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PDL 2097

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2097



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BIMBI, NACCARATO, FRIGATO, ANGELI, BAFILE, BARANI, BETTA, CESINI, DEIANA, GIANNI FARINA, FINCATO, FRONER, GHIZZONI, GIULIETTI, GOZI, GRASSI, MARTELLA, OTTONE, PIRO, SAMPERI, SASSO, TRUPIA, TURCI, ZANOTTI

Disposizioni in materia di certificazione e autocertificazione della convivenza di coppia per legame affettivo

Presentata il 21 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghe, Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge introduce nell'ordinamento una disposizione di certificazione anagrafica che specifica il periodo e le caratteristiche della convivenza da parte di una coppia già convivente e una disposizione di autocertificazione relativa alle caratteristiche di una convivenza da instaurare al momento della residenza nella medesima abitazione.
      La presente proposta di legge non configura alcuna nuova fattispecie di legame giuridico tra i conviventi e neppure nuove configurazioni della famiglia anagrafica, mentre si limita alla presa d'atto e alla esplicitazione delle caratteristiche della convivenza già instaurata o che si intende instaurare.
      Storicamente la registrazione anagrafica rappresenta un momento primario dell'organizzazione concreta delle modalità di esercizio della statualità nei confronti della vita privata dei cittadini e allo stesso tempo costituisce per i cittadini l'attestazione di un prerequisito per l'accesso a diritti fondamentali di cittadinanza. Inoltre tale registrazione attesta le modalità di formazione e di trasformazione della famiglia, da molti punti di vista: ne indica i cambiamenti lungo il ciclo di vita, è indicatore dei rapporti tra le generazioni, mostra le trasformazioni dei modelli del vivere assieme e le forme della loro dissoluzione e ricomposizione.
      Non è un caso che gli studiosi della famiglia abbiano assunto il vivere sotto lo
 

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stesso tetto, ovvero l'antico «focolare», come riferimento per la definizione di un'unità d'analisi che indica l'organizzazione concreta dei legami sociali primari all'interno dei contesti della vita quotidiana, come pure le configurazioni dell'economia domestica e delle relazioni di cura nel nucleo abitativo e tra nuclei di consanguinei, affini e conviventi a vario titolo.
      Il regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ha raccolto i suggerimenti dell'Istituto nazionale di statistica che, approntando i cicli della survey «Multiscopo sulle famiglie» aveva accolto la definizione internazionale del «vivere sotto lo stesso tetto» e della «unitarietà della gestione economica» come riferimenti per la rilevazione delle famiglie identificate a partire dalle modalità concrete dell'organizzazione della vita quotidiana.
      Tale definizione mirava, e mira tutt'ora, alla comprensione delle trasformazioni dei rapporti tra legami giuridici e legami di fatto, la cui non sovrapposizione non costituisce una novità storica. Il superamento della stigmatizzazione sociale delle convivenze, in particolare di quelle prematrimoniali e di quelle more uxorio, o per meglio dire «more coniugale», ha reso possibile la richiesta ai cittadini della rilevazione dei legami che contengono alcune delle caratteristiche della vita familiare pur senza assumerne la veste giuridica, anche se i quesiti relativi, inseriti nei censimenti, nelle indagini ufficiali o in atti pubblici devono tenere conto dei limiti costituiti dai diritti alla privacy nei confronti di aspetti della vita personale e intima degli individui.
      Va aggiunto che la rilevazione delle forme concrete delle convivenze sotto lo stesso tetto va incontro anche alla necessità di conoscere più precisamente - per motivi economici e di miglior erogazione dei servizi ai cittadini - la coincidenza o la non coincidenza tra le cosiddette «famiglie di carta», quali appaiono dagli atti anagrafici, e le configurazioni concrete dei nuclei familiari.
      Sono molti i motivi per i quali la conoscenza attuale delle strutture familiari concrete, relative alla famiglia anagrafica, risulta ancora carente e la loro numerosità sottostimata. Da alcuni anni, anche per effetto dell'allungamento della vita media e perciò dell'accresciuta sopravvivenza delle vedove e dei vedovi, dell'aumento dei divorzi, dell'emersione delle relazioni omosessuali, dell'aumento dei matrimoni celebrati con il solo rito religioso, è cresciuta anche la domanda di diritti specifici da parte di coppie che di fatto organizzano la loro vita sotto lo stesso tetto, dando alla convivenza il senso e l'intenzione di un legame di tipo familiare seppure prescindendo dal matrimonio, per scelta o per necessità. In sintesi, è cresciuta una «domanda di famiglia» che mette in atto comportamenti di rafforzamento del legame primario, parziali rispetto al coniugio fondato sull'articolo 29 della Costituzione, ma comunque apprezzabili sul piano della coesione sociale. Si è perciò determinato un interesse reciproco, da parte dello Stato e da parte dei cittadini, a rappresentare negli atti anagrafici non solo la realtà della convivenza di fatto di queste coppie ma anche le sue caratteristiche.
      La presente proposta di legge, che consta di due articoli, non fa altro che specificare un aspetto della famiglia anagrafica che riguarda le caratteristiche della convivenza da parte di una coppia di persone libere di stato, prevedendo all'articolo 1, comma 1, la certificazione della durata della convivenza già in atto e la presa d'atto delle sue caratteristiche concrete e, al comma 2, la registrazione d'inizio di convivenza sulla base dell'autocertificazione congiunta da parte dei membri di una coppia con le stesse caratteristiche, che pone la propria residenza presso la medesima abitazione. Tali certificazioni prescindono dalla rilevazione di qualsiasi caratteristica delle persone che possa costituire detrimento alla privacy delle medesime.
      L'articolo 2 autorizza il Governo a modificare il citato regolamento anagrafico della popolazione residente.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ove non ostino gravi e particolari esigenze di pubblico interesse, una coppia di persone ambedue libere di stato, già registrate negli atti anagrafici quali conviventi, ai sensi e per gli effetti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, può chiedere la certificazione dello stato di convivenza, con l'indicazione della data d'inizio della convivenza quale risulta dagli atti e con la specificazione, sulla responsabilità di entrambi i membri della coppia, che la convivenza si fonda su un legame affettivo e che essi intendono continuare a vivere tale legame con continuità, avendo comunanza di vita e costituendo un'unità economica che organizza su tali basi la propria famiglia anagrafica.
      2. Ove non ostino gravi e particolari esigenze di pubblico interesse, una coppia di persone, ambedue libere di stato, che intende convivere può chiedere, al momento della richiesta della residenza nella medesima abitazione, che sia inserita negli atti anagrafici una dichiarazione congiunta dei membri della coppia che certifica, sulla responsabilità di entrambi, che la convivenza si fonda su un legame affettivo e che essi intendono vivere il legame con continuità, avendo comunanza di vita e costituendo un'unità economica che organizza su tali basi la propria famiglia anagrafica.

Art. 2.

      1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni della presente legge.


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