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PDL 2278

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2278



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PROIETTI COSIMI, SALERNO, LAMORTE, RAMPELLI, MOFFA, BARBIERI, MENIA, ANGELA NAPOLI, AIRAGHI, CIRIELLI, GIULIO CONTI, FOTI, GERMONTANI, HOLZMANN, LISI, LO PRESTI, MANCUSO, MAZZOCCHI, MELONI, MURGIA, NESPOLI, ANTONIO PEPE, RAISI, SAGLIA, SCALIA

Modifica dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, per la semplificazione delle procedure di affidamento pre-adottivo nelle adozioni nazionali

Presentata il 19 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Come è noto, la materia dell'adozione ha subìto notevoli mutamenti per gli interventi legislativi che si sono susseguiti.
      Il codice civile del 1942 prevedeva una sola figura di adozione, quella di antica tradizione, diretta a consentire ad una persona che avesse compiuto i cinquanta anni, priva di figli (per non averli mai avuti o per averli perduti), di assumere come figlio una persona, di età inferiore di almeno diciotto anni, cui trasmettere il proprio nome e i propri beni.
      Successivamente, si è sviluppato il movimento per assicurare ai minori abbandonati un'adeguata sistemazione familiare: si giunse, così, alla legge 5 giugno 1967, n. 431 (cosiddetta legge «Dal Canton»), la quale introdusse nel codice il nuovo istituto della «adozione speciale», detta anche «adozione legittimante», consentita soltanto a persone coniugate e conviventi (mai, quindi, a persone sole) nei confronti di minori di anni otto, privi di assistenza morale e materiale da parte dei loro genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.
      Peraltro la coesistenza delle due figure di adozione si rilevò fonte di notevoli problemi di coordinamento, mentre la macchinosità della procedura per pervenire all'adozione speciale e le resistenze spesso opposte dalla famiglia di origine del bambino adottando hanno determinato un vasto contenzioso giudiziario, con conseguenti drammatiche incertezze circa la sorte dei bambini contesi.
      È per queste ragioni che il Parlamento affrontò, con la legge 4 maggio 1983,
 

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n. 184, il compito della revisione di tutta la materia, a seguito della quale, accanto all'adozione tradizionale conservata solo per le persone maggiori di età, fu deciso di attribuire una posizione centrale e prevalente all'adozione «speciale» denominata semplicemente «adozione» (senza, dunque, aggettivi), la quale venne estesa a tutti i minori, senza limiti di età.
      La figura principale di adozione, destinata ad assicurare una famiglia ai minori che versano in stato di abbandono, è, dunque, ora disciplinata esclusivamente dalla citata legge n. 184 del 1983, la cui applicazione, ormai più che ventennale, ha, tuttavia, evidenziato come il complesso meccanismo procedurale mirante a garantire gli interessi del minore e a consentire altresì alla sua famiglia d'origine di opporsi all'adozione, ove ne manchino i presupposti, abbia disatteso il fondamentale principio secondo cui è diritto di ogni famiglia, che ne abbia desiderio e possibilità, adottare, dopo adeguate e tempestive istruttorie, un minore abbandonato. Troppo spesso, infatti, accade che alle croniche carenze che caratterizzano il settore assistenziale si aggiunga la lentezza, senza alcun dubbio «patologica», dello svolgimento delle procedure di adozione da parte del tribunale per i minorenni. Già gravato da altre delicatissime incombenze, il tribunale per i minorenni, a seguito della riforma del 1983, partecipa attivamente a più fasi procedimentali che potrebbero, al contrario, essere svolte dai servizi socio-assistenziali deputati ad acquisire, in virtù del loro peculiare ruolo, tutti gli elementi di analisi più idonei per «tastare il polso» non solo dei minori, ma anche delle famiglie accoglienti.
      Purtroppo, invece, i numerosi coniugi che aspirano ad inserire l'adottando nella propria famiglia si ritrovano invischiati in procedure burocratiche che richiedono tempi irragionevolmente lunghi.
      Ogni anno, in Italia, pochi bambini trovano una famiglia a fronte, invece, di migliaia e migliaia di richieste di adozione che non ricevono pronta soddisfazione. È un dovere, pertanto, del Parlamento fare in modo che le procedure siano semplificate, così da onorare il diritto dell'infanzia di ricevere affetto, educazione, istruzione e cure adeguate.
      Al fine, quindi, di snellire i tempi tecnici e rendere quanto più possibile trasparente l'operato dei soggetti coinvolti nel processo di formazione della volontà giuridica, la presente proposta di legge introduce apposite disposizioni nella legge 4 maggio 1983, n. 184. Si prevede, inoltre, una revisione dei termini procedurali, che s'impongono non più come ordinatori, bensì come perentori. La predetta normativa, infine, impegna le regioni ad assicurare un intervento diretto ed incisivo sul funzionamento delle strutture socio-assistenziali del comune di residenza, sia in caso di inerzia delle medesime, sia in caso di diniego all'affidamento familiare.
      Secondo l'impianto normativo prospettato dalla presente proposta di legge, la dichiarazione di disponibilità da parte dei coniugi che intendono adottare un bambino non deve essere più resa al tribunale per i minorenni, bensì ai servizi socio-assistenziali del comune di residenza. Saranno, quindi, i servizi socio-assistenziali ad avviare le procedure d'indagine riguardanti la capacità dei genitori ad educare il minore, la situazione economica e i motivi per i quali intendono procedere all'adozione e, di conseguenza, ad effettuare l'abbinamento della coppia al minore. Tutto ciò entro il termine perentorio di sessanta giorni, trascorso il quale, se nulla osta, sarà il servizio sociale stesso ad emanare un provvedimento motivato con il quale si dichiarerà l'idoneità degli aspiranti genitori ad adottare e si trasmetterà tutta la relativa documentazione d'indagine, comprensiva del provvedimento, al tribunale per i minorenni. Entro trenta giorni dalla ricezione di tale documentazione, il tribunale disporrà, sulla base di quanto stabilito in sede amministrativa, l'ordinanza di affidamento pre-adottivo alla coppia prescelta.
      Qualora i servizi socio-assistenziali non rispettino i termini previsti, ovvero in caso di diniego del provvedimento di idoneità, gli aspiranti genitori possono richiedere l'intervento della competente agenzia regionale per le adozioni, che ogni regione è tenuta ad istituire con apposita legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 22. - 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al servizio socio-assistenziale del comune di residenza, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      2. Ciascun comune autorizza il servizio socio-assistenziale, nell'ambito del proprio territorio, allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.
      3. Il servizio socio-assistenziale di cui al comma 2, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle indagini di cui al comma 4, avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi perentoriamente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore.

 

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      5. Il servizio socio-assistenziale di cui al comma 2, in base alle indagini effettuate, sceglie, tra le coppie che hanno presentato domanda, quella più idonea a corrispondere alle esigenze del minore.
      6. Il servizio socio-assistenziale di cui al comma 2, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta dei genitori aspiranti all'adozione, adotta, se nulla osta, un provvedimento motivato con il quale attesta il possesso di tutti i requisiti per l'affidamento preadottivo e trasmette, senza indugio, la documentazione al tribunale per i minorenni.
      7. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 6, o in caso di accertata inattività che comporti inadempimento da parte del servizio socio-assistenziale, ovvero in caso di diniego, da parte del servizio socio-assistenziale, del provvedimento di cui al comma 6, su istanza dei genitori aspiranti all'adozione è adita l'agenzia di cui al comma 8, che si pronuncia, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni.
      8. Le regioni provvedono con legge ad istituire un'apposita agenzia per le adozioni nazionali con il compito di vigilare sul funzionamento delle strutture e delle attività dei servizi socio-assistenziali e delle aziende sanitarie locali che operano nel territorio per l'adozione, al fine di garantire adeguati livelli di intervento. L'agenzia, altresì:

          a) disciplina gli strumenti di informazione sulle procedure giudiziarie, sulle attività dei servizi e sui requisiti necessari per gli affidamenti e le adozioni;

          b) mantiene rapporti con gli enti locali e le aziende sanitarie locali per lo sviluppo e la formazione delle reti di servizi finalizzati a svolgere i compiti previsti dalla legislazione vigente in materia e dalla presente legge, anche al fine di favorire la collaborazione tra servizi ed enti autorizzati;

          c) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

 

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      9. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 8, l'agenzia deve acquisire tutti i dati relativi a:

          a) i motivi di diniego del provvedimento di cui al comma 6;

          b) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;

          c) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;

          d) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.

      10. Entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di cui al comma 6, il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dispone, a seguito di quanto stabilito dal servizio socio-assistenziale del comune di residenza o dall'agenzia di cui al comma 8, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.
      11. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.
      12. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà e, ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale».

 

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Art. 2.

      1. Le regioni adottano le leggi di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    


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