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PDL 2347

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2347



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZELLER, BRUGGER, WIDMANN

Istituzione della corte d'appello e della procura generale della Repubblica in Bolzano

Presentata il 9 marzo 2007

      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di completare l'iter di riforma dell'ordinamento giudiziario, che è iniziato la scorsa legislatura e che, con riferimento agli aspetti inerenti all'istituzione di nuovi uffici giudiziari e alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, è rimasto purtroppo incompleto.
      In Italia esistono delle peculiarità legate alle caratteristiche del territorio e alla presenza di minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione, che necessitano di essere sanate in via definitiva. Proprio con riferimento alle minoranze linguistiche di lingua tedesca, insediate sostanzialmente nel territorio della provincia di Bolzano, si deve tenere presente che, in forza di un'apposita norma di attuazione del rispettivo statuto di autonomia, vige il principio per il quale i processi sono da celebrare nella madrelingua - tedesca o italiana - dell'imputato. Nel processo civile le parti possono scegliere liberamente la lingua del processo, tedesca o italiana.
      Attualmente a Bolzano esiste una sezione distaccata della corte d'appello di Trento, che svolge una buona parte dei procedimenti che sono presentati dinanzi alla corte d'appello di Trento.
      Per tutti i motivi sopra esposti si ritiene opportuno istituire una apposita corte d'appello per la provincia di Bolzano.
      È utile evidenziare che tale provvedimento rientra in un'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica, in quanto non comporta alcun costo aggiuntivo per le casse dello Stato, dal momento che prevede l'utilizzazione del personale attualmente in servizio presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento per l'istituzione dei nuovi uffici
 

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giudiziari della corte d'appello di Bolzano, e raggiunge anche l'obiettivo di un alleggerimento burocratico per i cittadini residenti nella provincia di Bolzano.
      L'articolo 1 prevede dunque l'istituzione della corte d'appello di Bolzano, con la conseguente autorizzazione al Ministro della giustizia, all'articolo 2, ad adottare le necessarie variazioni delle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      Il capo II, agli articoli 3 e 4, reca disposizioni in materia di nomine e di organico da impiegare nella nuova corte d'appello di Bolzano, nonché di tempi per il trasferimento del personale in servizio presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento alla corte d'appello di Bolzano, in coerenza e in coordinamento con le disposizioni contenute nelle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e nelle relative tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il comma 4 dell'articolo 3 prevede, in via del tutto precauzionale, la possibilità di ricorrere a spese per l'attivazione dei nuovi uffici giudiziari nei limiti degli stanziamenti di bilancio assegnati al Ministero della giustizia, ma si è già detto che tale provvedimento non dovrebbe comportare nuove spese.
      L'articolo 5 stabilisce infine che, relativamente ai procedimenti pendenti presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento, deciderà la nuova corte d'appello di Bolzano.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

ISTITUZIONE DELLA CORTE D'APPELLO E DELLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA IN BOLZANO

Art. 1.
(Istituzione della corte d'appello e della procura generale della Repubblica in Bolzano).

      1. Sono istituite la corte d'appello di Bolzano, con giurisdizione sul territorio del circondario del tribunale di Bolzano, e la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bolzano.

Art. 2.
(Modificazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario).

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

Art. 3.
(Determinazione degli organici degli uffici giudiziari e nomina dei dirigenti della corte d'appello di Bolzano).

      1. Con norme di attuazione adottate con la procedura prevista dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto del

 

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Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico dei magistrati della corte d'appello di Bolzano e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d'appello, procedendo alla conseguente modifica delle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
      2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina del presidente della corte d'appello di Bolzano e del procuratore generale della Repubblica presso la medesima corte d'appello.
      3. Con norme di attuazione adottate con la procedura prevista dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale amministrativo e sono nominati i dirigenti della corte d'appello di Bolzano e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d'appello. Con le medesime norme è fissata la data di inizio del funzionamento dei citati uffici giudiziari.
      4. In ogni caso, gli eventuali oneri correnti connessi all'attivazione degli uffici giudiziari di cui alla presente legge devono essere contenuti nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 4.
(Copertura dell'organico della corte d'appello di Bolzano e della procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bolzano).

      1. Alla copertura dell'organico dei magistrati della corte d'appello di Bolzano e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d'appello si provvede mediante assegnazione del personale

 

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in servizio nella sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento compresa nel rispettivo circondario alla data di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5.
(Procedimenti pendenti).

      1. I procedimenti pendenti, alla data di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento sono definiti dalla corte d'appello di Bolzano.
        


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