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PDL 2326

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2326


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

STAGNO D'ALCONTRES, MARTINO, CRIMI, GERMANÀ

Istituzione di una sezione staccata del tribunale
amministrativo regionale della Sicilia in Messina

Presentata il 5 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 111 della Costituzione stabilisce che la legge deve garantire la ragionevole durata dei processi. Un'esigenza di tempestività ed efficienza, questa, che il legislatore può concretamente affrontare mediante provvedimenti mirati, tra l'altro, a rendere coerente l'apparato della giustizia con le istanze dei cittadini.
      Anche l'organizzazione della giustizia amministrativa non può non assumere una configurazione tale da rendere sostenibili carichi di lavoro vieppiù appesantiti sia dalle riforme dell'assetto dello Stato, con la revisione delle competenze attribuite alle regioni e agli enti locali e l'introduzione di nuovi soggetti quali le autorità indipendenti e le agenzie, sia, e soprattutto, da un rinnovato sistema di tutela giurisdizionale, caratterizzato da un favore crescente per i cittadini nei loro rapporti con la pubblica amministrazione.
      In tale quadro si colloca l'istituzione a Messina di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Sicilia.
      Oggi, infatti, il tribunale amministrativo della Sicilia è articolato nelle sedi di Palermo e di Catania, le cui circoscrizioni comprendono rispettivamente quattro e cinque province. Si segnalano, tuttavia, difficoltà enormi per i ricorrenti, per gli operatori del diritto e per gli uffici, in quanto la provincia di Messina ha una conformazione geografica particolarmente estesa, lungo una costa di oltre 150 chilometri, e ha il più alto numero di comuni in Sicilia, di cui molti in zone collinari e montane, il che rende particolarmente disagevole raggiungere Catania. Risulta, inoltre, che una considerevole percentuale
 

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di ricorsi proviene dalla provincia di Messina, con un conseguente carico giudiziario sulla sezione di Catania. Vi è da rilevare, al riguardo, che su un totale generale di 6.307 ricorsi proposti al tribunale amministrativo regionale della Sicilia nell'anno 2006, ben 3.667 sono stati presentati presso la sezione staccata di Catania. Al 31 dicembre 2006 vi sono, altresì, 66.685 ricorsi pendenti presso la medesima sezione di Catania, a fronte di 31.620 ricorsi pendenti presso la sede di Palermo.
      Si osserva, dunque, un'effettiva sproporzione nei carichi di lavoro con conseguente eccessivo onere sulla sezione di Catania.
      Si ritiene opportuno, qui, richiamare le parole pronunciate del Presidente del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2007: «Non può quindi che ribadirsi l'auspicio, che è anche una pressante richiesta, affinché gli Organi Legislativi e di Governo rivolgano una maggiore attenzione ai problemi di questo settore della giustizia, onde far sì che possa concretamente realizzarsi anche nel processo amministrativo il principio, ora espressamente enunciato in Costituzione (articolo 111), della "ragionevole durata", nella consapevolezza che ritardare giustizia equivale, sovente, a denegarla».
      Occorre altresì sottolineare che Messina è sede di corte d'appello e di una università con una significativa tradizione di studi giuridici.
      La sezione staccata di Messina del tribunale amministrativo regionale, pertanto, costituirebbe un notevole vantaggio per l'utenza, perché consentirebbe di riequilibrare in misura proporzionata i carichi di lavoro dei magistrati e degli uffici di supporto, perché agevolerebbe gli altri operatori del diritto, perché, infine, risulterebbe coerente con una sentita necessità di efficienza del sistema giudiziario che emerge sì dalle aule parlamentari, ma anche, e soprattutto, dai cittadini che quelle aule sono tenute a rappresentare.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Sicilia in Messina).

      1. È istituita una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, con sede a Messina e con circoscrizione comprendente la provincia di Messina.
      2. La data di inizio del funzionamento della sezione staccata di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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