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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2255 |
1. La tutela e la valorizzazione dei territori montani costituiscono obiettivi prioritari della politica nazionale, anche con riferimento ai rapporti dello Stato con l'Unione europea, con particolare riguardo alla predisposizione dei documenti programmatori di tale politica.
2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, prevede interventi volti a sostenere la vita dei residenti nei territori montani.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori compresi nei parchi nazionali montani, istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
5. Nell'ambito dell'Unione europea, lo Stato e, per quanto di loro competenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono le azioni dirette al riconoscimento della specificità delle zone montane e alla loro valorizzazione in sede comunitaria.
1. Fatte salve le competenze legislative regionali, ai fini dell'applicazione della presente legge, si intende per:
a) territorio montano: un territorio caratterizzato dalla presenza di rilievi
b) comune montano: un comune il cui territorio è montano per almeno il 70 per cento;
c) comune ad alta specificità montana: un comune montano che per particolari situazioni oggettive di svantaggio è individuato e riconosciuto come tale ai sensi dell'articolo 3;
d) comunità montana: un ente locale unione di comuni montani o parzialmente montani per l'esercizio di funzioni proprie e di funzioni conferite e per l'esercizio associato di funzioni comunali.
1. Fatte salve le competenze legislative regionali, agli effetti della presente legge si intende per «comune ad alta specificità montana» il comune montano che per particolari situazioni oggettive di svantaggio e per le rilevanti potenzialità di sviluppo è individuato e riconosciuto come tale sulla base dei criteri definiti secondo le procedure di cui al comma 2.
2. Al fine di garantire l'uniformità nella classificazione dei comuni ad alta specificità montana, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», definisce, con proprio decreto, le modalità di individuazione ed i criteri di selezione dei comuni e delle frazioni di comuni ad alta specificità montana nonché l'applicazione di eventuali deroghe.
3. Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali ai sensi del comma 2, entro i quattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del
1. È istituita l'Agenzia della montagna, di seguito denominata «Agenzia», ente di ricerca non strumentale, che svolge i compiti già attribuiti all'Ente italiano montagna (EIM) ai sensi dell'articolo 1, commi da 1279 a 1283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'Agenzia esercita, altresì, funzioni di servizio e di supporto scientifico per l'individuazione delle linee di indirizzo finalizzate alle politiche di sviluppo e di conoscenza del territorio montano, nonché per la consulenza tecnico-scientifica agli organismi nazionali e regionali in relazione alle competenze ad essi attribuite dalla presente legge, anche
a) predispone, anche mediante il coordinamento di attività svolte da altri soggetti pubblici e privati, progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale e alla sicurezza ambientale delle zone montane, al miglioramento della viabilità e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse, alla conservazione e alla valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni montane;
b) realizza programmi di ricerca inerenti le zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario e internazionale;
c) svolge attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per l'erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle zone montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa;
d) studia ed elabora programmi per migliorare la condizione della donna residente in montagna, con particolare riguardo alla specificità femminile nei processi di sviluppo di tali aree;
e) elabora programmi di valorizzazione degli itinerari storici e culturali nelle zone montane;
f) assicura il coordinamento scientifico delle attività istituzionali all'estero riguardanti il settore montano.
3. Presso l'Agenzia è costituita la banca dati della montagna.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, sono previsti gli organi di amministrazione e di controllo, la dotazione organica e le modalità di funzionamento dell'Agenzia.
5. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, nonché del Ministro per i diritti e le pari opportunità per quanto riguarda
1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del presente comma non si applica ai sindaci dei comuni ad alta specificità montana».
1. Le Agenzie fiscali, al fine di consentire l'agevole accesso ai servizi da parte dei residenti nei territori montani,
1. Per le istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia e della scuola primaria ubicate nei comuni ad alta specificità montana, al fine di garantire la continuità scolastica e il diritto allo studio, è prevista la possibilità di deroghe alle disposizioni vigenti in materia di dimensionamento e di formazione delle classi. È favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi.
1. Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie operanti nei territori montani è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno di ogni anno, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle attività istituzionali e comunque
1. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione e l'integrazione nei territori montani dei servizi telematici già esistenti nell'ambito della pubblica amministrazione.
1. Nell'ambito delle politiche volte al mantenimento dei servizi essenziali, il Ministero delle comunicazioni promuove la fruibilità nei territori montani, e in particolare nei comuni ad alta specificità montana, del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nell'ambito degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio con il concessionario di tale servizio e nel rispetto della normativa vigente, nonché un graduale aumento di disponibilità delle reti radiomobili di comunicazione e della larga banda.
2. Le spese per l'installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa situati nei territori dei comuni ad alta specificità montana sono poste a totale carico degli enti gestori.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del codice delle comunicazioni
1. Nei comuni ad alta specificità montana, gli enti appaltanti, per le opere di competenza statale di importo fino a 1.500.000 euro, possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata. Alla gara possono essere invitate tutte le imprese che ne facciano richiesta e che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel bando, le quali possono essere inserite dalle stazioni appaltanti sulla base di specifiche esigenze, purché applicate in maniera uniforme e non discriminatoria nei confronti di tutti i concorrenti.
2. Per l'affidamento di lavori di competenza statale di importo non superiore a 1.500.000 euro, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 125 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono autorizzati a procedere tramite trattativa privata, previo esperimento di gara informale, invitando almeno cinque imprese. Per importi uguali o inferiori a 200.000 euro il numero delle imprese può essere ridotto a tre.
3. La realizzazione di opere di competenza statale a carattere complesso e infrastrutturale, per i soggetti di cui al comma 1, può essere finanziata, per una
«7-bis. Per i comuni montani ad alta specificità montana gli oneri stabiliti dal presente articolo sono ridotti della metà».
1. Al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche nei comuni ad alta specificità montana, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato provvede a individuare e ad attrezzare nei predetti comuni idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e reti radio di emergenza.
1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei
b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale».
2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei
1. L'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - (Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle regioni tipiche di reclutamento alpino). - 1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico, in località prossime a quelle di residenza e, comunque, situate all'interno della propria regione di provenienza. È assicurata la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni dell'arco alpino.
2. Per la copertura dei posti riservati ai volontari residenti nelle regioni dell'arco alpino che siano rimasti vacanti a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 1, si considerano prioritariamente le domande inoltrate dai residenti nei comuni montani non alpini e dagli iscritti al Club alpino italiano.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2008, ai volontari residenti nelle regioni dell'arco alpino in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito, in aggiunta al
2. L'Associazione nazionale alpini (ANA) promuove, di intesa con il Ministero della difesa, che a tale fine ne supporta l'attività, il reclutamento volontario nei reparti delle truppe alpine, secondo il criterio del reclutamento regionale tipico degli stessi reparti, con particolare attenzione al reclutamento nei territori definiti montani ai sensi della presente legge.
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di conservare, rafforzare e
1. All'articolo 27, sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, dopo la parola: «commerciale» è inserita la seguente: «, agricolo».
1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, residenti nei comuni montani, nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali.
2. La priorità di cui al comma 1 del presente articolo è applicabile anche alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età inferiore ai quaranta anni, residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 50 per cento da donne.
1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio, a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, sono istituiti la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia che attestano la provenienza della materia prima legno.
2. La certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia possono essere applicati a tutti i prodotti di derivazione del legno prodotto con i criteri di cui al comma 1, ivi compresi la carta e i mobili.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza unificata,
1. Al fine di favorire la ricostituzione di aziende agricole di montagna in compendio unico, nei territori delle comunità montane il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli tra imprenditori agricoli che si impegnano a costituire un compendio agricolo unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e da ogni altro genere di tributo o di tassa.
2. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, acquisiti con le agevolazioni previste dal presente articolo ed entro i limiti della superficie minima indivisibile stabilita ai sensi del comma 8, sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi.
3. In caso di successione, i compendi agricoli unici devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.
4. In caso di violazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento di quelle dovute.
5. All'imprenditore agricolo che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico
1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e di formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.
1. Le disposizioni di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, non si applicano ai produttori titolari di quota
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole
1. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, a decorrere dal 1o gennaio 2008 i comuni individuati dalle rispettive regioni ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, come da ultimo modificata dalla presente legge, possono disporre l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati rurali ubicati su un fondo agricolo, anche se non destinati ad attività professionali agricole.
2. L'esenzione di cui al comma 1 può essere altresì disposta dai comuni ivi previsti per i fabbricati ubicati nelle zone
1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, riferite al settore turistico-alberghiero dei comuni ad alta specificità montana, ai sensi del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
1. L'utilizzo di materiale inerte proveniente da lavorazioni di cava, da fanghi di segagione di materiali di cava o comunque da lavori di scavo, per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei comuni montani, non costituisce cessione ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto
1. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, è esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo. È inoltre esente da qualsiasi imposta la produzione energetica da biomasse prodotte nei medesimi ambiti.
2. Nei comuni ad alta specificità montana, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 gennaio di ogni anno, determina una riduzione del 10 per cento della tariffa sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive.
3. Limitatamente ai territori montani, sono rese permanenti le ulteriori agevolazioni sul gasolio e sul GPL previste dall'articolo 1, comma 115, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266; nei medesimi territori, le accise previste nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, gravanti sui prodotti petroliferi indicati nel comma 1 dell'articolo 21 del medesimo testo unico, sono ridotte del 20 per cento.
4. A valere sulle risorse trasferite dal Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 29, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le amministrazioni provinciali, le comunità montane
a) all'articolo 154:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I costi per la gestione ed il mantenimento delle aree di salvaguardia gravano sulle tariffe dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti in misura non minore del 5 per cento»;
2) il secondo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: «Per conseguire obiettivi di equa distribuzione dei costi sono previste maggiorazioni della tariffa non minori del 5 per cento per le residenze secondarie, nonché per gli impianti ricettivi stagionali e le aziende artigianali, commerciali e industriali non situati nelle zone montane»;
3) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. In applicazione del principio di solidarietà di cui all'articolo 144, comma 2, nell'ambito della modulazione della tariffa per fasce territoriali, per i comuni ricadenti nelle comunità montane si applicano le seguenti riduzioni sulla tariffa: fino a 1.000 abitanti, 50 per cento; da 1.001 a 5.000 abitanti, 40 per cento; oltre 5.000 abitanti, 30 per cento»;
b) il comma 2 dell'articolo 163 è sostituito dal seguente:
«2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione e per il mantenimento delle aree di salvaguardia è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni».
7. La deroga di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, può essere esercitata nei territori montani laddove non sia economicamente sostenibile la realizzazione di reti acquedottistiche.
1. L'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta di 51,65 euro per ogni 1.000 litri di prodotto per il gasolio utilizzato per l'esercizio degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico di persone nei comuni montani, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'efficacia dell'agevolazione prevista dal
1. Per i comuni ad alta specificità montana, la determinazione del reddito d'impresa per le imprese individuali, per le
«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto di titoli di viaggio annuali, relativi ai mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano utilizzati al fine di raggiungere il posto di lavoro e di studio dal comune di residenza individuato ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, dalla regione competente».
1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la montagna.
2. Il Fondo nazionale per la montagna è determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla suddetta unità previsionale di base. Con nota analitica, allegata al medesimo stato di previsione, sono specificate le diverse voci che costituiscono il finanziamento del Fondo.
3. La ripartizione del Fondo nazionale per la montagna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è effettuata, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo speciale per gli interventi nelle aree comprendenti comuni ad alta specificità montana, di seguito denominato «Fondo speciale». Le risorse del Fondo speciale sono destinate al finanziamento di progetti speciali predisposti dalle regioni, sulla base di apposite intese con i comuni, le comunità montane e le province interessate, per favorire lo sviluppo dei comuni ad alta specificità montana.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la montagna, di intesa con la Conferenza unificata, sono determinati i termini e le modalità di presentazione dei progetti speciali, nonché i criteri di valutazione degli stessi ai fini del relativo finanziamento, che devono tenere conto delle
1. Il CIPE, di intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti, nonché, per quanto di competenza, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, approva il Piano triennale nazionale delle aree montane.
1. Oltre agli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati a legislazione vigente, per gli interventi di cui all'articolo 15, riguardante la gestione del patrimonio forestale, è autorizzata l'ulteriore spesa di un milione di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, di cui 400.000 euro da destinare agli interventi previsti dai commi 1 e 2 e 200.000 euro da destinare agli interventi previsti dal comma 3 del medesimo articolo 15.
2. Per le finalità di cui all'articolo 20, riguardante la salvaguardia dei pascoli montani, sono vincolate risorse annuali pari al 5 per cento delle complessive disponibilità finanziarie relative alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni.
3. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione italiana per le montagne, concernenti lo sviluppo dei territori dell'economia di montagna, è attribuito alla stessa Fondazione un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
4. All'Agenzia nazionale del turismo è attribuito, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, un contributo straordinario di 700.000 euro per il finanziamento di iniziative di promozione a livello internazionale dei comuni ad alta specificità montana, da inserire nei propri piani e
1. Agli oneri, ivi comprese le minori entrate, derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 37.100.000 euro per l'anno 2007, a 40.000.000 di euro per l'anno 2008, a 50.000.000 di euro per l'anno 2009 e a 32.850.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per il triennio 2007-2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, un decreto legislativo per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di montagna, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo
a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione delle disposizioni legislative vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per l'attuazione delle medesime disposizioni;
b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo, anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.
2. Decorso il termine di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo può essere comunque emanato.
1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentite l'Agenzia e la Conferenza unificata, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge e al quadro delle risorse destinate dallo Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.
1. Gli articoli 1, 2, 5-bis, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 21 e 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, sono abrogati.
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