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PDL 2281

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2281



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIOCCHETTI

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

Presentata il 20 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Nonostante i numerosi tentativi compiuti dai vari Governi e dalle varie maggioranze succedutesi in sessant'anni di vita repubblicana, il teatro, la musica leggera, la danza, il circo e lo spettacolo viaggiante attendono ancora una legge quadro che ne disciplini e ne tuteli l'attività. L'ultimo tentativo è stato fatto nella passata legislatura, che ha prodotto un testo (atto Camera n. 587 e abbinate-A, XIV legislatura), frutto di un lavoro di più di quattro anni di tutte le componenti politiche facenti parte della VII Commissione della Camera dei deputati, arrivato all'esame dell'Assemblea per la discussione generale, ma che per problemi di natura finanziaria non ha potuto essere approvato prima della conclusione della legislatura stessa. Tale lacuna appare un controsenso, tenuto conto della tradizione e della qualità offerte da questo settore della cultura italiana nel mondo, un settore trattato con distrazione e con superficialità e relegato ai margini dell'impegno politico e ai minimali della spesa pubblica - senza dimenticare le difficoltà ed i contrasti connessi all'interpretazione da dare alle modifiche del titolo V della parte seconda della Costituzione.
      Oggi i lavoratori e le imprese dello spettacolo vivono in uno stato di estremo disagio: non vi sono certezze normative e soprattutto economiche, specie se confrontiamo il divario esistente tra il nostro Paese e la Gran Bretagna, la Germania e la Spagna, per non parlare della Francia, Paese in cui per lo spettacolo dal vivo sono stati stanziati, per l'anno 2007, 635 milioni di euro.
      Non servono le facili vetrine e gli eventi spot, utilizzati per lo più per scopi elettorali; servono una nuova presa di coscienza
 

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e un'assunzione di responsabilità al fine di promuovere un rinnovamento strutturale e capillare del settore.
      La presente proposta di legge intende fornire al settore una risposta adeguata alle questioni sollevate dagli addetti, nella speranza che essa possa finalmente essere approvata in questa nuova legislatura.
      Il testo si compone di nove articoli. L'articolo 1 introduce i princìpi generali mentre gli articoli 2, 3, 4 e 5 definiscono, rispettivamente, le finalità della legge, i compiti della Conferenza unificata e dello Stato, quelli delle regioni e quelli degli enti locali (province, città metropolitane e comuni), individuando un quadro organico di interventi volti alla promozione e alla valorizzazione dello spettacolo dal vivo. L'articolo 6 introduce il concetto di cooperazione solidale tra Stato e regioni al fine di definire obiettivi, priorità e investimenti finanziari. In particolare, viene istituito un Fondo perequativo a sostegno delle aree territoriali nelle quali risulti inadeguata la diffusione della cultura dello spettacolo. L'articolo 7 prevede la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi contenenti norme di riforma sui seguenti aspetti del sistema dello spettacolo dal vivo: un nuovo sistema di finanziamento del Fondo unico per lo spettacolo; il riordino dell'attività dell'Ente teatrale italiano nonché del ruolo e delle funzioni dei teatri stabili di ispirazione pubblica; una riorganizzazione degli organismi di formazione e di promozione del pubblico; una ridefinizione del ruolo e delle funzioni delle fondazioni lirico-sinfoniche; un nuovo assetto dei teatri di tradizione; e, infine, un riordino degli organismi consultivi per l'assegnazione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo. Con l'articolo 8 il Governo è delegato, poi, ad adottare uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e la semplificazione degli obblighi fiscali e per la concessione di agevolazioni fiscali in favore dello spettacolo dal vivo. L'articolo 9 reca, infine, norme per la predisposizione della modulistica necessaria per accedere alle agevolazioni previste dalla presente proposta di legge.
      Si ritiene che le norme proposte siano fondamentali per riportare il settore dello spettacolo dal vivo italiano ai livelli che ad esso competono per tradizione e per qualità della sua offerta. Non si tratta di mere rivendicazioni economiche, ma di riforme globali che garantiscono la qualità del settore per metterlo in grado di confrontarsi con l'Europa ad armi pari.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La Repubblica tutela e valorizza lo spettacolo dal vivo, in quanto componente di primaria importanza del patrimonio culturale e del sistema economico del Paese.
      2. La Repubblica, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, nel quadro della competenza concorrente tra Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni e nel rispetto dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sostiene la promozione e la diffusione dello spettacolo dal vivo, allo scopo di assicurare pari opportunità di fruizione a tutti i cittadini nonché di salvaguardare la creatività e la libertà di espressione.
      3. Ai fini della presente legge, lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali:

          a) la musica;

          b) il teatro;

          c) la danza;

          d) le manifestazioni circensi, lo spettacolo viaggiante, le esibizioni degli artisti di strada e ogni altra forma di spettacolo popolare.

Art. 2.
(Finalità).

      1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali che regolano la materia dello spettacolo dal vivo e le modalità

 

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dell'intervento pubblico, in applicazione del principio di competenza concorrente richiamato nell'articolo 1, comma 2, finalizzato alla tutela delle esigenze delle diverse fasce sociali dei cittadini, nonché della specificità delle varie realtà regionali e locali, anche attraverso atti di intesa e di coordinamento fra le varie componenti della Repubblica.
      2. La Repubblica, considerandola quale insostituibile strumento di affermazione della identità culturale italiana all'estero, sostiene la diffusione delle varie forme dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento all'ambito dell'Unione europea e dei Paesi tradizionalmente destinatari dei flussi migratori riguardanti cittadini italiani.
      3. In attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, la Repubblica attribuisce particolare importanza:

          a) alla tutela e all'ampliamento delle strutture e dei luoghi di spettacolo, allo scopo di realizzare una rete organicamente diffusa su tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree teatralmente e musicalmente depresse;

          b) alla diffusione della cultura dello spettacolo dal vivo attraverso un adeguato utilizzo dei vari strumenti di comunicazione;

          c) alla predisposizione di progetti formativi indirizzati alle scuole di ogni ordine e grado e alle università, anche quali strumenti sussidiari alla normale attività didattica;

          d) alla salvaguardia delle professionalità artistiche, tecniche e organizzative, nonché della relativa attività di formazione e di aggiornamento, anche promuovendo, ad ogni livello istituzionale, la stipula di atti di intesa su base convenzionale finalizzati alla creazione di sinergie adeguate alla realizzazione di progetti di formazione e di alta specializzazione.

      4. Ai fini di cui al presente articolo, la Repubblica incentiva l'attività di tutti i soggetti dello spettacolo dal vivo anche attraverso adeguati strumenti fiscali di

 

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carattere agevolativo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8.

Art. 3.
(Compiti della Conferenza unificata).

      1. In attuazione delle finalità della presente legge, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», provvede alla individuazione degli indirizzi generali di intervento allo scopo di garantire la presenza omogenea e diffusa dello spettacolo dal vivo sul territorio, assicurando la salvaguardia delle specificità di carattere locale e delle minoranze linguistiche.
      2. In particolare, gli indirizzi generali individuati ai sensi del comma 1 concernono:

          a) la definizione dei criteri relativi agli interventi di sostegno dello spettacolo dal vivo, tenuto conto dei valori di riconosciuta qualità culturale, progettuale e imprenditoriale;

          b) la definizione delle linee generali per l'assegnazione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, considerando come obiettivo prioritario il conseguimento di una diffusione e di una circolazione omogenea delle attività sul territorio, allo scopo di favorirne la fruizione specie nelle aree in cui le diverse forme dello spettacolo dal vivo risultano meno presenti;

          c) la verifica dell'effettiva attuazione delle linee generali di cui alla lettera b), nonché del rapporto di efficacia tra l'investimento delle risorse e gli obiettivi culturali conseguiti, attraverso la previsione di appositi strumenti di monitoraggio a livello nazionale;

          d) la promozione, tramite il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze, di accordi di programma con la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «ARCUS Spa» per l'individua- zione

 

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degli obiettivi da perseguire tramite l'utilizzo degli investimenti destinati dalla medesima società alle attività e alle strutture dello spettacolo dal vivo;

          e) l'individuazione dei progetti ritenuti di interesse nazionale nonché, attraverso l'Ente teatrale italiano (ETI), la realizzazione di iniziative finalizzate ad attuare una politica di scambi su un piano di reciprocità con i Paesi esteri e, in particolare con i Paesi membri dell'Unione europea, allo scopo consentire la realizzazione di tali progetti mediante apposite convenzioni;

          f) la definizione di interventi tesi a favorire la promozione di nuovi talenti, la valorizzazione della produzione artistica ispirata alla contemporaneità, la sperimentazione, la ricerca, l'interdisciplinarità, la multimedialità e l'integrazione multietnica delle culture, nonché la formazione del personale artistico, tecnico ed amministrativo;

          h) la promozione della cultura dello spettacolo dal vivo attraverso programmi specificamente rivolti al mondo della scuola e dell'università, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, lettera c);

          i) la predisposizione di progetti pluriennali relativi alla manutenzione, al restauro, alla conservazione e all'incremento del patrimonio materiale rappresentato dalle strutture destinate allo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo;

          l) la costituzione di un archivio nazionale delle attività di spettacolo, quale terminale di una rete di analoghe strutture istituite su base regionale, al fine di conservare e patrimonializzare la memoria dello spettacolo, avvalendosi delle strutture dell'ETI;

          m) la stipulazione di convenzioni tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, per assicurare alle attività dello spettacolo dal vivo adeguati spazi di programmazione e di informazione;

 

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          n) la promozione di politiche regionali in favore dell'imprenditoria giovanile e femminile nei settori dello spettacolo dal vivo;

          o) la semplificazione delle procedure necessarie allo svolgimento delle attività dello spettacolo dal vivo, a livello nazionale, regionale e locale.

      3. All'attuazione degli indirizzi generali individuati dalla Conferenza unificata ai sensi del comma 2 provvede il Ministero per i beni e le attività culturali, con il supporto istruttorio e operativo del Consiglio nazionale per lo spettacolo dal vivo istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), numero 2).
      4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, si provvede alla ridefinizione delle finalità dei soggetti dello spettacolo dal vivo la cui attività è prevalentemente sostenuta dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali.
      5. Con i decreti di cui al comma 4, si provvede, oltre che all'attuazione dei princìpi generali stabiliti dall'articolo 1, all'individuazione di idonee modalità operative volte a garantire l'autonomia artistica, la semplificazione delle procedure, la razionalizzazione delle spese, l'economicità delle attività nel loro complesso e l'efficienza delle attività gestionali, nonché la verifica del rapporto tra investimenti e produttività degli stessi.
      6. Per il perseguimento degli obiettivi di sostegno e di sviluppo dello spettacolo dal vivo, l'ammontare complessivo delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo è determinato su base triennale ai sensi delle disposizioni adottate in attuazione della delega di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

Art. 4.
(Compiti delle regioni).

      1. Nel rispetto delle attribuzioni delle province, delle città metropolitane e dei

 

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comuni, le regioni sono titolari delle funzioni in materia di promozione e di valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo che richiedono unitarietà di intervento e che non sono espressamente riservate alla Conferenza unificata e allo Stato ai sensi dell'articolo 3.
      2. Spetta, in particolare, alle regioni:

          a) l'attuazione dei princìpi fondamentali della legislazione statale, attraverso la emanazione o l'adeguamento di propri strumenti legislativi e regolamentari entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché l'istituzione con propria legge di un fondo per lo spettacolo dal vivo, alimentato da risorse almeno pari all'ammontare complessivo della quota del Fondo unico per lo spettacolo assegnata a ciascuna regione;

          b) l'elaborazione, con il concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni, del piano regionale triennale di programmazione dello spettacolo;

          c) la promozione e il sostegno finanziario, a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, in concorso con lo Stato, con le province e con i comuni, di progetti di produzione, di distribuzione e di formazione e promozione del pubblico sul rispettivo territorio;

          d) la promozione e il sostegno finanziario dei soggetti dello spettacolo dal vivo operanti nell'ambito territoriale di competenza e la cui attività è riconosciuta di interesse regionale;

          e) la promozione e il sostegno finanziario dell'imprenditoria giovanile e femminile nel settore dello spettacolo dal vivo, sulla base dell'accertata validità artistica dell'attività svolta;

          f) la tutela della tradizione collegata ai linguaggi e alle lingue locali;

          g) il sostegno di iniziative dello spettacolo dal vivo rivolte alle comunità regionali residenti all'estero;

          h) la promozione del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per la

 

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presentazione di attività dello spettacolo dal vivo, dei siti di valore storico-archeologico presenti nel rispettivo territorio;

          i) l'individuazione delle aree nelle quali le diverse forme dello spettacolo dal vivo risultano meno presenti, al fine di operare i necessari interventi di riequilibrio;

          l) la stipula di protocolli di intesa con le emittenti radiotelevisive per la destinazione di spazi di informazione e di promozione dello spettacolo dal vivo sul territorio e per forme integrate di collaborazione;

          m) la promozione di una politica del credito che preveda l'erogazione non onerosa, attraverso le banche e gli istituti di credito, di anticipazioni sui contributi assegnati a livello nazionale, regionale e locale ai vari soggetti operanti nell'ambito territoriale di competenza;

          n) la verifica del rapporto di efficacia e di efficienza tra l'investimento delle risorse pubbliche regionali e locali e il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità culturali.

      3. Le regioni svolgono, inoltre, azione di indirizzo e di coordinamento nei confronti degli enti locali, attraverso la stipula di accordi e di intese con province, città metropolitane e comuni, al fine di conseguire un'adeguata valorizzazione del patrimonio materiale, delle infrastrutture tecnologiche e delle risorse professionali e artistiche presenti sul rispettivo territorio e in particolare di promuovere:

          a) la formazione del pubblico;

          b) la costruzione, il restauro, l'adeguamento, l'innovazione e la qualificazione di sedi e di spazi multimediali;

          c) la tutela del patrimonio artistico dello spettacolo dal vivo, attraverso progetti di catalogazione e di conservazione di prodotti audiovisivi e la promozione di centri audiovisivi per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in

 

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rete nazionale costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l);

          d) la predisposizione di progetti finalizzati, attraverso le attività dello spettacolo, alla valorizzazione della cultura, della storia e delle tradizioni regionali;

          e) la costituzione di un fondo di garanzia per il credito agevolato e per i prestiti d'onore per la nuova imprenditoria, in attuazione di quanto disposto dal comma 2, lettera m);

          f) lo svolgimento di attività di «antenna europea» per facilitare, anche attraverso un'adeguata assistenza tecnica, l'accesso degli operatori alle relative misure previste dall'Unione europea, nonché di attività di sportello unico per i rapporti dei soggetti operanti nello spettacolo dal vivo con la pubblica amministrazione.

Art. 5.
(Compiti delle province, delle città metropolitane e dei comuni).

      1. Le province, le città metropolitane e i comuni esercitano le funzioni amministrative connesse alla promozione e alla fruizione della cultura dello spettacolo dal vivo.
      2. Le province, le città metropolitane e i comuni, in particolare:

          a) partecipano alla definizione della programmazione regionale dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b);

          b) partecipano, anche in forma associata, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo e della distribuzione di spettacoli, concorrendo al sostegno della loro attività, oltre che con l'assunzione di oneri finanziari, anche con l'erogazione di servizi collegati al perseguimento di finalità turistiche;

 

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          c) provvedono al sostegno di altri soggetti dello spettacolo dal vivo nel pro-prio ambito territoriale;

          d) partecipano alla predisposizione di progetti europei per l'integrazione comunitaria dello spettacolo dal vivo;

          e) concorrono alla promozione e al sostegno dello spettacolo dal vivo anche mediante interventi di costruzione, recupero, restauro nonché adeguamento funzionale e tecnologico delle strutture e degli immobili di proprietà da destinare ad attività multidisciplinari, anche attraverso la riconversione di strutture edilizie con diversa destinazione originaria;

          f) favoriscono, nell'attività di promozione e di sostegno dello spettacolo dal vivo, la cooperazione con il sistema scolastico e universitario, nonché il coinvolgimento culturale di tutti i gruppi sociali delle comunità locali;

          g) provvedono al rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, predisponendo periodicamente l'elenco delle aree disponibili ad ospitare tali attività, e regolamentano le relative concessioni.

Art. 6.
(Sussidarietà istituzionale).

      1. La cooperazione solidale tra Stato e regioni è attuata attraverso gli strumenti concertativi previsti dalla presente legge, al fine di definire obiettivi, priorità, rispettivi investimenti finanziari ed eventuali apporti di liberalità da parte di soggetti privati.
      2. In sede di prima attuazione della presente legge, il riparto delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo tiene conto del criterio della spesa storica in favore dei soggetti richiedenti, anche in rapporto alle condizioni ambientali in cui è stata svolta la loro attività e dei risultati conseguiti.

 

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      3. È istituito il Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «Fondo perequativo», gestito dal Ministero per i beni e le attività culturali e le cui risorse sono destinate:

          a) allo svolgimento di un'azione perequativa a sostegno delle aree territoriali nelle quali gli interventi per la diffusione dello spettacolo dal vivo risultano inadeguati, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione da realizzare di intesa con le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni direttamente interessati;

          b) la realizzazione o la ristrutturazione, con criteri comprensoriali, di infrastrutture di dimensioni adeguate al bacino di utenza di riferimento e con caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione di ogni forma di spettacolo dal vivo e riprodotto, anche attraverso la promozione di accordi di programma con «ARCUS Spa».

      4. Al finanziamento del Fondo perequativo si provvede tramite:

          a) l'utilizzo di una quota dei proventi del gioco del lotto, secondo un'aliquota fissata annualmente in sede di legge finanziaria;

          b) l'impiego dei fondi non ripartibili incassati dalla Società italiana degli autori ed editori;

          c) l'1 per cento dei proventi derivanti dalla cartolarizzazione dei beni dello Stato;

          d) il 10 per cento dei proventi derivanti dalla vendita di prodotti audiovisivi;

          e) il 5 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alle radioaudizioni;

          f) il prelievo alla fonte del 5 per cento delle risorse che le società erogatrici di servizi di pubblica utilità destinano annualmente ad iniziative promozionali e pubblicitarie;

 

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          g) i fondi dell'Unione europea destinati allo spettacolo dal vivo.

Capo II

INTERVENTI DI RIFORMA

Art. 7.
(Delega al Governo per la riforma della disciplina dello spettacolo dal vivo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi, recanti norme per la riforma della disciplina dello spettacolo dal vivo, in conformità dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) allo scopo di limitare l'impegno finanziario dello Stato e di offrire maggiori garanzie ai soggetti destinatari degli interventi, modificare il sistema di alimentazione del Fondo unico per lo spettacolo, prevedendo che al raggiungimento dell'ammontare del fabbisogno effettivo, determinato su base triennale, oltre al relativo stanziamento da parte dello Stato, concorrano anche le seguenti fonti di finanziamento:

              1) il 25 per cento dei fondi derivanti dalle estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto;

              2) il 20 per cento dei fondi destinati da «ARCUS Spa» al comparto dei beni e delle attività culturali;

              3) il 50 per cento dei fondi gestiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativi ai premi non riscossi del gioco del lotto e delle lotterie nazionali;

              4) una percentuale, stabilita con i medesimi decreti legislativi, dell'intero ammontare delle entrate del sistema audiovisivo pubblico;

 

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              5) una percentuale, stabilita con i medesimi decreti legislativi, delle somme derivanti da atti di convenzione stipulati con il sistema delle fondazioni bancarie;

          b) riordinare l'attività dell'ETI sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

              1) ampliamento delle funzioni di promozione già esercitate dall'ETI nei confronti del teatro di prosa e della danza a tutte le forme dello spettacolo dal vivo in Italia e all'estero;

              2) attribuzione all'ETI di un effettivo ruolo di coordinamento dell'attività di distribuzione degli eventi dello spettacolo dal vivo, attraverso convenzioni con le regioni e accordi con gli organismi competenti nell'ambito delle stesse regioni;

              3) attribuzione ad una società collegata all'ETI, appositamente istituita, delle funzioni relative alla gestione, diretta o indiretta, delle sale;

              4) costituzione, all'interno dell'ETI, di una struttura operativa in grado di elaborare progetti innovativi per tutti i settori dello spettacolo dal vivo, al fine di promuovere l'acquisizione di adeguati interventi finanziari da parte dell'Unione europea;

          c) riordinare il ruolo e le funzioni dei teatri stabili ad iniziativa pubblica sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

              1) verifica della effettiva capacità di ciascun soggetto di operare stabilmente nell'ambito del territorio di riferimento, svolgendo in modo prevalente all'interno del medesimo la propria attività di produzione;

              2) obbligo di allestimento di opere di autori contemporanei, prevalentemente italiani e europei;

              3) costituzione di un repertorio di opere di riconosciuto valore culturale e conseguente formazione di un nucleo artistico con contratti di durata almeno triennale;

 

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              4) inserimento nel nucleo artistico di cui al numero 3) di giovani attori, allo scopo di consentire agli stessi un'adeguata qualificazione professionale;

              5) previsione di limiti minimi di attività diversificati in relazione alle esigenze del territorio di riferimento;

              6) imposizione di un tetto massimo agli impegni finanziari relativi alla ospitalità di altre formazioni nelle sale direttamente gestite;

          d) riordinare il ruolo e le funzioni degli organismi di formazione e di promozione del pubblico sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

              1) attribuzione ai predetti organismi della denominazione di centri regionali o interregionali di promozione della cultura dello spettacolo;

              2) attribuzione di funzioni di tutela per tutte le forme dello spettacolo dal vivo;

              3) verifica della loro effettiva capacità di instaurare un rapporto con il territorio di riferimento anche sul piano istituzionale, nonché previsione del loro riconoscimento con legge da parte delle regioni competenti, della possibilità di stipulare convenzioni con gli enti locali e del requisito della disponibilità di sale;

              4) effettiva realizzazione di progetti promozionali diretti alle scuole di ogni ordine e grado;

              5) svolgimento di attività formativa e informativa rivolta anche ai docenti;

              6) utilizzo di siti di valore storico-archeologico ai fini della promozione del turismo culturale;

              7) sostegno prevalente alla drammaturgia contemporanea italiana ed europea;

          e) riordinare il ruolo e le funzioni delle fondazioni lirico-sinfoniche sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

              1) revisione della loro dislocazione sul territorio nazionale in modo da consentire

 

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una ordinata e uniforme fruizione della cultura musicale classica da parte di tutti i cittadini;

              2) revisione dei loro organici e conseguente rideterminazione, con cadenza triennale, dell'attività che sono tenute a svolgere;

              3) valorizzazione di autori contemporanei;

              4) inserimento al loro interno di giovani artisti allo scopo di consentire agli stessi una adeguata qualificazione professionale;

              5) obbligo di elaborare adeguati progetti di distribuzione delle opere prodotte;

          f) riordinare gli organismi consultivi per l'assegnazione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

              1) soppressione delle Commissioni consultive e del Comitato per i problemi dello spettacolo, istituiti ai sensi dell'articolo 1, commi 59 e seguenti, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni;

              2) istituzione di un unico organismo denominato «Consiglio nazionale per lo spettacolo dal vivo», composto dal direttore della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali, che lo presiede, da esperti nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, in numero di tre, e dalla Conferenza unificata, in numero di tre, con il compito di esprimere pareri obbligatori e vincolanti, salvo motivata decisione in difformità da parte del medesimo Ministro, acquisito il parere della Conferenza unificata, sulla valutazione dei progetti presentati e sull'entità della sovvenzione da assegnare. La valutazione dei progetti è effettuata, sul piano quantitativo, in relazione al costo complessivo dell'attività e, sul piano qualitativo,

 

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in relazione alle funzioni del progetto e in particolare:

                  2.1) agli scopi istituzionali;

                  2.2) alla capacità effettiva di promuovere la cultura del settore dello spet-tacolo dal vivo al quale il progetto si riferisce;

                  2.3) alla effettiva rispondenza dell'attività alle reali esigenze del territorio di riferimento;

                  2.4) al valore culturale del progetto, giudicato anche in rapporto alla tradizione consolidata in Italia delle varie forme dello spettacolo dal vivo;

              3) previsione della possibilità, da parte dei soggetti interessati, di presentare istanze per la revisione dei provvedimenti adottati dal Consiglio nazionale di cui al numero 2) alla Conferenza unificata, che esprime il proprio parere entro il termine perentorio di un mese dalla data di ricezione delle istanze medesime.

Capo III

AGEVOLAZIONI E SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI FISCALI

Art. 8.
(Delega al Governo per la razionalizzazione e la semplificazione degli obblighi fiscali e per la concessione di agevolazioni fiscali in favore dello spettacolo dal vivo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, uno o più decreti legislativi in materia di:

          a) razionalizzazione e semplificazione degli obblighi fiscali, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

              1) esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive

 

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(IRAP) per i soggetti dello spettacolo dal vivo;

              2) riduzione e omogeneizzazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività dello spettacolo dal vivo;

              3) deduzione dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) delle spese di vitto e di alloggio per artisti, tecnici e amministratori, relativamente alle attività svolte fuori dal luogo di residenza;

              4) equiparazione, ai fini dell'applicazione delle norme relative al cuneo fiscale, del personale con contratto stagionale al personale assunto a tempo indeterminato;

          b) concessione di agevolazioni fiscali, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

              1) applicazione di forme di riduzione della base imponibile;

              2) detassazione degli utili reinvestiti nell'attività dello spettacolo dal vivo;

              3) applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari all'interesse legale vigente per il ritardato versamento delle somme relative ai contributi previdenziali conseguente alla ritardata erogazione delle contribuzioni statali e regionali;

              4) detassazione dei costi pubblicitari e di affissione;

              5) concessione di facilitazioni per l'acquisto, la ristrutturazione e l'innovazione tecnologica delle sale di spettacolo dal vivo nonché per attività di formazione e di aggiornamento professionali;

              6) esenzione fiscale delle somme derivanti da donazioni o erogazioni liberali, in denaro, beni o servizi, e delle sponsorizzazioni effettuate da privati, persone fisiche e giuridiche, in favore dei soggetti dello spettacolo dal vivo e per iniziative di recupero, adeguamento funzionale e tecnologico e ristrutturazione di spazi e di immobili da adibire all'attività

 

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del settore nonché per la realizzazione di nuove strutture;

              7) riduzione tariffaria per utenze connesse allo svolgimento dell'attività dello spettacolo dal vivo.

      2. L'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è assoggettata alle disposizioni del Ministero dei trasporti concernenti l'imposizione di limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati durante i periodi festivi.

Art. 9.
(Modulistica).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di apposita conferenza di servizi tra la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali e gli assessorati regionali competenti in materia di spettacolo, si provvede alla predisposizione della modulistica necessaria per accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge.


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