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PDL 2260

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2260



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FERDINANDO BENITO PIGNATARO, BELLILLO, SGOBIO, DILIBERTO, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, GALANTE, LICANDRO, NAPOLETANO, PAGLIARINI, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER, GIANNI FARINA, LONGHI, CAMILLO PIAZZA, VICO

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri

Presentata il 14 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a tutelare circa 1.200 lavoratori del Ministero degli affari esteri, la maggior parte di essi cittadini italiani o comunitari che non hanno la facoltà di esercitare liberamente i propri diritti sindacali.
      Le continue richieste da parte dei sindacati per intervenire presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), affinché venisse garantito a questi lavoratori l'esercizio dei diritti di tutela e di rappresentanza nei posti di lavoro, anche se titolari di un contratto regolato dalla legge locale, non hanno prodotto alcun risultato positivo. Tali istanze nascevano dal perdurare della discriminazione voluta dall'ARAN con la circolare del 16 ottobre 2001, protocollo 14081, emanata in netto contrasto con le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento per la disciplina dell'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU). La citata circolare nega ai cittadini italiani assunti presso le rappresentanze diplomatico-consolari il diritto fondamentale all'attività sindacale attiva e passiva. Tale grave discriminazione, in netto contrasto con i princìpi costituzionali e con quelli comunitari che
 

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tendono a garantire la partecipazione di tutti i lavoratori alle consultazioni per la elezione della RSU, non è più accettabile, essendo priva di riscontro normativo. Infatti, il richiamato articolo 3 del regolamento per la disciplina dell'elezione delle RSU stabilisce che hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione alla data delle elezioni, ivi compresi quelli che vi prestano servizio in forza di comando e di fuori ruolo.
      In occasione delle ultime elezioni delle RSU, nonostante l'evolversi della situazione giuridica degli italiani all'estero, sol circa il 50 per cento di essi ha avuto il diritto di partecipare all'elezione dei propri rappresentanti sindacali, in quanto l'ARAN ha escluso dal diritto di voto gli impiegati in possesso di un contratto regolato dalla legge locale.
      Non è assolutamente concepibile che a un dipendente dell'amministrazione dello Stato, che ha la facoltà di candidarsi al Parlamento italiano, non sia riconosciuto il diritto di partecipare attivamente alla vita sindacale e di determinare con il suo voto la composizione delle RSU volute dal legislatore per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori.
      Per queste ragioni il provvedimento in esame si pone l'obiettivo di mettere fine a tale disparità sociale, prevedendo anche per il personale del Ministero degli affari esteri assunto con contratto regolato dalla legge locale il diritto di partecipare all'elezione dei propri rappresentanti sul posto di lavoro.
      La proposta di legge nasce ed è supportata anche dal disposto dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 11 della legge 23 aprile 2003, n. 109, che equipara gli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero al resto del personale dell'Amministrazione degli affari esteri.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

      «3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale».

Art. 2.

      1. Nel titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 50 è aggiunto il seguente:

          «Art. 50-bis. - (Personale delle rappresentanze diplomatiche e degli istituti italiani di cultura all'estero). - 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale».


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