Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2218

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2218



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIACHETTI

Modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di destinazione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF a favore degli enti locali per il sostegno delle famiglie

Presentata il 6 febbraio 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Come è noto, la normativa dettata dagli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, prevede che ciascun cittadino possa decidere, in sede di dichiarazione dei redditi, di destinare una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da utilizzarsi, in parte, per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario, a diretta gestione statale, quali gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali, e, in parte, per scopi di carattere religioso, a diretta gestione della Chiesa cattolica, per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o dei Paesi del terzo mondo.
      Con differenti, ulteriori provvedimenti sono stati ammessi a beneficiare della destinazione dell'otto per mille anche l'Unione delle Chiese metodiste e valdesi, la Chiesa evangelica luterana in Italia, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, l'Unione delle comunità ebraiche italiane e l'Assemblea di Dio in Italia.
      L'importanza dell'azione dei soggetti beneficiari della destinazione della quota dell'otto per mille è sostenuta da mille esperienze e testimonianze, nonché dalla documentazione che ogni soggetto annualmente fornisce all'opinione pubblica.
      La presente proposta di legge è volta, tuttavia, ad aggiornare la nozione di interventi a diretta gestione statale, nozione questa che nel 1985 era certamente onnicomprensiva ma che ora, alla luce della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, rischia di essere riduttiva - nel senso che essa deve certamente essere integrata
 

Pag. 2

attraverso il riconoscimento di un ruolo e di una titolarità esplicita degli enti locali.
      In tal senso il testo qui proposto modifica gli articoli 47 e 48 della citata legge n. 222 del 1985, stabilendo che una parte delle risorse dell'otto per mille sia utilizzata per il finanziamento di iniziative e interventi straordinari degli enti locali a sostegno delle famiglie, attraverso la predisposizione di piani speciali in materia di scuola e di servizi alla persona.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «a diretta gestione statale» sono inserite le seguenti: «o degli enti locali».
      2. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «di beni culturali;» sono inserite le seguenti: «dagli enti locali per il finanziamento di interventi straordinari a sostegno delle famiglie, attraverso la predisposizione di piani speciali in materia di scuola e di servizi alla persona;».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su