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PDL 2207

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2207



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

SATTA, ADENTI, AFFRONTI, ARMOSINO, ASTORE, ATTILI, AZZOLINI, BARANI, BELLILLO, BOATO, BORGHESI, BUCCHINO, CAPOTOSTI, CARTA, CESARIO, CIOFFI, CODURELLI, CRISCI, DATO, DEL MESE, D'ELPIDIO, D'IPPOLITO VITALE, FADDA, GIANNI FARINA, GIACOMELLI, HOLZMANN, LAINATI, LI CAUSI, LO MONTE, MARTELLA, RICARDO ANTONIO MERLO, OSVALDO NAPOLI, OLIVERIO, LEOLUCA ORLANDO, PAOLETTI TANGHERONI, PERTOLDI, PICANO, ROCCO PIGNATARO, POLETTI, PORETTI, REINA, ROMANI, ROSSI GASPARRINI, SCHIRRU, TUCCI, VANNUCCI

Modifica all'articolo 66 della Costituzione concernente le dimissioni dei membri del Parlamento

Presentata il 1o febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale si prefigge l'obiettivo principale di dare ordine a quello che può essere definito il sistema delle dimissioni facili, strategiche, o, più sottilmente, di convenienza. Ed è proprio per impedire che tale abuso trovi sempre maggiore diffusione, che un'attenta e corretta legislazione deve cercare, in modo puntuale, di regolamentare le «dimissioni», ponendo sullo stesso piano tutte le istituzioni pubbliche rappresentative, dai membri eletti negli organi delle autonomie locali ai membri eletti in Parlamento.
      Attualmente sono regolamentate soltanto le dimissioni degli amministratori locali. La norma di legge stabilisce, infatti, che le dimissioni diventano efficaci automaticamente, in quanto si intendono accolte fin dal momento stesso della loro presentazione al protocollo, e non possono, pertanto, essere più ritirate.
      Anche le regioni sono chiamate, a loro volta, a legiferare in merito, avendo una precisa potestà in materia.
      Resta quindi irrisolto soltanto il nodo delle dimissioni dei membri del Parlamento.
 

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      Il facile ricorso alle dimissioni, seppur motivate, in alcune circostanze, da valide ragioni, rischia di diventare spesso uno strumento di ricatto nella vita politica del nostro Paese. E, d'altra parte, questo strumento di democrazia non può essere, certo, uno strumento da utilizzare, di volta in volta, per nascondere particolari situazioni, che nulla hanno a che vedere con le motivazioni ufficiali addotte.
      L'approvazione della presente proposta di legge costituzionale sarebbe, dunque, un esempio significativo di uguaglianza fra cittadini che hanno in comune un unico impegno: porsi al servizio esclusivo della comunità.
      Con la presentazione delle dimissioni, un membro eletto, a qualsiasi livello, compie una scelta significativa, che deve essere rispettata sotto ogni punto di vista. Pertanto, la regolamentazione dell'istituto delle dimissioni dalla carica elettiva di membro del Parlamento, alla luce anche di quanto è avvenuto e sta avvenendo nelle Aule della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è divenuta una necessità inderogabile. È lo stesso Parlamento, peraltro, che ha legiferato sulle dimissioni degli eletti negli organi delle autonomie locali, stabilendone l'efficacia immediata. Crediamo che questo debba far riflettere i legislatori. Non ci si può, infatti, porre sempre ad un livello superiore rispetto alle altre realtà istituzionali, che vengono spesso trattate in maniera difforme dal Parlamento.
      Il Parlamento, in conclusione, è chiamato a legiferare con saggezza sulle scelte operate dai propri membri, i quali, per essere eletti, si sono liberamente candidati e ai quali, pertanto, è giusto riconoscere la possibilità di lasciare la carica ricoperta mediante dimissioni presentate altrettanto liberamente e immediatamente efficaci e irrevocabili. Questo è l'obiettivo che si prefigge la presente proposta di legge costituzionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le dimissioni dalla carica di membro del Parlamento sono immediatamente efficaci e irrevocabili. Il Presidente della Camera di appartenenza le comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni».


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