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PDL 2235

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2235



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FASCIANI, CUPERLO, DE BIASI, CRISCI, CODURELLI, ACERBO, BAFILE, BARANI, BARATELLA, BELLANOVA, BENZONI, BOFFA, BORDO, BRICOLO, CECCUZZI, CHIANALE, COGODI, COSTANTINI, D'AMBROSIO, DE LAURENTIIS, D'ELPIDIO, DI GIROLAMO, DUSSIN, FERRIGNO, CINZIA MARIA FONTANA, FOTI, FRANCI, FRONER, FUNDARÒ, GAMBESCIA, GHIZZONI, GIACHETTI, GIOVANELLI, GRASSI, LI CAUSI, LO MONTE, LONGHI, LUCCHESE, MARANTELLI, MARIANI, MORRONE, NARDUCCI, OTTONE, CAMILLO PIAZZA, PICANO, QUARTIANI, RAZZI, REALACCI, SAMPERI, SCHIRRU, STRADELLA, TANONI, VACCA, VANNUCCI, VELO, VENTURA, ZUNINO

Misure in favore dei sindaci e degli amministratori locali per i rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni di protezione civile

Presentata l'8 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Le funzioni istituzionali poste in capo ai sindaci che attengono ai compiti di protezione civile, nei casi più urgenti, comportano la necessità di sopralluoghi in situazioni di rischio per l'incolumità fisica. Soprattutto nelle piccole comunità locali, è sempre più frequente il verificarsi di calamità naturali che costringono i sindaci e gli amministratori locali ad operare in condizioni di estremo pericolo.
      In questo contesto, si sono verificati drammatici episodi, che hanno messo a repentaglio l'incolumità fisica di tali soggetti, portando a menomazioni di tipo permanente e - nei casi più gravi - al decesso delle persone coinvolte. Poiché la legislazione vigente non prevede alcun obbligo a carico delle amministrazioni e dello Stato per il ristoro dei danni cagionati agli amministratori locali o alle loro famiglie, occorre intervenire con un apposito
 

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atto normativo, per porre rimedio a tale situazione.
      La presente proposta di legge, composta di un unico articolo, mira pertanto ad estendere - con carattere retroattivo - i benefìci disposti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo dalla legge n. 466 del 1980 anche ai sindaci e agli amministratori locali che svolgono funzioni di protezione civile (comma 1). Allo stesso tempo, si prevede - mediante una apposita integrazione al testo unico delle leggi sull'ordinemento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 - un impegno per le singole amministrazioni a stipulare, a garanzia degli amministratori locali e delle loro famiglie, contratti assicurativi a copertura dei rischi derivanti dall'espletamento di funzioni di protezione civile (comma 2).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'elargizione di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, è estesa ai sindaci e agli amministratori di comuni che svolgono funzioni di protezione civile e si applica in relazione a tutti gli eventi occorsi a decorrere dall'anno 2000.
      2. All'articolo 86, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni assicurano gli amministratori titolari delle funzioni di protezione e difesa civile per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio di tali funzioni».


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