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PDL 2389

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2389



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Disposizioni in materia di agevolazioni per l'acquisto di veicoli da parte dei disabili inidonei alla guida

Presentata il 15 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende mettere fine ad un'ingiusta discriminazione perpetrata da anni nei confronti dei disabili inidonei alla guida. La normativa vigente prevede, infatti, delle agevolazioni fiscali solo per l'acquisto degli autoveicoli da parte dei disabili muniti di patente di guida, stabilendo altresì la decadenza del disabile dal beneficio qualora non riesca a conseguire la patente entro un anno dall'acquisto del veicolo. In tale caso, il disabile deve provvedere al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato.
      Le predette agevolazioni, che si sostanziano anche nell'esenzione dal pagamento della tassa di proprietà nonché delle tasse sugli atti di compravendita dei veicoli, purtroppo non si estendono a quei disabili che, pur se intestatari di un'autovettura, non possono condurla personalmente perché inidonei alla guida (ad esempio, ciechi, paraplegici, distrofici muscolari, persone affette da sclerosi multipla eccetera), gravando, pertanto, per quanto riguarda i loro spostamenti, sulle rispettive famiglie.
      Il comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge abroga il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge n. 97 del 1986, che dispone, come già detto, la restituzione del beneficio a carico dei disabili che non sono riusciti a conseguire la patente di guida.
      Il comma 2 dello stesso articolo 1 della proposta di legge stabilisce, inoltre, che le citate agevolazioni si applicano anche per i veicoli non modificati ma comunque intestati a un disabile e guidati da un suo familiare convivente. In tale caso l'azienda sanitaria locale competente deve attestare l'inidoneità alla guida del disabile.
      L'articolo 2 disciplina la copertura finanziaria della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, è abrogato.
      2. Le agevolazioni previste dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applicano anche ai veicoli non modificati ma comunque intestati a un disabile e guidati da un suo familiare convivente. In tale caso, l'azienda sanitaria locale competente deve attestare l'inidoneità alla guida del disabile.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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