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PDL 2322

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2322



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FERRIGNO

Modifiche agli articoli 575, 581, 582 e 584 del codice penale. Aumento delle pene per delitti contro gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza

Presentata il 2 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intendono modificare quattro articoli del codice penale per inasprire le pene contro chiunque si rende colpevole di gravissimi reati contro gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nel corso di azioni o di operazioni di servizio svolte nel territorio dello Stato.
      I recenti fatti di cronaca nera hanno evidenziato drammatici problemi che le istituzioni hanno ignorato: criminalità, delinquenza minorile, immigrazione clandestina, traffico di droga, di armi e di persone.
      Omicidi, furti, rapine, stupri e spaccio di stupefacenti sono purtroppo all'ordine del giorno, nelle nostre metropoli come nei paesi minori, ma l'aspetto peggiore è che le risposte delle istituzioni a questo fenomeno sono state l'amnistia «svuotacarceri» e le sanatorie di massa che hanno rimesso in libertà pericolosi delinquenti.
      Oltre la metà della popolazione carceraria proviene da Paesi stranieri e nella stragrande maggioranza si tratta di immigrati clandestini.
      Viviamo un momento storico in cui in Italia arrivano milioni di immigrati che, sfuggendo alla povertà dei Paesi di provenienza, in mancanza di lavoro, sono costretti a svolgere lavori precari e, in molti casi, sono attratti dai facili guadagni dedicandosi ai traffici illeciti.
      Da tutti i sondaggi effettuati emerge che i cittadini italiani chiedono allo Stato sicurezza e certezza della pena.
      Contestualmente, quotidianamente assistiamo, quasi impotenti, a un attacco frontale contro le istituzioni e contro i tutori dell'ordine.
 

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      Non è possibile che le Forze dell'ordine nell'adempimento del proprio dovere siano vittime di continui attacchi di ogni genere rischiando l'incolumità fisica propria e dei loro familiari.
      Apprendiamo dai mezzi di informazione, giornali, radio, televisioni e altri, che pericolosi delinquenti colti in flagranza di reato, una volta arrestati, sono immediatamente rimessi in libertà senza espiare alcuna pena.
      Spesso i delinquenti, tornati immediatamente in libertà, deridono le stesse Forze dell'ordine che poco prima li avevano arrestati e, in alcuni casi, minacciano o mettono in atto violenze personali o, peggio ancora, attentano all'incolumità dei loro familiari.
      È giunta l'ora di dire basta a tutto ciò appesantendo le pene per chi si macchia di reati di questo genere e tutelando i servitori dello Stato che, con passione e con amore, svolgono un lavoro pericoloso e utile a tutta la società.
      Non si può, inoltre, dimenticare che le Forze dell'ordine svolgono le loro funzioni nell'interesse della collettività, per un modesto stipendio.
      Pertanto, con l'articolo 1 della presente proposta di legge, si introduce un nuovo comma all'articolo 575 del codice penale, prevedendo che la pena prevista dal medesimo articolo per omicidio sia inasprita in caso di omicidio di un appartenente alle Forze dell'ordine nell'adempimento del suo dovere, e sia elevata fino ad un massimo di venticinque anni.
      Con l'articolo 2 della proposta di legge si modifica l'articolo 581 del codice penale, introducendo l'azione d'ufficio ed elevando la pena ivi prevista, portandola a da due a quattro anni di reclusione, per il reato di percosse ad ufficiali o ad agenti delle Forze dell'ordine.
      L'articolo 3 della proposta di legge modifica l'articolo 582 del codice penale, introducendo l'azione d'ufficio ed elevando la pena ivi prevista, portandola a da quattro a dieci anni di reclusione, per il reato di lesioni personali ad ufficiali o ad agenti delle Forze dell'ordine.
      Con l'articolo 4 della proposta di legge si introduce un nuovo comma all'articolo 584 del codice penale per elevare la pena contro chi si rende colpevole del reato di omicidio preterintenzionale di un ufficiale o di un agente delle Forze dell'ordine.
      Per quanto esposto nella presente relazione e per l'esigenza di un intervento in materia, si auspica la rapida approvazione della proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 575
del codice penale).

      1. All'articolo 575 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «ad anni ventuno» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto al secondo comma»;

          b) all'articolo 575 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Chiunque cagiona la morte di un ufficiale o di un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nel corso di azioni o di operazioni di servizio svolte nel territorio dello Stato è punito con la reclusione non inferiore ad anni venticinque».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 581
del codice penale).

      1. All'articolo 581 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto al terzo comma»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Chiunque percuote un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nel corso di azioni o di operazioni di servizio svolte nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da due a quattro anni. Si procede d'ufficio».

 

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Art. 3.
(Modifiche all'articolo 582
del codice penale).

      1. All'articolo 582 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto al terzo comma»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Chiunque cagiona una lesione personale ad un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nel corso di azioni o di operazioni di servizio svolte nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 584
del codice penale).

      1. All'articolo 584 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «dagli articoli 581 e 582» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 581, primo comma, e dall'articolo 582, primo comma»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preceduti dall'articolo 581, terzo comma, e dall'articolo 582, terzo comma, cagiona la morte di uno dei soggetti ivi previsti, è punito con la reclusione da diciotto a venticinque anni».


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