Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2304

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2304



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dell'abitazione principale dall'imposta comunale sugli immobili

Presentata il 28 febbraio 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge offerta alla vostra valutazione fa riferimento a due fondamentali esigenze:

          1) la promozione di interventi anche di natura tributaria a favore delle classi meno abbienti;

          2) la considerazione che l'abitazione principale per molti italiani costituisce la realizzazione di un sogno e la capitalizzazione di un'intera vita di sacrifici.

      Sulla scorta dell'esperienza maturata in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), si può asserire che il gettito del tributo che grava sull'abitazione principale costituisce il 25 per cento del gettito complessivo nazionale.
      Dalla stessa esperienza si rileva spesso che per molti contribuenti il pagamento dell'ICI, nonostante le agevolazioni previste per l'abitazione principale, rappresenta un importo pari ad un mese di retribuzione o al raddoppio della rata del mutuo relativo all'acquisto.
      Con il proposto comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che prevede una facoltà riesercitabile dalle amministrazioni comunali, il legislatore non interferirebbe minimamente in materia di competenze degli enti locali.
      Con il comma 2 si è inteso offrire la possibilità di applicare la nuova normativa anche ai piccoli comuni in avanzata fase di spopolamento, ove per questo l'incidenza del gettito dell'ICI sull'abitazione principale supera il 25 per cento.

 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 6, comma 2, riguardante le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, le parole: «4 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «5 per mille» e le parole: «7 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «8,75 per mille»;

          b) all'articolo 8, riguardante le riduzioni e le detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. Con delibera adottata dalla giunta, i comuni possono esentare dall'imposta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze, così come definite dall'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2-ter. Nel caso previsto dal comma 2-bis, la giunta comunale, con la stessa deliberazione, incrementa nella misura del 25 per cento, entro i limiti stabiliti dall'articolo 6, comma 2, le aliquote dell'imposta previste per gli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale».

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge previa intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), stabilisce le modalità e le procedure necessarie ad assicurare che, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dei comuni che adottano la delibera prevista

 

Pag. 3

dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, introdotti dal comma 1 del presente articolo, l'erogazione dell'importo pari al minor gettito sia pari o superiore al 2 per cento.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su