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PDL 2335

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2335



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato BOATO

Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma del Governo

Presentata il 7 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale riproduce integralmente il testo della identica proposta di legge costituzionale sia nella XIII legislatura, da tutti i Presidenti dei gruppi e dai rappresentanti delle componenti politiche appartenenti allo schieramento di centro-sinistra, sia nella XIV legislatura, a mia prima firma, ed è finalizzata alla modifica degli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo.
      Nella XIII legislatura tale proposta di legge costituzionale (atto Camera n. 7134) iniziò tempestivamente l'iter in sede referente nella Commissione Affari costituzionali, congiuntamente ad altre proposte di legge costituzionale d'iniziativa parlamentare vertenti sulla stessa materia, di cui fu relatore il presentatore dell'attuale proposta di legge costituzionale.
      A causa delle forti differenze di valutazione politica che emersero nel corso del dibattito generale e, successivamente, a causa dell'approssimarsi della conclusione della legislatura, l'iter non fu completato neppure in sede referente.
      Nella XIV legislatura il testo fu ripresentato alla Camera dei deputati (atto Camera n. 3058), in occasione della prima lettura del disegno di legge costituzionale del Governo di riforma della Parte II della Costituzione (atto Senato n. 2544; atto Camera n. 4862), ma non ha avuto esito positivo in ragione della decisione dell'allora maggioranza di approvare
 

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le riforme costituzionali in via unilaterale, senza il coinvolgimento delle opposizioni.
      La presente proposta di revisione costituzionale mira a rafforzare la posizione del Presidente del Consiglio dei ministri, portando a compimento, con l'adozione di norme di rango formalmente costituzionale, un processo evolutivo in corso da alcuni anni nella prassi politico-istituzionale e nella legislazione ordinaria sulla organizzazione amministrativa.
      Si tratta di una evoluzione che appare in sintonia con tendenze manifestatesi in gran parte degli ordinamenti europei, compresi quelli di più ricca tradizione parlamentare, anche in correlazione a fenomeni quali il processo di integrazione europea e la tendenza al decentramento territoriale. Tali vicende hanno rafforzato l'esigenza di una valorizzazione del ruolo del Primo ministro, in modo da rafforzare l'unitarietà dell'azione dell'esecutivo, la collaborazione fra i diversi livelli di governo e la piena assunzione delle responsabilità connesse alla partecipazione all'Unione europea.
      D'altra parte, i decreti legislativi n. 300 e n. 303 del 1999, di riforma dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge n. 59 del 1997, hanno previsto una rimodulazione delle funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, volta a rafforzare la capacità di progettazione, di impulso e di coordinamento del capo dell'esecutivo.
      Si ritiene, quindi, che debba essere riconosciuto al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di proporre al Presidente della Repubblica non solo la nomina (come stabilito dal vigente articolo 92 della Costituzione), ma anche la revoca dei Ministri.
      Si ritiene, inoltre, che debba essere introdotto il noto dispositivo della mozione di sfiducia costruttiva, a mente del quale il voto di sfiducia con il quale ciascuna Camera può obbligare il Governo a dimettersi deve essere combinato alla indicazione del successore. Si tratta di un meccanismo finalizzato a far sì che lo strumento parlamentare con il quale le Camere possono obbligare il Governo a dimettersi non abbia solo una portata meramente distruttiva (interruzione del rapporto fiduciario), ma anche un significato positivo: le forze parlamentari che intendono abbattere il Governo in carica non devono solamente accordarsi per obbligarlo a dimettersi, ma devono raggiungere un accordo sulla indicazione del nome del nuovo Presidente del Consiglio dei ministri (e, quindi, sia pur solo implicitamente, sulla composizione di una nuova coalizione).
      Si tratta di un meccanismo già proposto dall'onorevole Tosato in Assemblea costituente e poi introdotto nella legge fondamentale tedesca del 1949 e, più di recente, nelle Costituzioni spagnola, belga, slovena e polacca.
      Va sottolineato che la mozione di sfiducia costruttiva non viene configurata in questa sede come uno strumento eventuale di messa in gioco della responsabilità del Governo su iniziativa parlamentare (che possa cioè concorrere con la ordinaria mozione di sfiducia meramente distruttiva, come nella «piccola Costituzione» polacca del 1992), ma è l'unica modalità a disposizione delle Camere per obbligare il Governo a dimettersi (oltre al voto negativo sulla questione di fiducia).
      Passando alla illustrazione puntuale delle singole disposizioni, l'articolo 1, che sostituisce il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione, introduce la possibilità, per il Presidente del Consiglio dei ministri, di proporre al Presidente della Repubblica non soltanto la nomina, ma anche la revoca dei ministri.
      L'articolo 2, che sostituisce il quinto comma dell'articolo 94 della Costituzione, prevede che la mozione di sfiducia debba essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera in cui è stata presentata.
      L'articolo 3, che introduce un nuovo comma all'articolo 94 della Costituzione, prevede lo scioglimento delle Camere da
 

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parte del Presidente della Repubblica in caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri. La modifica costituzionale prevede tuttavia che non si proceda allo scioglimento nel caso in cui, entro tre giorni, sia presentata una mozione firmata da almeno un terzo dei deputati e dei senatori e contenente l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri e tale mozione, nei tre giorni successivi, sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri».

Art. 2.

      1. Il quinto comma dell'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei componenti».

Art. 3.

      1. Dopo il quinto comma dell'articolo 94 della Costituzione è aggiunto il seguente:

      «In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere. Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata in ciascuna Camera una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati o dei senatori, contenente l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera entro i tre giorni successivi alla sua presentazione».


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