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PDL 2221

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2221



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LUSETTI, BARBIERI, CARLUCCI, BARANI, BOCCI, BOFFA, BONO, BURTONE, CARTA, DATO, FADDA, FALLICA, FINCATO, GASPARRI, GIRO, GIULIETTI, GRASSI, INTRIERI, LI CAUSI, LO MONTE, GIORGIO MERLO, MORRONE, PICANO, PIRO, PISCITELLO, RIGONI, ROSITANI, RUGGERI, RUSCONI, SAMPERI, SERVODIO, VILLARI

Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori

Presentata il 6 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame è volta a disciplinare con chiarezza la natura giuridica della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ente di lunga tradizione, fondata nel 1882, che svolge attività d'intermediazione dei diritti economici dei titolari del diritto di autore.
      L'inserzione della disciplina della SIAE nel novero di quelle relative agli enti pubblici nazionali «riordinati» con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, secondo le deleghe generali contenute nella legge 15 marzo 1997, n. 59, ha prodotto, e sta tuttora producendo, rilevanti distorsioni della concreta attività svolta dalla SIAE, che è attività di natura imprenditoriale, disciplinata da norme di diritto privato, in ordine alla quale l'interesse pubblico risiede esclusivamente nella rilevanza costituzionale di promozione della cultura (articolo 9 della Costituzione) che l'attività stessa dell'ente realizza per l'ordinamento, a beneficio della comunità. I mezzi economici per la realizzazione degli scopi imprenditoriali dell'ente sono tratti dai risultati che l'ente stesso consegue nello svolgimento della propria attività di impresa produttiva di servizi, non avvalendosi - né direttamente, né indirettamente - di alcuna sovvenzione, finanziamento o particolare vantaggio a carico del bilancio dello Stato o di altri enti o organismi pubblici (in tal senso, si veda la nota che il Ministro per i beni e le attività culturali ha indirizzato al Presidente del Senato della Repubblica il 1o marzo 2006, protocollo n. UDC5607).
 

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      Il generale sistema normativo offerto dal decreto legislativo n. 419 del 1999 ha invece fatto sì che alla SIAE fossero riferite, nel tempo, una serie di disposizioni tese ad attuare vincoli di finanza pubblica volti a razionalizzare l'utilizzo di trasferimenti a carico di bilanci pubblici. Di tali trasferimenti la stragrande maggioranza degli enti pubblici nazionali fruisce in maniera diversificata, ma il riferimento alla SIAE, nei fatti, risulta assolutamente inconferente (per tutte, le disposizioni di cui all'articolo 212 del predetto decreto legislativo n. 419 del 1999).
      Sostiene le dette considerazioni anche la circostanza che mai alla SIAE è stata riferita la natura di pubblica amministrazione ovvero di ente pubblico non economico per gli effetti previsti dalle elencazioni contenute nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      Si rende necessario pertanto estrapolare dal sistema normativo del decreto legislativo n. 419 del 1999 la disciplina della SIAE, contenuta attualmente nel suo articolo 7, e sostituirla con le disposizioni della presene proposta di legge, composta da un solo articolo diviso in sei commi.
      Comma 1. Per costante ed univoca giurisprudenza, di legittimità e di merito, dal 1954 (Cassazione, sezione uniti civili 22 ottobre 1954, n. 3991) ad oggi (da ultimo, tribunale di Roma, sezione lavoro, 25 maggio 2006), con innumerevoli decisioni uniformi, la SIAE è stata qualificata ente pubblico economico in quanto, pur rivestendo caratteristiche di perseguimento di funzioni pubbliche, agisce in forma di azienda, secondo regole civilistiche e con caratteristiche imprenditoriali. Anche il vigente articolo 7 del decreto legislativo n. 419 del 1999, definendo normativamente la SIAE ente pubblico a base associativa, afferma che l'attività della medesima è disciplinata dalle norme di diritto privato. Sintetizzando le predette considerazioni, si propone la definizione della SIAE quale «ente pubblico economico a base associativa», raccogliendo nell'unica formulazione i risultati dell'ormai ius receptum giurisprudenziale e l'efficace, ma parziale, definizione del citato articolo 7 del decreto legislativo n. 419 del 1999. Nel comma 1 si riportano, inoltre, alcune opportune formulazioni normative già contenute nell'abrogando articolo 7.
      Comma 2. Poste tali premesse, si ripropone la formulazione dell'articolo 7 in ordine alla disciplina di diritto privato da riferirsi all'attività dell'ente. Si propone quindi un ulteriore passaggio normativo, relativo ad una più coerente individuazione della giurisdizione del giudice chiamato a pronunciarsi sulle controversie relative. La SIAE è da sempre inserita, nel nostro sistema ordinamentale, nell'ampio settore del diritto d'autore e con le disposizioni che si propongono si tende a ribadire il ruolo fondamentale dell'ente in questa materia in relazione a tutti i profili operativi ed istituzionali in cui l'azione della SIAE si svolge.
      Nel tracciato già seguito dal legislatore nella devoluzione completa di ampi settori alla giurisdizione ordinaria - nel quale, a titolo di esempio, emerge particolarmente la materia del pubblico impiego - si prevede che sia l'attività di intermediazione, istituzionalmente svolta dalla SIAE in base alla legge, sia la disciplina concernente la stessa organizzazione dell'ente e le procedure di elezione e funzionamento degli organi sociali siano portate, in sede contenziosa, all'esame della giurisdizione ordinaria. L'attività di intermediazione dei diritti, in forza di una risalente giurisprudenza che attribuisce natura di atto regolamentare alla ordinanza di ripartizione degli stessi, è oggi instabilmente esposta alla natura «demolitoria» di atti amministrativi che contraddistingue la giurisdizione amministrativa.
      La ripartizione dei diritti che la Società effettua, concernendo diritti soggettivi di natura privatistica dei rispettivi titolari, può invece qualificarsi senz'altro come riconducibile ad un rapporto di mandato civilistico (articoli 1703 e seguenti del codice civile), consistendo in effetti in una «rendicontazione attributiva» fatta dall'unico «mandatario» SIAE alla generalità dei «mandanti» suoi associati.
      In un'ottica di razionalità del sistema generale, appare conseguentemente coerente
 

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attribuire al giudice ordinario anche la risoluzione delle controversie insorgenti nella materia dell'organizzazione dell'ente e delle procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali. Il tutto, in vista di una maggiore stabilità da offrire all'ampio settore del diritto d'autore, ma anche con riguardo alle nuove sfide tecnologiche che l'utilizzazione delle opere dell'ingegno in Internet è chiamata ad affrontare, con riferimento alla prospettiva comunitaria ed internazionale delle problematiche connesse.
      Comma 3. L'esordio del comma 3 offre definitivamente chiarezza sulla natura della gestione economica e finanziaria della SIAE, le cui risultanze non concorrono né al fabbisogno, né all'indebitamento di pubbliche amministrazioni, tant'è che il bilancio dell'ente non è allegato a quello del Ministero vigilante per la successiva trasmissione al Parlamento ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 468 del 1978. La vigilanza sull'ente si conferma attribuita congiuntamente al Ministro per i beni e le attività culturali e al Presidente del Consiglio dei ministri; si prevede che sia sentito, inoltre, il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di specifica competenza. L'attività di vigilanza, inoltre, è definita con maggior precisione, concentrandola sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'ente. Ciò in linea con il principio generale di una maggiore snellezza di tale vigilanza, in ragione della salvaguardia dell'autodeterminazione di un ente «ad alto tasso di autonomia finanziaria» quale è la SIAE. Allo stato attuale, invece, tale vigilanza si estende anche ai piani di ripartizione dei diritti d'autore ai rispettivi titolari e all'intreccio delle numerose questioni conseguenti. Il piano di ripartizione dei diritti economici spettanti ai titolari delle opere dell'ingegno intermediate dalla SIAE risulta essere il prodotto della volontà degli organi collegiali dell'ente, rappresentativi, a più livelli funzionali (di indirizzo, consultiva, di controllo), della volontà della base associativa. Si tratta di diritti soggettivi di natura privatistica la cui nascita e la cui modificazione risulta frutto dell'autodeterminazione di un ente (a base associativa) avente, come detto, alto tasso di autonomia finanziaria (per la SIAE, il massimo), in quanto completamente privo di benefìci derivanti da trasferimenti a carico dei bilanci pubblici. In tale scenario appare opportuno che il ruolo dell'autorità di vigilanza non «invada» il campo dell'autonomia privata ma circoscriva il suo intervento al, pur ampio, contesto dell'approvazione del bilancio dell'ente, nel quale comunque trova ingresso, ma nel più generale quadro della valutazione della complessiva gestione, la voce afferente alle ripartizioni dei diritti intermediati.
      Comma 4. Le disposizioni ivi contenute sono riproduttive di alcune analoghe disposizioni dell'abrogando articolo 7 del decreto legislativo n. 419 del 1999. Il comma 8 del predetto articolo 7, tuttavia, aveva proceduto ad abrogazioni espresse della normativa disciplinante la nomina del presidente dell'ente. Tale normativa è oggi costituita da disposizioni di rango statutario (articolo 8 dello statuto della SIAE, approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 2001) che prevedono, ferma la designazione da parte dell'assemblea della SIAE, il ricorso alla procedura di nomina di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La disposizione che si propone prevede la nomina del presidente dell'ente non più in base a tale onerosa procedura, ma mediante la mera adozione di un decreto del Presidente della Repubblica più tecnicamente rivolto, peraltro, a valutare il complesso intreccio di diritti e di doveri che il presidente della SIAE è chiamato a curare.
      Comma 5. Si provvede all'abrogazione espressa dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 419 del 1999.
      Comma 6. Si prevede che dalle disposizioni di cui si propone l'approvazione - non coinvolgendo esse, come illustrato, elementi di spesa pubblica - non derivano oneri per il bilancio dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è ente pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. La SIAE esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati.
      2. L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le attività dell'ente, ivi inclusa l'intermediazione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria.
      3. Le risultanze della gestione economica e finanziaria della SIAE non concorrono né al fabbisogno né all'indebitamento di pubbliche amministrazioni; alla gestione economica e finanziaria dell'ente non si applicano i princìpi della finanza pubblica. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, la vigilanza sulla SIAE, la quale si concretizza nell'approvazione annuale del bilancio consuntivo. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.
      4. Lo statuto della SIAE è adottato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato con decreto del

 

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Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa designazione da parte dell'assemblea della SIAE.
      5. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, e successive modificazioni, è abrogato.
      6. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.    


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