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PDL 2400

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2400



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Istituzione della vicedirigenza scolastica

Presentata il 15 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - È nell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», la previsione del nuovo sistema di autonomia della scuola e la previsione, altresì, dell'istituzione della qualifica dirigenziale per i capi d'istituto, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento (articolo 33, primo comma, della Costituzione) e delle competenze degli organi collegiali scolastici, ferma restando l'unicità della funzione docente (comma 16 del citato articolo 21).
      Con l'emanazione del decreto legislazione 6 marzo 1998, n. 59, recante: «Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59», del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e del decreto del Ministro della pubblica istruzione 1o febbraio 2001, n. 44, recante «Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche"», il nuovo sistema risulta pressoché definito, mancando, tuttavia, la riforma degli organi collegiali interni delle istituzioni scolastiche.
      Alla luce, e in attuazione, della citata nuova normativa, ogni istituzione scolastica si qualifica, oggi, come ente di diritto pubblico con una propria rappresentanza legale, fornita di autonomia didattica, di
 

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autonomia organizzativa, di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di autonomia finanziaria, di autonomia negoziale e, infine, in regime di autonomia funzionale (articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999). Responsabile della gestione e dei risultati di essa risultando essere il dirigente scolastico.
      Vigente il vecchio sistema normativo, il collegio dei docenti aveva anche il compito di eleggere i docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o con il preside, spettando a questi ultimi, in caso di propria assenza o impedimento, la scelta del collaboratore per la sostituzione (articolo 7, comma 2, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, già articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417).
      Vigente il nuovo sistema, spetta al dirigente scolastico, proprio in quanto responsabile della gestione e dei risultati, la scelta dei collaboratori: «Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti» (articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»). Tale norma scaturisce dalla configurazione del nuovo sistema di autonomia che, trasformando la vecchia scuola-apparato, centralista e verticista nella nuova scuola-servizio, decentrata, autonoma e flessibile, prospetta un ampliamento fisiologico sia delle attribuzioni delle singole istituzioni scolastiche, sia delle competenze che fanno capo alla funzione docente e dirigente. Il nuovo sistema di autonomia, infatti, ha la peculiarità di avere natura espansiva, per cui si esige che in esso siano definite, proprio in tale previsione, determinate figure professionali in rigorosa coerenza con la natura, le finalità e la dimensione del sistema. La presente proposta di legge ne individua la principale, costitutiva dello stesso sistema di autonomia. È nell'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (introdotto dall'articolo 7 della legge n. 145 del 2002) la previsione della vicedirigenza nel comparto Ministeri, applicabile anche al personale dipendente delle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, tra le quali sono ricompresi «gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative».
      La norma citata, com'è di tutta evidenza, tiene conto della complessità degli uffici ai quali sono preposti i dirigenti, in ragione proprio della complessità delle attribuzioni degli stessi uffici e delle competenze spettanti ai titolari della funzione dirigente. La previsione in essa contenuta ha carattere di «genus», che va tuttavia specificato in rapporto al tipo di dirigenza alla quale può inerire. Definire una vicedirigenza all'interno del nuovo sistema di autonomia della scuola significa realizzare una sua individuazione che rispetti pienamente la peculiarità del sistema all'interno del quale va a situarsi, e che ne rifletta qualità e valore.
      Certamente, il sistema di autonomia della scuola richiede, di necessità, il completamento del nuovo assetto funzionale e strutturale, per cui la previsione della specifica figura professionale della vicedirigenza costituisce momento qualificante della stessa riforma. Tra la vecchia figura del collaboratore vicario e la nuova figura del vicedirigente scolastico esiste una rigorosa simmetria funzionale. Entrambe le figure professionali sono tipiche e proprie dei rispettivi sistemi di appartenenza.
      La proposta di legge che istituisce la vicedirigenza scolastica soddisfa, allora, tale necessità.
      In tale contesto va pure messa in evidenza una generalizzata realtà: i collaboratori attualmente prescelti dai dirigenti, ai quali, tra l'altro, poter delegare «specifici compiti» (articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001), non posseggono, proprio in quanto docenti,
 

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la specifica preparazione professionale assolutamente indispensabile per gestire le nuove competenze e deleghe, pur in posizione di esonero o di semiesonero dal servizio d'istituto, per cui il livello qualitativo delle «collaborazioni» incide poco o nulla sulla qualità dei risultati. Con l'istituzione della vicedirigenza scolastica, il problema è risolto alla radice, stante il fatto che alla nuova qualifica si accede per concorso, con una preparazione professionale del tutto adeguata alla funzione da esercitare.
      È, oggi, pienamente constatabile il fatto che, anche per il dirigente scolastico più dinamico e motivato, risulta materialmente impossibile seguire nel quotidiano tutti i fatti e gli atti della gestione. Per garantire ad ogni istituzione scolastica il massimo livello possibile di efficacia e di efficienza è indispensabile che ad essa sia assicurato un pieno ed adeguato assetto funzionale, pur previsto dalla normativa generale.
      Una ulteriore ragione politica in favore dell'istituzione della vicedirigenza nella scuola sta nel fatto che essa, nel tempo, va a costituire una risorsa fondamentale nel reclutamento della stessa dirigenza. La presente proposta di legge prevede, a tale riguardo, una riserva di posti nel corso-concorso selettivo per dirigenti scolastici, con un valido riconoscimento della qualifica nella comune procedura concorsuale.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede l'istituzione della vicedirigenza scolastica.
      L'articolo 2 prevede le modalità di reclutamento dei vicedirigenti scolastici.
      L'articolo 3 prevede gli ambiti di attività dei vicedirigenti scolastici.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1
(Istituzione della qualifica di vicedirigente scolastico).

      1. È istituita la qualifica di vicedirigente nelle istituzioni scolastiche autonome, di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
      2. I vicedirigenti sono inquadrati in ruoli di dimensione provinciale.

Art. 2.
(Reclutamento dei vicedirigenti scolastici).

      1. Il reclutamento dei vicedirigenti scolastici avviene mediante un concorso per esami e titoli, da svolgere in sede regionale con cadenza periodica, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
      2. I candidati devono indicare nella domanda di partecipazione al concorso di cui al comma 1 la provincia per la quale intendono concorrere.
      3. Al concorso è ammesso il personale docente ed educativo laureato che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni.
      4. Il concorso consta di due prove scritte, riguardanti gli ambiti operativi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1o febbraio 2001, n. 44, e di un colloquio orale.
      5. Le nomine dei vicedirigenti scolastici sono effettuate, secondo l'ordine delle graduatorie provinciali, per le sedi disponibili. La rinuncia alla nomina non costituisce perdita dell'idoneità conseguita. Il personale docente ed educativo può partecipare al concorso ai soli fini del conseguimento dell'idoneità che va valutata adeguatamente

 

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in sede di corso-concorso selettivo per dirigente scolastico. La graduatoria degli idonei è permanente.
      6. Il 50 per cento dei posti disponibili in ogni corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è riservato ai vicedirigenti con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato. I posti non coperti vanno ad incremento dei posti non riservati messi a concorso.
      7. La commissione esaminatrice è composta da un ispettore tecnico che la presiede e da due dirigenti scolastici.
      8. Il 50 per cento dei posti disponibili per il primo concorso è riservato ai docenti con cinque anni di incarico di collaboratore vicario. Per tali docenti il concorso consta di un corso di qualificazione avente ad oggetto gli ambiti operativi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1o febbraio 2001, n. 44, con adeguata conoscenza dell'ordinamento scolastico vigente, di almeno 160 ore, con colloquio finale. I posti non coperti vanno ad incremento dei posti messi a concorso.

Art. 3.
(Ambiti di attività).

      1. L'attività di collaborazione dei vicedirigenti scolastici si svolge nell'ambito della gestione unitaria delle istituzioni scolastiche in regime di autonomia, secondo l'indirizzo organizzativo, di cui è responsabile il dirigente scolastico, presente nelle medesime istituzioni. È compito del dirigente scolastico definire gli ambiti operativi della collaborazione.
      2. Il dirigente scolastico può delegare al vicedirigente specifici compiti riguardanti gli ambiti operativi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni, e dal regolamento

 

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di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1o febbraio 2001, n. 44, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e delle loro competenze, delle competenze degli organi collegiali e, altresì, delle competenze spettanti al personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
      3. Non si fa luogo a delega per gli atti di gestione di natura discrezionale e per gli atti conclusivi di procedimenti amministrativi.
      4. Il vicedirigente scolastico è tenuto al pieno rispetto dell'indirizzo organizzativo presente nell'istituzione scolastica di titolarità.
      5. In caso di assenza del dirigente scolastico, il vicedirigente lo sostituisce a tutti gli effetti. Se l'istituzione scolastica è priva di vicedirigente, si fa luogo alla reggenza.
      6. Ai vicedirigenti scolastici si applicano le norme di stato giuridico vigenti per il personale docente ed educativo.
      7. La retribuzione economica dei vicedirigenti scolastici è definita in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.


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