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PDL 2130

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2130



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MELONI, LEO

Disposizioni in materia di politiche giovanili

Presentata il 15 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Sono molti i problemi e le sfide che i nostri giovani si trovano quotidianamente ad affrontare.
      Si tratta, in parte, di questioni antiche che hanno conosciuto anche le generazioni precedenti, così come, in una certa misura, di difficoltà connesse con l'evoluzione dell'economia e della società e, pertanto, presenti in gran parte dei Paesi occidentali.
      Ma esiste anche una componente specificatamente italiana e attuale del disagio giovanile.
      La componente italiana è la mancanza di indipendenza economica, e pertanto spesso anche decisionale, dei giovani rispetto alla propria famiglia. Ciò deriva, in realtà, da un aspetto positivo e caratteristico della nostra società, vale a dire il ruolo da sempre svolto dalla famiglia in Italia di vero e proprio strumento di ammortizzazione sociale. Ma ciò ha anche portato a trascurare possibilità e strumenti presenti in altri Stati e volti a garantire, tra l'altro, l'accesso al credito ai giovani in mancanza di garanzie, la possibilità di intraprendere un percorso di studi senza avere alle spalle qualcuno che si prenda carico delle spese, nonché a favorire l'autoimpiego dei giovani e delle donne.
      Proprio il graduale indebolimento dell'istituzione familiare, così come intesa precedentemente, è parte della componente attuale del disagio. A fronte di una minore protezione sociale da parte della propria famiglia, il giovane non ha, oggi, a disposizione strumenti alternativi per tentare di realizzarsi con le proprie forze. Ciò è aggravato da un mutato contesto economico
 

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e del mercato del lavoro dei Paesi industrializzati, caratterizzato da una forte incertezza in ambito lavorativo e, di conseguenza, rispetto al reddito atteso. La «tranquillità», dal punto di vista lavorativo, qualora si raggiunga, si ottiene nella maggior parte dei casi tra i 30 ed i 40 anni di età. Si tratta di un «ingresso in società» ritardato rispetto a ciò che sarebbe necessario per programmare con serenità il proprio futuro e costituire un nucleo familiare.
      La presente proposta di legge non ha la presunzione di risolvere tutti i problemi esposti, che hanno una natura complessa e articolata e le cause dei quali derivano in gran parte dall'evoluzione delle società occidentali. Si tratta, invece, di intervenire su questioni specifiche, particolarmente sentite dai giovani e che rappresentano, in gran parte, un ritardo del nostro Paese rispetto agli altri Stati europei.
      La proposta di legge è articolata su tre argomenti: 1) l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie (capo II); 2) il prestito d'onore a fini formativi (capo III); 3) gli incentivi fiscali all'imprenditoria giovanile e femminile (capo IV).
      Le prime due tematiche riguardano l'accesso al credito da parte dei giovani anche in mancanza di specifiche garanzie. L'intervento legislativo si rende necessario a causa della poca propensione da parte del nostro sistema bancario a garantire mutui e prestiti a giovani con contratti di lavoro atipici e privi di garanzie. Il terzo argomento è rivolto all'autoimpiego, considerato da sempre più giovani una valida alternativa al lavoro dipendente.
      Nello specifico, il capo II introduce un fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte di giovani sposati. È rivolto a chi percepisce un reddito contenuto e non possiede proprietà di particolare importanza e che intende acquistare un immobile di valore non superiore a 200.000 euro. Il fondo è destinato a rilasciare garanzie sussidiarie alle banche e agli intermediari finanziari e consentire l'ottenimento, da parte dei soggetti beneficiari, di un mutuo a tasso zero per i primi cinque anni e a tasso agevolato per ulteriori quindici anni. La finalità è di permettere alle coppie, composte da giovani che hanno contratti di lavoro atipici o in ogni caso redditi annui lordi non superiori a 25.000 euro, di acquistare l'abitazione principale anche in mancanza delle garanzie abitualmente richieste dal sistema bancario.
      Il capo III introduce un fondo speciale di garanzia per il prestito d'onore a fini formativi. Il fondo è destinato a rilasciare garanzie o incentivi alle banche che concedono prestiti con le caratteristiche indicate nella presente proposta di legge. La finalità è di consentire ai giovani, che intendono intraprendere un percorso formativo universitario o professionale, ma privi della necessaria disponibilità economica, di investire su se stessi e sulle proprie capacità. Il prestito d'onore finanzia il percorso di studi ed è restituito nel corso del tempo al termine del ciclo formativo. Sono stabiliti degli importi minimi e le modalità di restituzione del prestito affinché questo sia riconosciuto come prestito d'onore, ciò al fine di evitare che prestiti personali al consumo non adatti a finanziare un percorso formativo ottengano le agevolazioni previste dalla presente proposta di legge. Il prestito d'onore, così come descritto, è la prassi in molti Paesi occidentali ed è un sistema che responsabilizza i giovani e che ha dimostrato di funzionare.
      Il capo IV prevede un regime fiscale agevolato per le società di persone composte da giovani e da donne non occupati. Si tratta dell'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), rubricato «Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo». Il citato articolo 13 prevede un regime fiscale agevolato, a determinate condizioni, per chi apre una nuova partita IVA e opera in forma individuale. L'aspetto principale di questo regime (chiamato, simpaticamente, «forfettino») è la previsione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), pari al 10 per cento del reddito
 

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di lavoro autonomo o d'impresa per i primi tre anni di attività.
      Con la presente proposta di legge si vuole estendere tale normativa, che ha dimostrato di ben funzionare, anche ai giovani e alle donne non occupati che intraprendono un'attività d'impresa o professionale in forma associata. In sostanza, si concedono a due o più giovani o donne, che decidono di lavorare insieme, le stesse agevolazioni già previste per soggetti che operano separatamente. Il capo IV riproduce, quindi, puntualmente l'articolo 13 della legge n. 388 del 2000 con pochi ma necessari adattamenti: a) sono previste caratteristiche specifiche per i beneficiari (giovani e donne non occupati); b) il limite di ammontare di ricavi previsto dal citato articolo 13 è moltiplicato per il numero di soci che compongono la società; c) le quote di partecipazione devono essere paritarie, e questo per evitare tattiche elusive con l'inserimento nella società dei cosiddetti «prestanome». Non vengono, infine, riportate le altre agevolazioni previste dal citato articolo 13 diverse dall'imposta sostitutiva dell'IRPEF.
      In conclusione, anche alla luce dei più recenti orientamenti emersi in sede europea in tema di politiche giovanili, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
NORME GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, in conformità agli articoli 3, 29 e 31 della Costituzione, promuove interventi volti ad agevolare la formazione di nuclei familiari, rimuovendo gli ostacoli di carattere economico e sociale che impediscono l'accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione.
      2. Nell'ambito delle politiche attive della formazione e dell'autoimpiego, la Repubblica promuove, altresì, interventi a favore dei giovani al fine di contribuire a una piena e concreta attuazione del diritto allo studio nonché di favorire l'occupazione giovanile e femminile.

Art. 2.
(Obiettivi).

      1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

          a) sostenere l'acquisto in proprietà, da parte delle giovani coppie, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;

          b) agevolare, mediante l'istituzione del prestito d'onore a fini formativi, l'accesso al credito da parte dei giovani che intendono seguire un percorso formativo di livello accademico o professionale;

          c) incentivare l'imprenditorialità giovanile, tramite l'applicazione di un regime fiscale sostitutivo per i giovani e per le donne non occupati che intraprendono

 

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un'attività d'impresa o professionale in forma associata.

Capo II
ACQUISTO DELL'ABITAZIONE
DA PARTE DELLE GIOVANI COPPIE

Art. 3.
(Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa).

      1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di edilizia residenziale pubblica, allo scopo di sostenere la formazione di nuove famiglie, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa, con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, un fondo speciale di garanzia con gestione autonoma per consentire l'accensione di mutui da parte delle giovani coppie per l'acquisto della prima casa.
      2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie sussidiarie, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti Spa e approvata dal Ministro dell'economia e delle finanze, concedono mutui ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi dell'articolo 4 per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale il cui prezzo di acquisto non è superiore a 200.000 euro.
      3. I mutui di cui al comma 2 sono concessi a tasso zero per i primi cinque anni e a tasso agevolato, nella misura stabilita con il regolamento di cui all'articolo 8, per un massimo di ulteriori quindici anni. Gli importi dei mutui possono essere annualmente modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      4. Gli oneri relativi al mancato versamento degli interessi passivi maturati per i primi cinque anni ai sensi del comma 3, nonché quelli concernenti la differenza tra il tasso di mercato e quello

 

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agevolato, sono posti a carico del fondo di cui al comma 1.
      5. Le garanzie prestate dal fondo di cui al comma 1 sono, altresì, finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei beneficiari di adempiere al pagamento delle rate a causa della cessazione del rapporto di lavoro o per altre circostanze di natura personale o familiare individuate con il regolamento di cui all'articolo 8.
      6. La copertura di cui al comma 5 si estende a un massimo di dodici rate mensili e, comunque, fino a un importo non superiore a 12.000 euro nell'ambito della durata complessiva del mutuo ed è concessa previa presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive.
      7. Le fattispecie che comportano la revoca, la cessazione o la sospensione delle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 8.

Art. 4.
(Soggetti beneficiari).

      1. Possono accedere ai mutui di cui all'articolo 3 i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

          a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;

          b) età non superiore a trentacinque anni;

          c) avere contratto matrimonio civile, religioso o concordatario;

          d) non essere proprietari di altro immobile, sull'intero territorio nazionale, il cui valore catastale supera 50.000 euro;

          e) non fruire di medesime agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali;

          f) non avere percepito, come nucleo familiare, nel periodo di imposta precedente

 

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a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo lordo, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), superiore a 25.000 euro.

      2. Il limite di reddito di cui al comma 1, lettera f), può essere annualmente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Esso è altresì aumentato di 1.500 euro per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda per la concessione del mutuo di cui all'articolo 3 o di 3.000 euro qualora il figlio si trovi in situazione di handicap accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      3. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo cessano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il soggetto dichiara un reddito annuo lordo superiore a 40.000 euro o entra in possesso di altra proprietà immobiliare situata nel territorio nazionale il cui valore catastale supera 50.000 euro.

Capo III
ISTITUZIONE DEL PRESTITO D'ONORE A FINI FORMATIVI

Art. 5.
(Fondo speciale di garanzia per il prestito d'onore a fini formativi).

      1. Al fine di favorire parità di condizioni nell'accesso alla formazione professionale e universitaria, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo speciale di garanzia con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
      2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta e approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze, concedono prestiti d'onore professionali o

 

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universitari alle condizioni previste dai commi 3 e 4.
      3. Si considerano prestiti d'onore professionali i prestiti personali concessi ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi dell'articolo 6 che dichiarano di volere conseguire un attestato professionale legalmente riconosciuto. Tali prestiti sono concessi a tasso agevolato per un importo non inferiore a 10.000 euro, con restituzione in trentasei rate mensili e con versamento della prima rata procrastinato di dodici mesi.
      4. Si considerano prestiti d'onore universitari i prestiti personali concessi ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi dell'articolo 6 che dichiarano di volere conseguire un diploma di laurea legalmente riconosciuto. Tali prestiti sono concessi a tasso agevolato per un importo non inferiore a 30.000 euro, con restituzione in non meno di settantadue rate mensili e con versamento della prima rata a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla durata legale del corso di laurea prescelto. I prestiti di cui al presente comma possono essere erogati in unica soluzione o dilazionati per tutta la durata del corso di studio.
      5. Gli oneri concernenti la differenza tra il tasso di mercato e quello agevolato, stabilito con il regolamento di cui all'articolo 8, fino all'estinzione del prestito d'onore, sono posti a carico del fondo di cui al comma 1.
      6. Le garanzie prestate dal fondo di cui al comma 1 sono, altresì, finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei beneficiari di adempiere al pagamento del debito per circostanze di natura personale o familiare individuate con il regolamento di cui all'articolo 8.
      7. La copertura di cui al comma 6 si estende fino al massimo di un decimo dell'importo totale del prestito d'onore ed è concessa previa presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive.
      8. Le fattispecie che comportano la revoca, la cessazione o la sospensione delle agevolazioni concesse ai sensi del presente
 

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articolo sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 8.

Art. 6.
(Soggetti beneficiari).

      1. Possono accedere ai mutui di cui all'articolo 5 i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

          a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;

          b) non avere superato, alla data di presentazione della domanda, il venticinquesimo anno di età per i prestiti d'onore professionali e il ventunesimo anno di età per i prestiti d'onore universitari, di cui, rispettivamente, all'articolo 5, commi 3 e 4;

          c) avere un reddito annuo imponibile complessivo, ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare, percepito nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del prestito d'onore, non superiore a 25.000 euro. Il limite è aumentato di 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare eccedente la terza unità.

Capo IV
INCENTIVI FISCALI PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE

Art. 7.
(Regime fiscale agevolato per le società di persone composte da giovani e da donne non occupati).

      1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa o professionale, in forma associata, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due periodi successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il

 

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pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, pari al 10 per cento del reddito di partecipazione, determinato ai sensi del citato articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
      2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

          a) l'impresa sia composta interamente da giovani maggiorenni di età non superiore a trentacinque anni o da donne maggiorenni, purché non lavoratori dipendenti o pensionati o titolari di partita IVA;

          b) le quote di partecipazione alla società o all'associazione professionale siano paritarie;

          c) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

          d) l'impresa realizzi un ammontare annuo di ricavi o di compensi non superiore a 62.000 euro moltiplicato per ogni socio per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli studi associati, ovvero non superiore a 124.000 euro moltiplicato per ogni socio per le imprese aventi ad oggetto altre attività;

          e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia.

      3. Il regime agevolato previsto dal comma 1 cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

          a) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera d);

          b) a decorrere dallo stesso periodo di imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera d); in tale caso è assoggettato a tassazione nei modi ordinari

 

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l'intero reddito di partecipazione conseguito nel periodo di imposta considerato.

      4. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 del presente articolo è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
      5. Ai fini del presente articolo, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime agevolato di cui al presente articolo e per i quali risultano inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni stabilite dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
      6. Con il regolamento di cui all'articolo 8 sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.
(Regolamento di attuazione).

      1. Con regolamento da emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

 

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Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, di cui 30 milioni di euro annui da erogare direttamente alla Cassa depositi e prestiti Spa per le finalità di cui al capo II, sono posti a carico del Fondo per le politiche giovanili, di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.


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