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PDL 2375

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2375


 

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DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 marzo 2007 (v. stampato Senato n. 1218)

presentato dal ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

di concerto con il ministro dell'interno
(AMATO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro delle comunicazioni
(GENTILONI SILVERI)

con il ministro della pubblica istruzione
(FIORONI)

con il ministro dell'università e della ricerca
(MUSSI)

con il ministro per i beni e le attività culturali
(RUTELLI)

e con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 12 luglio 2005

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 15 marzo 2007
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 12 luglio 2005.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 386.350 per l'anno 2007, di euro 380.850 per l'anno 2008 e di euro 386.350 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

 

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propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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