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PDL 2405

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2405



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, in materia di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso da parte dei soggetti danneggiati a seguito di sequestro di persona

Presentata il 15 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, si inquadra in un filone normativo volto a riparare i danni sociali causati dai reati commessi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso) e ha il suo più significativo precedente nella legge 20 ottobre 1990, n. 302, la quale fissa in maniera chiara i presupposti sostanziali e le finalità delle elargizioni previste nelle suddette normative.
      Ai sensi della legge n. 302 del 1990, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza, per poter accedere alle speciali elargizioni previste per i reati mafiosi, è necessario che il fatto delittuoso da cui deriva il danno abbia un'immediata e qualificata correlazione finalistica con l'attività dell'associazione mafiosa.
      In merito si precisa come proprio il sequestro di persona costituisce una modalità tipica di sfruttamento della forza intimidatrice da parte delle associazioni mafiose.
      La legge n. 302 del 1990 non prevede, come presupposto imprescindibile per la concessione dell'elargizione in questione, l'accertamento tassativo delle responsabilità individuali, essendo sufficiente l'accertamento delle finalità malavitose dell'azione che ha causato l'evento lesivo.
      Tale accertamento, per esplicita previsione dell'articolo 7 della legge n. 302 del
 

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1990, è di competenza dell'autorità amministrativa la quale, in mancanza di giudicato, ha il potere di valutare dal complesso dei documenti e degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria la riconducibilità dei danni subiti alla matrice mafiosa dei fatti materiali che ne hanno costituito la causa.
      Pertanto, atteso che il grado di certezza richiesto nel processo penale ai fini dell'imputazione dei fatti alle persone indiziate è maggiore di quello richiesto nei procedimenti amministrativi che si fondano su medesimi fatti, può ben verificarsi il caso in cui gli elementi probatori raccolti siano insufficienti per una sentenza di condanna, portando così al proscioglimento dei soggetti indiziati, ma siano sufficienti per ricondurre l'evento lesivo nell'orbita delle attività malavitose previste dall'articolo 416-bis del codice penale. La presente proposta di legge apporta, in particolare, una modifica all'articolo 4 della legge n. 512 del 1999, al fine di consentire l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso di cui alla legge medesima anche a coloro che hanno subìto danni a seguito di sequestro di persona.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 dell'articolo 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le persone fisiche che hanno subìto danni a seguito del delitto di cui all'articolo 605 del codice penale, anche nei casi in cui i responsabili non siano identificati, previo parere favorevole del prefetto»;

          b) al comma 4 dell'articolo 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero del parere favorevole del prefetto, nel caso di delitto di sequestro di persona di cui all'articolo 4, comma 2»;

          c) al comma 1 dell'articolo 6 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

      «c-bis) dell'esistenza, in favore dell'istante, del parere favorevole del prefetto, nel caso di delitto di sequestro di persona di cui all'articolo 4, comma 2».


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