Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2359

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2359


 

Pag. 2

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DI CAGNO ABBRESCIA, CARLUCCI, FRANZOSO,
MAZZARACCHIO, SANZA

Norme per la promozione delle attività turistiche legate alla pesca marittima e istituzione delle «strade del pesce e delle tipicità ittiche locali»

Presentata il 14 marzo 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende favorire un'offerta turistica sempre più dinamica e qualificata, attraverso metodi e forme di accoglienza più diversificate e attrattive. In particolare, la finalità che si pone consiste nel valorizzare, promuovere e incrementare, nei territori delle coste nazionali, ogni forma di turismo legato alla pesca marittima professionale, attraverso la realizzazione delle «strade del pesce e delle tipicità ittiche locali». Lo scopo, quindi, è quello di favorire la collaborazione tra la pesca e il turismo, al fine di integrare il reddito dei pescatori, che come noto si trovano da tempo in evidente crisi anche a causa dell'elevato costo dei carburanti, con attività complementari, arricchendo l'offerta turistica con nuove opportunità attraverso l'attività di ittiturismo.
      Essa consiste in un'attività di ricezione e di ospitalità esercitata dai pescatori professionisti, attraverso l'utilizzo delle proprie abitazioni, adeguatamente ristrutturate o appositamente acquisite, nonché dell'offerta di servizi di ristorazione e di degustazione dei prodotti tipici delle marinerie italiane.
      L'articolo 1 prevede la finalità e gli obiettivi della legge; in particolare, il comma 1 dispone che, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, la legge, al fine di valorizzare, promuovere e incrementare l'offerta turistica nei territori delle coste nazionali, con particolare riferimento ai litorali dediti alla pesca, promuove e disciplina ogni forma di turismo legato alla pesca marittima professionale, attraverso la realizzazione delle «strade del pesce e delle tipicità ittiche locali». Il
 

Pag. 3

comma 2 stabilisce che, per il perseguimento delle finalità previste dal comma 1, l'attività di ittiturismo è finalizzata:

          a) all'integrazione dei redditi degli imprenditori ittici, come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni;

          b) allo sviluppo del turismo nonché alla promozione delle produzioni tipiche locali, con particolare riguardo alle specie ittiche meno conosciute, inclusi i frutti di mare e le specialità ittiche conservate in vetro in conformità alla legislazione in materia;

          c) alla promozione della conoscenza delle tradizioni e delle culture locali riconducibili al mondo della pesca, integrate con il mondo agricolo e dell'artigianato e delle bellezze naturali attraverso la valorizzazione paesaggistico-ambientale;

          d) alla promozione dell'attività di ricezione e di ospitalità esercitata dagli imprenditori ittici, anche attraverso l'utilizzo delle proprie abitazioni, adeguatamente ristrutturate o appositamente acquisite, per una migliore offerta di servizi di ristorazione e di degustazione dei prodotti tipici delle marinerie italiane.

      L'articolo 2 istituisce le «strade del pesce e delle tipicità ittiche locali». Il comma 1, infatti, prevede che, ai fini della valorizzazione e della commercializzazione della produzione e del consumo dei prodotti ittici e dei frutti di mare, nonché per sviluppare l'offerta turistica delle zone costiere, integrando le specificità del territorio, le regioni possono istituire, con proprie leggi, le «strade del pesce e delle tipicità ittiche locali», disciplinandone l'utilizzo. Il comma 2 specifica che per «strade del pesce e delle tipicità ittiche locali» si intendono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, anche multilingue, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, sorgono porti turistici e mercati ittici, nonché strutture di produzione, trasformazione o distribuzione delle tipicità locali relativamente a prodotti ittici, formaggi, vini e produzioni tipiche locali. Le «strade del pesce e delle tipicità ittiche locali» costituiscono lo strumento attraverso il quale i litorali dediti alla pesca e le relative produzioni possono essere promossi, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica. Il comma 3 precisa che le attività di ricezione e di ospitalità, individuate ai sensi dell'articolo 3, comprese la degustazione dei prodotti e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, sono riconducibili alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, secondo i princìpi contenuti nella medesima legge e ai sensi di apposite disposizioni emanate dalle regioni.
      L'articolo 3 disciplina le attività ittituristiche, intese come attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori ittici, definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), titolari di licenza di pesca professionale, singolarmente o in forma associata, dai loro familiari o dai membri di equipaggio delle unità da pesca; tali attività sono da considerare connesse alla pesca e all'allevamento che devono rimanere principali. L'ittiturismo può essere complementare al pescaturismo.
      Il comma 2 stabilisce che le attività ittituristiche si considerano tali a condizione che:

          a) diano ospitalità nei locali, appositamente allestiti, dell'abitazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché in edifici o in spazi o in parti di essi dei quali gli stessi soggetti hanno la disponibilità, in qualità di proprietari, di affittuari o di concessionari;

          b) diano ospitalità anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, purché attrezzati con i servizi essenziali e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e ambientali vigenti;

          c) somministrino, per la consumazione sul posto, pasti costituiti prevalentemente da prodotti ittici, inclusi anche i frutti di mare, derivanti dall'attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), o di altri imprenditori locali di

 

Pag. 4

pesca professionale, in abbinamento con prodotti tipici locali anche non espressamente ittici e con prodotti conservati in vetro in conformità alla legislazione vigente in materia;

          d) somministrino, per la consumazione sul posto, oltre a bevande analcoliche sigillate, anche bevande alcoliche e superalcoliche, purché di produzione locale o regionale;

          e) vendano agli ospiti e al pubblico prodotti ittici derivanti dall'attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

          f) organizzino attività informative, ricreative e culturali per promuovere i prodotti ittici, in particolare quelli locali, valorizzando le specialità gastronomiche a base di pesce tipiche della zona.

      Con l'articolo 4 si prevedono i compiti delle regioni che, con propri provvedimenti, stabiliscono i criteri e le modalità nonché i limiti e gli obblighi amministrativi per l'esercizio delle attività ittituristiche di cui all'articolo 3, istituendo, presso le competenti aziende di promozione turistica, gli elenchi regionali dei soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività e gli elenchi regionali dei luoghi e delle «strade del pesce e delle tipicità ittiche locali» riconosciute ai sensi della legge.
      L'articolo 5 dispone in merito ai contributi per le attività ittituristiche prevedendo al comma 1 che, al fine di promuovere e di sostenere l'esercizio delle attività ittituristiche esercitate dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), possono essere concessi contributi finanziari, compatibilmente con le normative comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, per interventi, stabiliti con provvedimenti regionali, di restauro, di adattamento e di allestimento dei locali e degli uffici destinati alle attività ittituristiche di cui all'articolo 3, nonché per la promozione, attraverso spazi pubblicitari, delle «strade del pesce e delle tipicità ittiche locali».
      Il comma 2 del medesimo articolo prevede che le regioni stabiliscono i criteri di priorità per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, tenendo presente, in particolare:

          a) il tipo di pesca esercitata;

          b) l'abilitazione all'esercizio del pescaturismo;

          c) l'età del richiedente;

          d) l'impegno del richiedente alla somministrazione agli ospiti in prevalenza di prodotti gastronomici a base di specie ittiche normalmente poco note, massive e di pesce azzurro e di frutti di mare, anche acquistate presso altri pescatori professionisti del luogo.

      Infine, con l'articolo 6 si prevedono le disposizioni transitorie, stabilendo che le regioni determinano i tempi e le modalità per l'adeguamento e il riconoscimento, in conformità alle disposizioni della legge, di iniziative assimilabili alle «strade del pesce e delle tipicità ittiche locali».
      In definitiva la presente proposta di legge intende rilanciare il turismo legato alla pesca marittima, permettendo agli operatori della pesca il raggiungimento di importanti obiettivi, per la creazione di nuove opportunità di sviluppo economico e professionale, promuovendo lungo le zone costiere la conoscenza e la diffusione di validi prodotti turistici integrati nell'ambito delle tradizioni della pesca.

 

Pag. 5


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e obiettivi).

      1. Al fine di valorizzare, promuovere e incrementare l'offerta turistica nei territori delle coste nazionali, con particolare riferimento ai litorali in cui è più diffusa la pesca, la presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, promuove e disciplina ogni forma di turismo legato alla pesca marittima professionale, attraverso la realizzazione delle «strade del pesce e delle tipicità ittiche locali».
      2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, l'attività di ittiturismo è finalizzata:

          a) all'integrazione dei redditi degli imprenditori ittici, come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni;

          b) allo sviluppo del turismo nonché alla promozione della produzione e del consumo dei prodotti tipici locali, con particolare riguardo alle specie ittiche meno conosciute, inclusi i frutti di mare e le specialità ittiche conservate in vetro in conformità alla legislazione vigente in materia;

          c) alla promozione della conoscenza delle tradizioni e delle culture locali riconducibili al mondo della pesca, integrate con il mondo agricolo e dell'artigianato e delle bellezze naturali attraverso la valorizzazione paesaggistico-ambientale;

          d) alla promozione dell'attività di ricezione e di ospitalità esercitata dagli imprenditori ittici, anche attraverso l'utilizzo delle proprie abitazioni, adeguatamente ristrutturate o appositamente acquisite, per una migliore offerta di servizi

 

Pag. 6

di ristorazione e di degustazione dei prodotti tipici delle marinerie italiane.

Art. 2.
(Istituzione delle «strade del pesce
e delle tipicità ittiche locali»).

      1. Ai fini della valorizzazione e della commercializzazione della produzione e del consumo dei prodotti ittici e dei frutti di mare, nonché per sviluppare l'offerta turistica delle zone costiere, integrando le specificità del territorio, le regioni possono istituire, con proprie leggi, «strade del pesce e delle tipicità ittiche locali», disciplinandone l'utilizzo.
      2. Le «strade del pesce e delle tipicità ittiche locali» sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, anche multilingue, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, sorgono porti turistici e mercati ittici, nonché strutture di produzione, trasformazione o distribuzione delle tipicità locali relativamente a prodotti ittici, formaggi, vini e altre produzioni tipiche locali. Le «strade del pesce e delle tipicità ittiche locali» costituiscono lo strumento attraverso il quale i litorali in cui è più diffusa la pesca e le relative produzioni possono essere promossi, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.
      3. Le attività di ricezione e di ospitalità individuate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, comprese la degustazione dei prodotti e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, sono riconducibili alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, secondo i princìpi contenuti nella medesima legge e ai sensi di apposite disposizioni emanate dalle regioni.

Art. 3.
(Attività ittituristiche).

      1. Per attività ittituristiche si intendono le attività ricettive e di ospitalità esercitate dagli imprenditori ittici di cui all'articolo

 

Pag. 7

1, comma 1, lettera a), titolari di licenza di pesca professionale, singolarmente o in forma associata, dai loro familiari o dai membri di equipaggio delle unità da pesca; tali attività sono da considerare connesse alle attività di pesca o di allevamento, che devono rimanere principali. L'ittiturismo può essere complementare al pescaturismo.
      2. Le attività ittituristiche si considerano tali a condizione che:

          a) diano ospitalità nei locali, appositamente allestiti, dell'abitazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché in edifici o in spazi o in parti di essi dei quali gli stessi soggetti hanno la disponibilità, in qualità di proprietari, di affittuari o di concessionari;

          b) diano ospitalità anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, purché attrezzati con i servizi essenziali e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e ambientali vigenti;

          c) somministrino, per la consumazione sul posto, pasti costituiti prevalentemente da prodotti ittici, inclusi i frutti di mare, derivanti dall'attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), o di altri imprenditori locali di pesca professionale, in abbinamento con prodotti tipici locali anche non ittici e con prodotti conservati in vetro in conformità alla legislazione vigente in materia;

          d) somministrino, per la consumazione sul posto, oltre a bevande analcoliche sigillate, anche bevande alcoliche e superalcoliche, purché di produzione locale o regionale;

          e) vendano agli ospiti e al pubblico prodotti ittici derivanti dall'attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

          f) organizzino attività informative, ricreative e culturali per promuovere i prodotti ittici, in particolare quelli locali, valorizzando le specialità gastronomiche a base di pesce tipiche della zona.

 

Pag. 8

Art. 4.
(Compiti delle regioni).

      1. Le regioni, con propri provvedimenti, stabiliscono i criteri e le modalità nonché i limiti e gli obblighi amministrativi per l'esercizio delle attività ittituristiche di cui all'articolo 3, istituendo, presso le competenti aziende di promozione turistica, gli elenchi regionali dei soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività e gli elenchi regionali dei luoghi e delle «strade del pesce e delle tipicità ittiche locali» riconosciute ai sensi della presente legge.

Art. 5.
(Contributi per le attività ittituristiche).

      1. Al fine di promuovere e sostenere l'esercizio delle attività ittituristiche di cui all'articolo 3 esercitate dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), possono essere concessi contributi finanziari, compatibilmente con le normative comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, per interventi, stabiliti con provvedimenti regionali, di restauro, di adattamento e di allestimento dei locali o degli uffici destinati alle attività ittituristiche di cui all'articolo 3, nonché di promozione, attraverso idonei spazi pubblicitari, delle «strade del pesce e delle tipicità ittiche locali».
      2. Le regioni stabiliscono i criteri di priorità per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, tenendo presente, in particolare:

          a) il tipo di pesca esercitata;

          b) il possesso dell'abilitazione all'esercizio del pescaturismo;

          c) l'età del richiedente;

          d) l'assunzione dell'impegno, da parte del richiedente, di somministrare agli ospiti in prevalenza prodotti gastronomici a base di specie ittiche normalmente poco note, massive, di pesce azzurro e di frutti di mare, anche acquistate presso altri pescatori professionisti del luogo.

 

Pag. 9

Art. 6.
(Disposizioni transitorie).

      1. Le regioni determinano i tempi e le modalità per l'adeguamento e il riconoscimento, in conformità alle disposizioni della presente legge, di iniziative assimilabili alle «strade del pesce e delle tipicità ittiche locali».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su