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PDL 2356

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2356



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CASINI, CESA, VOLONTÈ, ADOLFO, CIRO ALFANO, BARBIERI, BOSI, CAPITANIO SANTOLINI, CIOCCHETTI, COMPAGNON, D'AGRÒ, D'ALIA, DE LAURENTIIS, DELFINO, DIONISI, DRAGO, FORLANI, FORMISANO, GALATI, GALLETTI, GIOVANARDI, GRECO, LUCCHESE, MARCAZZAN, MARTINELLO, MAZZONI, MELE, MEREU, OPPI, PERETTI, ROMANO, RONCONI, RUVOLO, TABACCI, TASSONE, TUCCI, VIETTI, ZINZI, LA RUSSA, BOCCHINO, BONO, CICCIOLI, CIRIELLI, CONTENTO, GIULIO CONTI, DE CORATO, GAMBA, GASPARRI, HOLZMANN, LEO, LO PRESTI, MAZZOCCHI, MELONI, MENIA, NESPOLI, PEDRIZZI, PROIETTI COSIMI, RAISI, SAGLIA, ULIVI, BARANI, NARDI, ELIO VITO, ARMOSINO, AZZOLINI, BIANCOFIORE, CAMPA, CARLUCCI, CECCACCI RUBINO, GIUSEPPE FINI, GARDINI, LENNA, MISTRELLO DESTRO, MISURACA, SANZA, STRADELLA, RAITI, RAZZI, RICARDO ANTONIO MERLO, PISACANE, BOCCI, BUCCHINO, FADDA, FOGLIARDI, GRASSI, TANONI, VILLARI, POLETTI, BIANCHI

Disposizioni per la pubblicità sull'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei parlamentari

Presentata il 13 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Alcuni fatti di cronaca registrati all'inizio della corrente legislatura sul possibile uso di sostanze proibite da parte dei parlamentari hanno sollevato questioni di natura etica che non possono restare senza una risposta.
      Le confuse e sommarie indiscrezioni sul risultato di test effettuati all'insaputa degli interessati e commissionati da una trasmissione televisiva, in base ai quali farebbe uso di sostanze stupefacenti un parlamentare su tre, hanno gettato un
 

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ingiustificato discredito sulle istituzioni con un messaggio che rischia di alimentare la crisi del rapporto tra cittadini e politica.
      La sostanziale «censura» della trasmissione televisiva disposta dal Garante per la protezione dei dati personali che, in applicazione di norme di legge vigenti in materia, ha ordinato il blocco di ulteriori trattamenti e quindi della diffusione di dati personali sensibili nella medesima trasmissione, in quanto acquisiti «illecitamente e senza correttezza» all'insaputa dell'interessato, ha purtroppo indirettamente alimentato il sospetto dei cittadini sul parlamentari e sull'intero settore della politica.
      Si ritiene grave anche il solo sospetto che un parlamentare, nell'esercitare l'alto mandato di cui è investito, possa versare in uno stato di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e, pertanto, si ritiene doveroso garantire un'adeguata informazione agli italiani.
      L'intervento che si propone con il presente progetto di legge prevede un controllo sui parlamentari che appare non solo legittimo ma doveroso, anche in considerazione del fatto che in numerosi casi, nel nostro ordinamento, persone che svolgono attività particolari sono sottoposte a verifiche anche obbligatorie sull'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, prevede, ad esempio, che gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi siano sottoposti ad accertamenti di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici (articolo 125). E non è l'unico caso. Il codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, impone al guidatore il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992). Vi sono altri casi in cui persone che esercitano attività particolari sono soggette a controlli obbligatori sull'uso di sostanze «proibite» anche diverse da quelle che, in base al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, sono qualificate come «stupefacenti o psicotrope». È il caso delle competizioni sportive per le quali la legge prevede controlli sul doping, ovvero sull'impiego di sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psico-fisica degli atleti, a tutela sia della loro salute sia della regolarità delle gare (legge 14 dicembre 2000, n. 376).
      Gli esempi citati confermano la praticabilità della proposta avanzata con il presente progetto di legge in quanto, se è legittimo effettuare controlli obbligatori su determinate categorie di persone che esertano particolari attività ai fini di accertare l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, a maggior ragione si deve ritenere possibile prevedere analoghi controlli su chi ha la responsabilità di assumere decisioni di interesse generale e di dettare regole anche sull'uso delle medesime sostanze. Occorre chiarire se chi detta regole, anche per la prevenzione e la riabilitazione dei tossicodipendenti e per la repressione dei reati connessi al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, possa essere un consumatore delle stesse sostanze.
      Considerata la delicatezza della questione, che comporta peraltro il bilanciamento di diritti individuali e collettivi talvolta contrapposti, la presente proposta di legge prevede che il parlamentare possa opporre un rifiuto all'accertamento e alla pubblicazione dell'esito dei relativi esami. In questo caso l'unica informazione che verrebbe divulgata è appunto il rifiuto e il cittadino avrebbe modo di valutare tale scelta.
      La delicatezza dello status di parlamentare impone delle riflessioni sulla portata delle norme che si intendono introdurre. A tale proposito si osserva che la rappresentanza politica, diretta espressione della
 

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sovranità popolare, non si esaurisce certo in un sistema di garanzie a tutela della libertà del parlamentare, ma comporta anche preclusioni e obblighi. In particolare, si ritiene che i diritti individuali di soggetti investiti, attraverso il voto, della rappresentanza della Nazione possano cedere di fronte ad esigenze volte a salvaguardare la libera espressione del voto dei cittadini, ovvero la più alta e qualificata forma di partecipazione alla vita dello Stato.
      A sostegno di tale tesi è possibile richiamare l'esistenza nell'ordinamento di obblighi che incombono non solo sui parlamentari ma, più in generale, sui titolari di cariche elettive e di cariche direttive. Si fa riferimento, in particolare, al regime di pubblicità sulla situazione patrimoniale previsto dalla legge 5 luglio 1982, n. 441. La trasparenza diventa nella citata legge un diritto e l'articolo 8 testualmente dispone che «tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni» che riguardano la situazione patrimoniale dei parlamentari. I parlamentari, quindi, devono rendere note le informazioni personali sui beni, sui diritti reali e sui redditi posseduti, nonché sulle obbligazioni assunte per la campagna elettorale. I diritti del cittadino a ricevere una corretta informazione per un libero e consapevole esercizio dei diritto di voto ispirano anche le norme sulla campagna elettorale. La legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante la disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, non solo prevede la trasparenza sulle operazioni compiute e obblighi di informazione al cittadino, ma sanziona in maniera molto grave il mancato deposito delle informazioni contenute nella dichiarazione e nel rendiconto sulle spese elettoriali prevedendo addirittura la decadenza del parlamentare eletto dalla carica (articolo 15).
      Tutto ciò consente di collocare meglio diritti e interessi in giuoco e, con particolare riferimento alla tutela della vita privata rispetto al trattamento dei dati personali, è possibile valutare l'incidenza delle scelte che si propone di adottare e la loro compatibilità con l'ordinamento.
      Giova a tale proposito ricordare che il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contiene disposizioni in base alle quali si considerano di rilevante interesse nazionale le informazioni sull'espletamento di un mandato elettivo e si consente già adesso, in deroga al regime ordinario, la diffusione dei dati personali sensibili, ad esclusione di quelli relativi allo stato di salute, per assicurare la pubblicità dell'attività istituzionale. Con la presente proposta di legge si introduce una nuova fattispecie che si basa su un bilanciamento tra il diritto al rispetto della vita privata del parlamentare e le esigenze di trasparenza per garantire la libera espressione del voto da parte dei cittadini. La norma, infatti, considera prevalente la volontà dell'interessato, che può opporsi sia all'accertamento sia alla pubblicazione con la sola conseguenza della pubblicazione della scelta compiuta.
      Naturalmente, nel rispetto dei princìpi generali vigenti in materia di trattamento dei dati personali, si prevede la selezione dei dati strettamente necessari al conseguimento degli obiettivi indicati dalla presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

      1. La presente legge ha la finalità di assicurare trasparenza e informazione al cittadino sull'eventuale uso di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei parlamentari, per favorire la libera e consapevole determinazione della volontà dell'elettore nella scelta dei propri rappresentanti.
      2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 2.
(Acquisizione e diffusione delle informazioni).

      1. All'atto dell'assunzione della carica, i deputati e i senatori sono sottoposti ad accertamenti sull'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, effettuati a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. I deputati e i senatori possono rifiutare di sottoporsi agli accertamenti.
      2. I dati relativi agli accertamenti effettuati ai sensi del comma 1 sono trasmessi ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i quali, esclusi i casi di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope sotto prescrizione medica per fini terapeutici, provvedono a renderli pubblici insieme all'elenco dei parlamentari che hanno rifiutato di sottoporsi agli accertamenti. Gli accertamenti sono ripetuti annualmente in una o più date stabilite, d'intesa tra loro, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
      3. Le procedure per l'effettuazione degli accertamenti e il tipo di informazioni

 

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nominative da pubblicare ai sensi del comma 2 sono stabiliti dagli uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, assicurando, comunque, che la diffusione dei dati avvenga nella misura strettamente necessaria al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ove compatibili con quanto previsto dalla presente legge.
      4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dei rispettivi bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
        


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