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PDL 2295

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2295



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MOTTA, DEL BONO

Modifica all'articolo 12 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per la perequazione dei trattamenti pensionistici di invalidità

Presentata il 22 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende porre fine ad una situazione di disparità che si è venuta a creare con l'entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale legge, che revisiona la disciplina della invalidità pensionabile, all'articolo 12, comma 1, dispone che «Le norme contenute nella presente legge hanno effetto sulle prestazioni liquidate con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge». Ora, l'introduzione del principio della non retroattività ha comportato una diversità di trattamento tra i diversi beneficiari di pensioni di invalidità. Infatti, i trattamenti pensionistici riconosciuti e liquidati con decorrenza precedente alla data di entrata in vigore della legge n. 222 del 1984, non rientrando la loro disciplina nell'ambito di applicazione della citata normativa, sono decurtati nella misura di quasi il 50 per cento rispetto, invece, a quelli che per i quali si applica la medesima legge. Si tratta di una evidente situazione di iniquità e di disuguaglianza tale da richiedere un'urgente misura correttiva.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è abrogato.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante utilizzazione di parte delle entrate derivanti dall'imposta sulle successioni e donazioni istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 47, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.


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