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PDL 2293

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2293



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PISCITELLO, LUSETTI

Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti la concessione di un indennizzo in favore dei cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei campi nazisti e destinati al lavoro coatto

Presentata il 22 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge fa seguito ad una nostra precedente iniziativa legislativa (atto Camera n. 1987, presentato il 28 novembre 2006), recante interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili deportati e costretti al lavoro coatto nei territori del Terzo Reich. La presentazione di tale proposta, che è stata sottoscritta da un elevato numero di cofirmatari, ha evidenziato una diffusa sensibilità sul tema, in grado di andare oltre le diverse appartenenze di schieramento, ed ha rappresentato, insieme ad altre iniziative legislative analoghe promosse al Senato, uno sprone decisivo affinché venisse accolto, con la recente legge finanziaria n. 296 del 2006, un riconoscimento morale per gli internati nei lager nazisti.
      Alcune disposizioni della legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 1271 a 1276) sanciscono, infatti, il riconoscimento da parte della Repubblica italiana del sacrificio dei propri cittadini deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra nell'ultimo conflitto mondiale. Tali disposizioni accolgono in parte il contenuto della nostra precedente proposta di legge, laddove concedono un riconoscimento onorifico, ossia la medaglia d'onore, ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati e ai familiari dei deceduti; la rilevanza delle previsioni sta nell'avere ricompreso finalmente anche i militari, ai quali era stato negato lo status di prigionieri di guerra (secondo la Convenzione di Ginevra relativa al
 

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trattamento dei prigionieri di guerra del 27 luglio 1929).
      La legge finanziaria 2007, inoltre, ha accolto un'altra delle soluzioni contenute nella nostra precedente proposta di legge, ossia l'istituzione di un comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che ha la funzione di provvedere all'individuazione degli aventi diritto al riconoscimento onorifico. Il comitato è costituito da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri della difesa, degli esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze e da un rappresentante rispettivamente dell'ANRP (Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione) dell'ANEI (Associazione nazionale ex internati) e dell'OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni).
      Certamente l'accoglimento della previsione legislativa in favore di un ristoro morale ai deportati internati civili e militari italiani rappresenta un traguardo importante, frutto di anni di battaglie soprattutto da parte delle associazioni dei reduci dalla prigionia e dall'internamento.
      Tuttavia, ci sembra utile e importante insistere e riproporre all'esame del Parlamento un aspetto tralasciato dalle previsioni della legge finanziaria 2007, ossia la concessione di un indennizzo che, seppure di natura simbolica, è sempre stato richiesto dalle associazioni combattentistiche e previsto, peraltro, anche nella nostra precedente proposta di legge.
      Pur consapevoli che sofferenze e umiliazioni tanto pesanti non siano risarcibili, se non in misura simbolica, e coscienti del fatto che qualsiasi liquidazione non possa mai ristorare pienamente coloro che hanno subìto, insieme a dolorose ingiustizie, un irreversibile stravolgimento delle proprie vite, riteniamo, tuttavia, che il nostro Paese abbia il dovere di dare loro un riconoscimento anche di natura economica. Siamo convinti infatti che un risarcimento, sotto forma di indennizzo, costituisca anch'esso un importante valore, un simbolo in sé, oltre a dare concretezza al riconoscimento morale.
      La concessione di un indennizzo in favore dei cittadini militari e civili deportati e destinati al lavoro coatto nei territori del Terzo Reich, insieme all'istituzione di un Fondo ad hoc, è, dunque, quanto prevede la presente proposta di legge che sottoponiamo all'attenzione della Camera dei deputati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Concessione di un indennizzo in favore dei cittadini italiani militari e civili vittime delle persecuzioni naziste e ai familiari dei deceduti).

      1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 1272 è inserito il seguente:

      «1272-bis. Ai soggetti di cui al comma 1272 è erogato un indennizzo in denaro, avente carattere simbolico, pari a 2.000 euro, da erogare in un'unica soluzione, a titolo di riconoscimento delle sofferenze subite».

Art. 2.
(Istituzione del Fondo per gli interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili vittime delle persecuzioni naziste).

      1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 1275 è inserito il seguente:

      «1275-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito Fondo per gli interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili vittime delle persecuzioni naziste. A tale Fondo, utilizzato in via prioritaria per l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 1272-bis, nonché per finanziare iniziative e progetti volti alla conservazione della memoria, alla testimonianza ed alla ricerca storica, affluiscono:

          a) un contributo dello Stato, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

          b) eventuali liberalità di enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e singoli cittadini;

 

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          c) eventuali contributi di provenienza estera erogati da soggetti privati, aziende, istituzioni e Stati».

      2. Al comma 1275 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «aventi diritto» sono aggiunte le seguenti: «alla concessione della medaglia di cui al comma 1272 e all'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1272-bis».

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1272-bis e 1275-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 della presente legge, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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