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PDL 2323

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2323



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FERRIGNO

Modifiche alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, in materia di benefìci in favore degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza caduti o divenuti invalidi in operazioni di servizio

Presentata il 2 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si vuole evidenziare all'opinione pubblica un problema che tocca da vicino tutti i dipendenti delle Forze dell'ordine, servitori fedeli dello Stato, e le loro famiglie.
      In attuazione del principio di uguaglianza dei cittadini sancito dall'articolo 3 della Costituzione, si introducono due nuovi articoli alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, per equiparare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza vittime di qualsiasi tipo di delinquenza, nel corso di azioni o di operazioni di servizio svoltesi nel territorio dello Stato, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
      I recenti fatti di cronaca nera hanno evidenziato drammatici problemi che le istituzioni hanno ignorato: criminalità, delinquenza minorile, immigrazione clandestina, traffico di droga, di armi e di persone.
      Omicidi, furti, rapine, stupri e spaccio di stupefacenti sono purtroppo all'ordine del giorno, nelle nostre metropoli come nei paesi minori, ma l'aspetto peggiore è che le risposte delle istituzioni a questo fenomeno sono state l'amnistia «svuotacarceri» e le sanatorie di massa che hanno rimesso in libertà pericolosi delinquenti.
      Oltre la metà della popolazione carceraria proviene da Paesi stranieri e nella stragrande maggioranza si tratta di immigrati clandestini.
      Viviamo un momento storico in cui in Italia arrivano milioni di immigrati che, sfuggendo alla povertà dei Paesi di provenienza, in mancanza di lavoro, sono costretti a svolgere lavori precari e, in molti casi, sono attratti dai facili guadagni dedicandosi ai traffici illeciti.
 

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      Da tutti i sondaggi emerge che i cittadini italiani chiedono allo Stato sicurezza e certezza della pena.
      Quotidianamente assistiamo, quasi impotenti, a un attacco frontale contro le istituzioni e contro i tutori dell'ordine.
      Non è possibile che le Forze dell'ordine nell'adempimento del proprio dovere siano vittime di continui attacchi di ogni genere, rischiando l'incolumità fisica propria e dei loro familiari.
      Apprendiamo dai mezzi di informazioni, giornali, radio, televisioni e altri, che pericolosi delinquenti colti in flagranza di reato, una volta arrestati, sono immediatamente rimessi in libertà senza espiare alcuna pena.
      Spesso i delinquenti, tornati immediatamente in libertà, deridono le stesse Forze dell'ordine che poco prima li avevano arrestati e, in alcuni casi, si vendicano con violenze personali o, peggio ancora, attentando all'incolumità dei loro familiari.
      Fra gli appartenenti alle Forze dell'ordine e fra i loro familiari è avvertita fortemente l'esigenza di una maggiore tutela per il futuro.
      È giunta l'ora di dare più forti garanzie ai servitori dello Stato che, con passione e con amore, svolgono un lavoro pericoloso e utile a tutta la società.
      Non si può, inoltre, dimenticare che le Forze dell'ordine svolgono le loro funzioni nell'interesse della collettività per un modesto stipendio.
      Non di rado gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ed i loro familiari, per motivi di servizio, sono costretti a vivere in località lontane dalla terra di origine.
      In moltissimi casi il reddito da lavoro dell'ufficiale o dell'agente è l'unico reddito della famiglia e la sua morte o un suo grave infortunio costituisce una tragedia immane per tutto il nucleo familiare che, oltre ad essere irreparabilmente colpito negli affetti, si trova improvvisamente in una situazione di grave crisi economica.
      Pertanto, con l'articolo 1 della presente proposta di legge si introduce all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il comma 1-ter, per estendere i benefìci previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata a tutti i dipendenti delle Forze dell'ordine vittime della criminalità comune.
      Con l'articolo 2 della presente proposta di legge si introduce l'articolo 13-bis della legge 20 ottobre 1990, n. 302, che riproduce, con le opportune modificazioni, le disposizioni già contenute nell'articolo 14, della stessa legge, successivamente abrogato della legge n. 68 del 1999. Il nuovo articolo 14-bis prevede il diritto all'assunzione presso le pubbliche amministrazioni dei familiari degli appartenenti alle Forze dell'ordine caduti vittime della criminalità comune nell'adempimento del loro dovere.
      In particolare, hanno diritto all'assunzione il coniuge, i figli, i fratelli e le sorelle conviventi e a carico, in stato di disoccupazione o di inoccupazione definito ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 181 del 2000.
      Per quanto brevemente esposto nella presente relazione e per l'esigenza di un intervento in materia, si auspica un iter parlamentare celere per l'approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302).

      1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è inserito il seguente:

      «1-ter. L'elargizione di cui al comma 1 si applica in favore degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza vittime di azioni od operazioni di servizio».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 20 ottobre 1990, n. 302).

      1. Dopo l'articolo 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è inserito il seguente:

      «Art. 13-bis. - (Diritto di assunzione). - 1. Il coniuge, i figli, i fratelli e le sorelle conviventi e a carico, in stato di disoccupazione o di inoccupazione come definito ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, degli ufficiali o degli agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza deceduti o resi permanentemente invalidi per azioni od operazioni di servizio hanno diritto all'assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1990, n. 68».


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