Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2321

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2321



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PIZZOLANTE, CHICCHI, CRAXI, D'ALIA, DEL BUE, GALLETTI, GARAGNANI, OSVALDO NAPOLI, RAISI, UGGÈ, VALDUCCI, VICHI

Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

Presentata il 2 marzo 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Con le seguenti delibere dei consigli comunali di Casteldelci (delibera n. 10 del 31 marzo 2006), Maiolo (delibera n. 12 del 4 aprile 2006), Novafeltria (delibera n. 22 del 27 marzo 2006), Pennabilli (delibera n. 19 del 30 marzo 2006), San Leo (delibera n. 9 del 31 marzo 2006), Sant'Agata Feltria (delibera n. 14 del 30 marzo 2006) e Talamello (delibera n. 17 del 27 marzo 2006) veniva formulata richiesta di referendum, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, per il distacco dalla regione Marche e l'aggregazione alla regione Emilia-Romagna dei suddetti comuni e avente per oggetto il seguente quesito: «Volete che il territorio dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, San Leo e Talamello sia separato dalla regione Marche per entrare a far parte integrante della regione Emilia-Romagna?». Contestualmente venivano nominati il signor Goffredo Polidori e il signor Rolando Rossi, rispettivamente come delegato effettivo e delegato supplente ai sensi dell'articolo 42, quarto comma, della legge n. 352 del 1970, affinché, previa elezione di domicilio in Roma, depositassero la suddetta richiesta di referendum presso la cancelleria della Corte di cassazione.
      Nessun'altra documentazione o deliberazione veniva richiesta o prodotta, ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione e
 

Pag. 2

della sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 2004, con la quale la stessa Corte dichiarava l'illegittimità dell'articolo 42, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui prescriveva che la richiesta di un comune (o di una provincia) di distacco da una regione e di aggregazione a un'altra regione dovesse essere corredata anche dalla deliberazione di altri comuni (o di altre province), ed altresì affermava il principio che l'espressione «popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati», utilizzata dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (nel testo modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ai fini dell'individuazione del corpo elettorale chiamato ad esprimersi con referendum sulla proposta di variazione territoriale, dovesse intendersi riferita soltanto ai cittadini degli enti locali direttamente coinvolti nel distacco-aggregazione.
      L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 352 del 1970, con ordinanza del 27 giugno 2006, dichiarava la legittimità della richiesta di referendum per il distacco dei suddetti comuni dalla regione Marche e per la relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna, disponendo altresì l'immediata comunicazione della stessa ordinanza al Presidente della Repubblica e al Ministro dell'interno.
      A seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2006, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, veniva emanato il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 2006 recante «Indizione del referendum per il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, San Leo e Talamello, dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2006, con il quale era indetto, nel territorio dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, il suddetto referendum, con la convocazione dei relativi comizi per il giorno 17 dicembre 2006.
      Di seguito viene riportato l'esito del referendum, comprendente i comuni, il numero degli aventi diritto al voto per comune, gli effettivi votanti, il numero dei «sì» al referendum e la percentuale dei «sì»:

          a) comune di Casteldelci: aventi diritto al voto 448, votanti 287, ergo affluenza pari al 64,06 per cento, i «sì» sono stati 232. Alla luce dei voti validi (285), la percentuale dei «sì» è risultata essere dell'81,40 per cento;

          b) comune di Maiolo: aventi diritto al voto 715, votanti 499, ergo affluenza pari al 69,79 per cento, i «sì» sono stati 369. Alla luce dei voti validi (494), la percentuale dei «sì» è risultata essere del 74,70 per cento;

          c) comune di Novafeltria: aventi diritto al voto 6.239, votanti 4.275, ergo affluenza pari al 68.52 per cento, i «sì» sono stati 3.480. Alla luce dei voti validi (4.236), la percentuale dei «sì» è risultata dell'82,15 per cento;

          d) comune di Pennabilli: aventi diritto al voto 2.872, votanti 2.046, ergo affluenza pari al 71,24 per cento, i «sì» sono stati 1.738. Alla luce dei voti validi (2.023), la percentuale dei «sì» è risultata dell'85,91 per cento;

          e) comune di San Leo: aventi diritto al voto 2.801, votanti 1.806, ergo affluenza pari al 64,48 per cento, i «sì» sono stati 1.560. Alla luce dei voti validi (1.799), la percentuale dei »sì» è risultata dell'86,71 per cento;

          f) comune di Sant'Agata Feltria: aventi diritto al voto 2.275, votanti 1.490, ergo affluenza pari al 65,49 per cento, i «sì» sono stati 1.267. Alla luce dei voti validi (1.472), la percentuale dei «sì» è risultata dell'86,07 per cento;

          g) comune di Talamello: aventi diritto al voto 1.060, votanti 676, ergo affluenza

 

Pag. 3

pari al 63,77 per cento, i «sì» sono stati 565. Alla luce dei voti validi (668), la percentuale dei «sì» è risultata dell'84,58 per cento.

      L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, a norma dell'articolo 45, primo comma, della legge n. 352 del 1970, con verbale chiuso in data 21 dicembre 2006, accertava che alla votazione suddetta per il referendum popolare indetto con il citato decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 2006, il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa sul quesito sottoposto a referendum popolare non è stato inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati, e, pertanto, dichiarava che il risultato è stato favorevole al distacco territoriale dei medesimi comuni dalla regione Marche e alla loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.
      Del risultato del referendum veniva data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006 a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 45, terzo comma, della legge n. 352 del 1970).
      Dalla data della predetta pubblicazione iniziavano a decorrere i sessanta giorni - espressamente previsti dall'articolo 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970 - entro i quali il Ministro dell'interno avrebbe dovuto presentare al Parlamento il disegno di legge ordinaria (come chiaramente espresso dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, e dall'articolo 46, quinto comma, della stessa legge n. 352 del 1970) per la modifica dei confini delle regioni coinvolte.
      I termini per tale adempimento scadevano quindi il 26 febbraio 2007, ed esso era da considerare come «atto dovuto». In mancanza, si è dunque deciso di intraprendere la via della proposta di legge di iniziativa parlamentare.

Analisi geografica

      I comuni di Maiolo, Casteldelci, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello sono naturalmente collocati nella valle del Montefeltro, e rappresentano la continuità della Valmarecchia, cioè il bacino idrografico del fiume Marecchia fino ai confini con la Toscana, precisamente con la provincia di Arezzo.
      Inoltre, è facile notare come sia innaturale il prolungamento in questa valle della regione Marche, che sembra quasi incunearsi tra la Toscana e l'Emilia-Romagna.

Analisi storico-culturale

      La storia segna questo territorio dal tempo degli Etruschi e degli Umbri, e via via, attraverso la romanità, dalla cristianità, dal medioevo, dal rinascimento, fino all'unità d'Italia. È un territorio con grandi trascorsi storici propri, ma essendo anche territorio di passaggio che collegava il nord dell'Italia e l'Europa con Roma ed il Mediterraneo, ha ospitato o è stato parte di altre civiltà (romana bizantina, gotica, carolingia, longobarda eccetera) ed è quindi territorio che ha un insieme di testimonianze storiche forse unico al mondo.
      Come afferma un membro del Comitato per il referendum, Natalino Cappelli, disconoscere le ragioni storiche, etniche, geografiche ed economiche che legano il Montefeltro alla parte meridionale della Romagna, che confina con la Toscana e con le Marche, vuol dire negare ogni verità e logica di buon senso. Quelle verità che prima furono affermate da storici, dotti e poeti di tutta Italia, che alla domanda se il Montefeltro è in Romagna hanno già dato una loro diretta e indiretta risposta.
      Il primo a farlo fu Plinio il Vecchio, nel primo secolo, dell'era volgare nella sua Historia Naturalis. Agli scrittori antichi seguirono i medievali (per tutti, Dante Alighieri) e fino al '700 prevalse l'orientamento di considerare il Montefeltro appendice del territorio riminese il quale, con la città omonima, dopo aver fatto parte della Pentapoli marittima, finì per essere unito alla Romandiola. Anche tanti rinomati scrittori dell'evo moderno ritennero giusto e conveniente considerare il territorio feretrano come appendice della regione romagnola. Seguitarono a farlo in

 

Pag. 4

età moderna numerosi geografi e in età contemporanea a sostenerlo furono illustri studiosi e storici come Emilio Rosetti, Augusto Campana e Lucio Gambi.
      Questi ultimi lo sancirono formalmente nella più autorevole delle enciclopedie, l'Enciclopedia Italiana edita dalla Treccani, includendo a pieno titolo il Montefeltro nella Romagna.
      Per vedere almeno una parte del Montefeltro unito amministrativamente alla Romagna, come scrive Ottavia Borghesi, è necessario risalire agli inizi dell'ottocento, all'Italia napoleonica, quando parte di questo territorio era stato ricompreso nel dipartimento del Rubicone. Per breve tempo però, perché con la Restaurazione si ritorna nella legazione di Urbino. Così iniziano le proteste, gli appelli, la raccolta di firme, le dichiarazioni solenni che, ad intermittenza, dureranno sino ai nostri giorni. Nel 1827 si mossero gli abitanti di Sant'Agata. Nel 1860 ci fu l'appello a Luigi Carlo Farmi, governatore dell'Emilia nonché membro della Giovine Italia, nel quale si avvertiva una viva pulsione delle comunità locali per un ritorno alla Romagna. In tal senso si pronunciò pure il comune di Pennabilli il 23 maggio 1861. Nuovamente il comune di Pennabilli, con atto del consiglio comunale n. 3 del 31 agosto 1924, si pronunciò per il passaggio del Montefeltro alla provincia di Forlì. Inoltre un importante documento a firma del sottosegretario di Stato per l'interno, datato 9 ottobre 1945, in risposta ad un'istanza del Comitato circondariale di liberazione nazionale del comune di Pennabilli del 22 luglio 1945, testimonia l'interesse dello stesso Governo per la costituzione della provincia di Rimini.

Analisi socio-economica

      I castelli e i resti del passato che si susseguono da Casteldelci a Rimini testimoniano una storia comune della valle, e la cadenza linguistica della zona è chiaramente romagnola. Se guardiamo le basi culturali, e l'identità, quel confine amministrativo che taglia la valle in due è chiaramente un artificio. Come scrive Walter Bevitori, è un interesse dei cittadini rimuoverlo: i comuni della zona promuovono, ognuno per conto proprio, manifestazioni culturali con l'intento di valorizzare territori e tradizioni locali, ma il successo di pubblico, si è visto, è molto legato alla partecipazione della gente di Romagna. Si pensi quanti vantaggi porterebbe un coordinamento: le occasioni culturali e gli scambi sarebbero inseriti in un piano provinciale di vallata. Questo vale soprattutto per l'istruzione, la formazione, la qualificazione professionale che sono la vera ricchezza delle nuove generazioni in una economia globalizzata. Non basta più la singola scuola di paese; serve un sistema formativo integrato, polifunzionale, flessibile, capace di offrire più opportunità, più possibilità ai giovani e a chi vuole riqualificarsi professionalmente.
      In questo contesto è più facile immaginare un centro formativo a Novafeltria che attragga studenti ed un corpo docente più stabile della parte romagnola della Valmarecchia, nonché una espansione dell'università di Bologna in città come Pennabilli e San Leo con corsi di studio di tipo storico ed ambientale.
      Infine, l'unificazione amministrativa, insieme alla ritrovata omogeneità territoriale e culturale, determinerà sicuramente una forte spinta alla riqualificazione dei servizi pubblici e darà un forte impulso all'evoluzione del sistema viario e infrastrutturale che collega la Romagna con la Toscana e le cui carenze hanno determinato una sorta di isolamento geografico e sociale dell'Alta Valmarecchia non più accettabile.

 

Pag. 5


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello sono distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.
      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le modifiche o le integrazioni alle disposizioni legislative vigenti che risultino strettamente conseguenziali a quanto disposto dal comma 1.
      3. Il Governo è autorizzato ad adottare le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su