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PDL 2238

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2238



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUSETTI

Soppressione della Consulta araldica in attuazione della XIV disposizione finale della Costituzione

Presentata l'8 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi tempi, in Europa e nel nostro Paese si è andata registrando una crescente attenzione su alcuni aspetti relativi alla vita delle famiglie e delle loro tradizioni. Basti menzionare la normativa in tema di stato civile prevista dagli articoli 84 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con particolare riferimento alla materia dell'aggiunta di cognomi. Da rammentare, poi, le proposte di modifica agli 143-bis e 262 del codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli, attualmente in discussione alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, e i timori espressi in tale sede che, con il passare di alcune generazioni, non si sia più in grado, se non attraverso la documentazione anagrafica, di ricostruire la genealogia dei cittadini. Né va sottaciuta la disposizione, mantenuta in vita dalla XIV disposizione finale della Costituzione, relativa alla «cognominizzazione» dei predicati dei titoli nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922.
      Di queste e di altre tematiche relative alle tradizioni delle famiglie, prima dell'avvento della Repubblica, si occupava la Consulta araldica, organismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di cui la richiamata XIV disposizione finale della Costituzione ha sancito la soppressione attraverso una legge ordinaria, peraltro mai approvata.
      La presente proposta di legge, nel prefiggersi di dare attuazione al dettato costituzionale sopprimendo il citato organismo, intende al contempo rafforzare le competenze del Dipartimento del cerimoniale di Stato, Ufficio onorificenze e araldica pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, chiamato a provvedere, in applicazione del regio decreto 7 giugno 1943, n. 651, e del regolamento di cui al regio decreto 7 giugno 1943, n. 652, ad
 

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una vasta serie di adempimenti. Essi concernono: la concessione di emblemi (stemmi gonfaloni, bandiere, sigilli) alle regioni, alle città, ai comuni, agli enti militari, alle università e agli enti giuridici, attraverso ricerche bibliografiche e archivistiche per accertare la storicità degli stemmi, nonché la progettazione e l'elaborazione di stemmi nuovi con riferimento alle regole araldiche generali e alle richieste dei singoli enti territoriali (articolo 5 del citato regolamento di cui al regio decreto 7 giugno 1943, n. 652); risposte a quesiti araldici e storico-araldici da parte di amministrazioni pubbliche, enti e privati; autorizzazione all'uso di onorificenze cavalleresche pontificie (articoli 33 e 34 del citato regolamento di cui al regio decreto 7 giugno 1943, n. 652, e articolo 7 della legge 3 marzo 1951, n. 178); autorizzazione all'uso di onorificenze facenti capo alla Santa Sede (articolo 35 del citato regolamento di cui al regio decreto 7 giugno 1943, n. 652, e articolo 7 della citata legge 3 marzo 1951, n. 178); emanazione di decreti di autorizzazione all'uso delle onorificenze cavalleresche pontificie e del Santo Sepolcro a firma del Presidente del Consiglio dei ministri e successivo rilascio all'attestato autorizzatorio. Da aggiungere, infine, la collaborazione prestata al Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici per l'attuazione della ricordata normativa in materia di aggiunta di cognomi (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396), che demanda l'istruttoria ai singoli prefetti, in realtà privi di adeguati strumenti di indagine.
      Si ritiene che l'attuazione dei ricordati innumerevoli, complessi e delicati compiti possa essere agevolata prevedendosi - come si propone - che il predetto ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri possa avvalersi della consulenza storica dell'Associazione nazionale del Corpo della nobiltà italiana, associazione volontaria di diritto privato costituitasi nel 1958 proprio per l'approfondimento degli studi storico-araldici, nella prospettiva e con l'esclusiva finalità di tutela del patrimonio storico e culturale italiano. Di tale associazione fanno parte le famiglie che a livello locale e centrale sono state artefici o protagoniste della storia italiana e che sono titolari di importanti archivi. Ad essa aderiscono giuristi, storici, ex direttori o esperti di biblioteca e di archivi pubblici e privati. Per tali peculiari caratteristiche, l'associazione è l'unico organismo italiano di questo tipo la cui funzione e competenza sono riconosciute dal Sovrano militare Ordine di Malta.
      Da ricordare che una iniziativa legislativa dall'analogo contenuto di quella che qui si presenta era stata approvata nella precedente legislatura dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica, in sede deliberante (atti Senato nn. 3245-3299, XIV legislatura).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Consulta araldica istituita ai sensi del regio decreto 10 ottobre 1869, n. 5318, è soppressa.
      2. I compiti connessi unicamente alle attività di cui al secondo comma della XIV disposizione finale della Costituzione sono svolti dall'Ufficio onorificienze e araldica pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      3. L'Ufficio di cui al comma 2 si avvale, per la consulenza storica, anche dell'Associazione nazionale del Corpo della nobiltà italiana, associazione volontaria di diritto privato avente per esclusiva finalità la tutela del patrimonio storico e culturale italiano.


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