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PDL 2372

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2372



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RUGGHIA, STRAMACCIONI

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto

Presentata il 14 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riguarda gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto, che hanno compiuto il proprio dovere con particolare dedizione e lealtà al servizio del Paese.
      Essa mira a riconoscere a tali ufficiali e sottufficiali una promozione a titolo onorifico come riconoscimento morale per aver compiuto il proprio dovere in modo integerrimo.
      La presente proposta di legge non apporta nessun beneficio economico per i destinatari.
      Tale promozione rispecchia istituti già consolidati e previsti da altri provvedimenti di legge che prevedono promozioni oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza.
      La promozione è concessa solamente in presenza di specifici requisiti indicati all'articolo 2.
      Per i sottufficiali delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è istituito il grado onorifico di «primo luogotenente», proprio per consentire una promozione oltre il grado massimo previsto nel ruolo.
      Inoltre, e non da ultimo, è da considerare con attenzione l'effetto di sprone che tale provvedimento di promozione onorifica potrà svolgere nei confronti degli ufficiali e dei sottufficiali ancora in servizio.
      La promozione non comporta alcun onere economico a carico dell'Amministrazione dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto è concessa una promozione al grado superiore, a titolo onorifico.
      2. La promozione onorifica di cui al comma 1 è concessa, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza, a tutti gli ufficiali e i sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
      3. Ai sottufficiali delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che hanno raggiunto il grado o la qualifica massima prevista è attribuito il grado onorifico di «primo luogotenente».

Art. 2.

      1. Gli ufficiali e i sottufficiali conseguono la promozione di cui all'articolo 1 a condizione che:

          a) non abbiano riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente» o «nella media» o analoghe qualifiche vigenti nel sistema di valutazione precedente a quello attualmente in vigore, né giudizi di inidoneità all'avanzamento;

          b) non siano incorsi in provvedimenti penali tali da causare la sospensione dal servizio;

          c) non siano stati condannati con sentenze passate in giudicato ovvero non

 

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siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;

          d) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

          e) abbiano compiuto almeno trenta anni di servizio effettivo, comunque prestato.

Art. 3.

      1. Gli ufficiali e i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati collocati nella riserva o in congedo assoluto conseguono la promozione di cui all'articolo 1 con decorrenza dal giorno del collocamento rispettivamente nella riserva o nel congedo assoluto, o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

Art. 4.

      1. La promozione di cui all'articolo 1 non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza.
      2. Gli ufficiali e i sottufficiali ai quali è concessa la promozione di cui all'articolo 1 non possono essere richiamati in servizio se non per gravi esigenze di mobilitazione; in tale caso l'ufficiale o il sottufficiale richiamato in servizio assume il grado precedentemente rivestito.

Art. 5.

      1. La promozione onorifica di cui all'articolo 1 è richiesta dall'interessato al Ministro della difesa, a mezzo di domanda corredata da un'autocertificazione nella quale egli dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. Il Ministro della difesa, entro sei mesi dalla ricezione della domanda, con proprio decreto, provvede alla concessione della promozione.
      2. Con decreto del Ministro della difesa la promozione conferita è revocata qualora,

 

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dalle verifiche disposte, l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.
      3. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


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