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PDL 2300

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2300



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FABRIS, ADENTI, CAPOTOSTI, CIOFFI, GIUDITTA, PICANO, ROCCO PIGNATARO, SATTA

Norme per il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai conducenti di automezzi speciali dipendenti dal Ministero della giustizia

Presentata il 27 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - I conducenti di automezzi speciali dipendenti dal Ministero della giustizia sono sottoposti a seri pericoli, fra i quali non è da sottovalutare la possibilità di poter essere coinvolti in attentati diretti contro il magistrato trasportato. Il rischio aumenta quando essi devono espletare compiti di protezione in aggiunta a quelli propri della loro condizione di autisti.
      Considerando la professionalità e la maggiore assunzione di responsabilità per il servizio loro richiesto, si ritiene opportuno e necessario riconoscere a questi dipendenti una condizione giuridica ed economica equivalente a quella della quale usufruisce il personale, operante in ambiti diversi, sottoposto a identici rischi.
      Al suddetto personale è, comunque, garantita l'applicazione del principio giuridico dell'autonoma richiesta di cambio di qualifica a livello orizzontale, così come disposto della contrattazione collettiva. Il delicato e rischioso incarico svolto dai conducenti di automezzi speciali rende indispensabile che sia loro riconosciuta, durante il servizio - restando invariata la loro condizione di dipendenti del Ministero della giustizia - la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con la conseguente corresponsione di una specifica indennità, così come delineata dall'articolo 2 della presente proposta di legge.
      Inoltre, sembra opportuno prevedere per tutto il personale adibito agli automezzi speciali un corso di preparazione professionale con addestramento alla guida veloce, con eventuali aggiornamenti.
      Al fine di ovviare alla situazione esposta e di garantire il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai conducenti in oggetto, è stata predisposta la presente proposta di legge, della quale si auspica la rapida approvazione.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza).

      1. Al personale del Ministero della giustizia adibito alla conduzione di automezzi speciali è riconosciuta, durante il servizio, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
      2. La qualifica di agente di pubblica sicurezza è riconosciuta anche ogniqualvolta la persona autorizzata ad essere trasportata richieda al conducente dell'autoveicolo l'uso dei dispositivi previsti dall'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      3. È fatta salva, comunque, l'autonoma richiesta del personale di cui al comma 1 per l'eventuale passaggio orizzontale di qualifica, così come disposto dalla contrattazione collettiva.

Art. 2.
(Indennità).

      1. Al personale di cui all'articolo 1, nel periodo durante il quale è adibito alle funzioni di cui al medesimo articolo, è corrisposta un'indennità di ammontare pari alla differenza tra il trattamento economico tabellare in godimento e quello relativo al personale inquadrato nell'area funzionale B, posizione economica B2, fatto salvo l'eventuale trattamento economico più favorevole disposto dalla contrattazione collettiva.

Art. 3.
(Vittime di attentato).

      1. L'indennità di cui all'articolo 2 è estesa al personale che sia stato vittima di attentati a causa del servizio prestato ai sensi dell'articolo 1.

Art. 4.
(Formazione e aggiornamento professionali).

      1. Il personale di cui all'articolo 1 è tenuto a frequentare appositi corsi di preparazione e di aggiornamento professionali a fini di addestramento alla guida veloce e all'uso delle armi.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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