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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2368 |
1) il criterio demografico, nella istituzione di nuove province, non è tassativo, tanto è vero che la disciplina vigente, rispetto a questo aspetto, usa l'espressione testuale «di norma»; inoltre, tra le province già esistenti, di vecchia e nuova istituzione, ve ne sono già parecchie altre che fuoriescono da questo criterio;
2) l'area geografica in questione ha subìto negli ultimi decenni, soprattutto dopo i terremoti del 21 agosto 1962 e del 23 novembre 1980, un consistente processo migratorio, senza il quale raggiungerebbe sicuramente il limite di 200.000 abitanti; infatti i dati del censimento ci dicono che i residenti nei comuni della costituenda nuova provincia erano nel 1951 189.769; nel 1961 182.091; nel 1971 156.929; nel 1981 147.965 e nel 1991 144.245;
3) l'eventuale e opportuna aggregazione dei comuni del beneventano e del foggiano farebbe comunque raggiungere o avvicinare il limite del quorum previsto dalla disciplina vigente.
Merita di essere sottolineato, inoltre, che la regione Campania, pur essendo la seconda regione d'Italia, ha solo cinque province, mentre altre regioni molto più piccole ne hanno quasi il doppio, come pure è giusto ricordare che la provincia di Avellino, per effetto dello scorporo dei comuni della nuova provincia, conserverebbe un numero di abitanti abbondantemente superiore alla «norma».
Non è, comunque, il criterio demografico l'unico, né quello più significativo, per l'istituzione di nuove province, essendovene altri, da quello territoriale a quello economico-sociale e a quello politico-culturale, che meritano di essere valutati.
Sotto tutti questi altri aspetti l'area dei l'Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia presenta titoli meritevoli di alta considerazione:
a) occupa una posizione geografica centrale e strategica nell'Appennino meridionale, tra il Tirreno e l'Adriatico, come è dimostrato dal tracciato dell'autostrada del Sole Napoli-Bari, dalla costruenda arteria viaria, a scorrimento veloce, Contursi-Lioni-Grottaminarda-Termoli, e dal progetto di raddoppio ferroviario Caserta-Foggia, che prevede una stazione di grande importanza in zona Ufita, tra Ariano e Grottaminarda;
b) costituisce una cerniera fondamentale tra la Campania, la Basilicata, la Puglia e il Molise dal punto di vista logistico, economico e culturale;
c) è depositaria di straordinari giacimenti archeologici, storici e culturali, risalenti ad epoche diverse - preromana, romana, normanna, longobarda, sveva, borbonica, napoleonica, eccetera - che fanno del territorio un corpo unitario e organico;
d) presenta aggregazioni urbane omogenee, che, al di là della loro articolazione in molteplici comuni, si possono individuare come vere e proprie città: città ufitana, città altirpina, città del Calore, città della Baronia;
e) il comune di Ariano Irpino, individuato come capoluogo, è, per estensione territoriale, il comune più grande della Campania e uno dei comuni più grandi d'Italia;
f) l'intero territorio della costituenda provincia è montano e, solo in minima parte, collinare; d'altra parte, dei 119 comuni dell'attuale provincia di Avellino, 54 sono situati in montagna, 65 in collina e nessuno in pianura;
g) presenta già sul territorio tutta una serie di istituzioni amministrative, giurisdizionali, economiche, religiose, di antichissima istituzione, che testimoniano la valenza autoctona, autonoma e, a un tempo, unitaria dell'area: un'azienda sanitaria locale (AV1) con tre ospedali di zona, due tribunali e procure, una diocesi autonoma, due comunità montane, un penitenziario di alta sicurezza, una sezione autonoma del genio civile, e poi Agenzie delle entrate, sovrintendenza archeologica, consorzi idrici, centri di servizi culturali della regione, e così via;
h) presenta insediamenti industriali significativi, aree di pertinenza dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), centri di ricerca, scuole prestigiose di antichissima istituzione, strutture zonali sindacali e professionali, eccetera.
In definitiva l'area presenta tutte le caratteristiche storiche, culturali ed economiche
1. È istituita la provincia dell'Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia, con capoluogo Ariano Irpino, nell'ambito della regione Campania.
1. La circoscrizione territoriale della provincia dell'Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia è costituita dai seguenti comuni: Andretta, Aquilonia, Ariano Irpino, Bisaccia, Bonito, Cairano, Calitri, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Conza della Campania, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Greci, Grottaminarda, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lioni, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Monteverde, Morra De Sanctis, Rocca San Felice, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Angelo dei Lombardi, Savignano Irpino, Scampitella, Sturno, Teora, Torella dei Lombardi, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villamaina, Villanova del Battista, Zungoli.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la provincia di Avellino procede alla ricognizione della propria dotazione organica del personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposito atto deliberativo, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla provincia dell'Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati di concerto con il commissario nominato dal Ministro dell'interno con il compito di curare ogni adempimento
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Avellino e dell'Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia dell'Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili ai sensi della presente legge, tenendo conto, nella loro dislocazione, delle caratteristiche e delle vocazioni territoriali.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1
1. Il Ministero dell'interno provvede alla quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia dell'Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della provincia stessa, detraendo dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Avellino la quota parte da attribuire al nuovo ente, per l'80 per cento, in proporzione alle popolazioni residenti nelle due province interessate, come risultanti dall'ultima rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e, per il restante 20 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali delle due province. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto effettuato in via provvisoria con le predette modalità. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.
2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi della nuova provincia ed il 1o gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo dal bilancio della provincia di Avellino dei fondi di spettanza di quella dell'Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia.
1. Gli atti e gli affari pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dell'amministrazione centrale costituiti nell'ambito della provincia di Avellino e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 2 sono attribuiti alla competenza dei corrispondenti organi e uffici della provincia dell'Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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