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PDL 2403

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2403



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Istituzione del ruolo di complemento dei magistrati onorari

Presentata il 15 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Da molto tempo, ma in particolare a partire dal 25 ottobre 1989, data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, è stata sottolineata dagli operatori del settore l'esigenza di un potenziamento dell'organico della magistratura ordinaria, anche per fronteggiare il dilagare della criminalità organizzata.
      Inoltre, a seguito della istituzione di nuovi organismi giudiziari (Direzione nazionale antimafia, direzioni distrettuali antimafia) numerosi magistrati sono stati assegnati alle funzioni requirenti aggravando la cronica carenza degli organici. Mancano migliaia di magistrati, soprattutto nelle cosiddette zone a «rischio».
      L'arretrato dei procedimenti civili e penali è divenuto spaventoso. Un procedimento civile giunge a sentenza definitiva dopo 10-15 anni, uno penale in media in 10 anni.
      La soluzione del problema non può peraltro rinvenirsi nell'unico strumento del reclutamento ordinario dei magistrati, che richiede un lasso temporale di circa quattro anni dalla pubblicazione del bando di concorso all'immissione in ruolo dei vincitori.
      Nemmeno i concorsi susseguitisi negli ultimi anni sono stati in grado di fornire sufficienti garanzie di celerità. Infatti, pur comportando un massiccio afflusso di candidati, non hanno talvolta neppure conseguito la completa copertura dei posti disponibili.
      Ed è proprio in questo quadro generale che si innesta la presente proposta di creare un ruolo di complemento ad esaurimento
 

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dei magistrati, da destinare alle procure presso i tribunali ed ai tribunali.
      La giustizia, non solo quella ex pretorile, è oggi infatti amministrata prevalentemente da magistrati onorari (vice procuratori onorari, giudici onorari di tribunale e, quindi, del tribunale monocratico) che con il loro impegno assicurano il regolare svolgimento delle udienze, in quanto la presenza dei pubblici ministeri togati alle stesse paralizzerebbe di fatto la fase delle indagini preliminari e tutte le altre incombenze rese particolarmente gravose dalla assegnazione di migliaia di procedimenti penali ad ogni magistrato (circa 5.000). L'elevatissimo numero di deleghe ai vice procuratori indica come lo svolgimento del 90 per cento delle udienze venga garantito appunto dai predetti (con una media personale di 2-3 udienze settimanali). Identica situazione, se non peggiore è quella dei giudici onorari di tribunale sia in campo civile sia in campo penale.
      Il magistrato onorario da tale è divenuto «giudice quotidianamente operante» con il «lauto» gettone di presenza di 98 euro lordi per udienza, compenso assolutamente offensivo della sua professionalità.
      È da precisare che tale compenso viene corrisposto soltanto per le giornate di lavoro effettivamente svolte, senza alcun riferimento alle ore lavorative (6-10 ore al giorno in udienza), oltre che a quelle per lo studio dei processi, delle cause e per la redazione delle sentenze (in media da 20 a 50).
      Si ritiene che non sia giusto disperdere queste energie, essenziali per assicurare il buon funzionamento della giustizia, che non sia giusto buttare al vento professionalità acquisite nello svolgimento di tali attività e che la sistemazione giuridica ed economica dei magistrati onorari di tribunale possa, nell'immediatezza, assicurare il necessario numero di magistrati che dia efficienza alla macchina della giustizia.
      A riprova dell'importanza e dell'indispensabilità dell'attività svolta, ieri ed oggi, dai magistrati onorari, va detto che in quattro occasioni altrettante leggi dello Stato hanno previsto la loro immissione straordinaria nei ruoli della magistratura togata (regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835; decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352; legge 18 maggio 1974, n. 217; legge 4 agosto 1977, n. 516).
      La presente proposta di legge mira a dare idonee risposte alle citate esigenze, mediante l'istituzione di un ruolo ad esaurimento di «magistrati di complemento», per l'esercizio delle funzioni di competenza dei tribunali monocratici e delle procure presso i tribunali, consentendo così di coprire i vuoti organici esistenti presso i tribunali e le corti di merito.
      In tale ruolo ad esaurimento andrebbero inquadrati a domanda, e con incarico a tempo indeterminato, tutti i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari attualmente in servizio, o che abbiano prestato servizio in tali ruoli per almeno un triennio, che abbiano i requisiti per l'accesso ai ruoli della magistratura e non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età.
      Si prevede inoltre la corresponsione dello stipendio dei magistrati di pari grado, l'estensione delle prerogative e delle guarentigie per essi previste dall'ordinamento giudiziario, la disponibilità a prestare servizio nelle cosiddette zone «a rischio» e la sospensione dagli albi professionali, unitamente alla abolizione della figura dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori.
      La proposta prevede altresì l'immissione successiva nell'organico della magistratura ordinaria degli appartenenti al ruolo di complemento.
      La Costituzione, all'articolo 106, prevede che la nomina dei magistrati abbia luogo per concorso, ma demanda alla legge ordinaria di stabilirne le modalità. Una valida e seria risposta alle esigenze prima accennate e una concreta sistemazione dei magistrati onorari che non moltiplichi il precariato è quindi possibile ed agevolmente realizzabile con norme di livello primario, quali quelle proposte.
      È altresì lecito e non incostituzionale prevedere anche la possibilità di accesso ai ruoli della magistratura ordinaria per chi
 

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sia inserito nel ruolo di complemento, per questo definito «ad esaurimento», mediante corsi-concorso del tipo di quelli indetti dalla Scuola nazionale della pubblica amministrazione, alla fine dei quali, dopo un periodo di frequenza di nove mesi o di un anno, si sostiene un esame consistente in una prova scritta di carattere pratico.
      La presente proposta di legge tiene conto anche dell'indubbio vantaggio che conseguirebbe per la macchina della giustizia, finalmente messa in condizione di operare con un più veloce funzionamento, quanto mai necessario per ridare fiducia a quanti si rivolgono alla giustizia restando spesso delusi e frustrati nelle loro aspettative.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito il ruolo di complemento dei magistrati onorari ad esaurimento, a cui accedono, a domanda, i vice procuratori onorari e i giudici onorari di tribunale, incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi degli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies, 42-septies, 43-bis, 71, 71-bis e 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano prestato servizio in tali ruoli per almeno un triennio.

Art. 2.

      1. I vice procuratori onorari ed i giudici onorari di tribunale sono immessi a tempo indeterminato nelle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica e di giudice di tribunale a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli della magistratura;

          b) non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età.

Art. 3.

      1. Per l'immissione nel ruolo istituito dall'articolo 1, gli interessati devono presentare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Consiglio superiore della magistratura, inoltrandola per il tramite della procura della Repubblica presso la quale prestano o hanno prestato servizio, specificando i titoli di preferenza ai fini della nomina.

 

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      2. La disponibilità a prestare servizio presso le sedi di tribunale qualificate «a rischio» è considerata titolo di preferenza prevalente rispetto a tutti gli altri.

Art. 4.

      1. Una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 3, redige graduatorie separate per i sostituti procuratori e per i giudici di tribunale.
      2. Il personale di cui al comma 1 assume servizio presso le sedi assegnate entro un mese dalla pubblicazione delle relative graduatorie nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Art. 5.

      1. Gli avvocati, dal momento di immissione nel ruolo di complemento dei magistrati onorari ad esaurimento, sono sospesi dall'albo professionale di appartenenza.

Art. 6.

      1. Al personale reclutato ai sensi della presente legge sono attribuiti lo stato giuridico, le prerogative e le guarentigie spettanti ai magistrati di ruolo. Esso percepisce lo stipendio spettante ai magistrati di pari grado, con tutte le indennità previste a favore del personale dell'amministrazione giudiziaria e i successivi miglioramenti.

Art. 7.

      1. Per la durata dell'incarico, gli oneri assistenziali e previdenziali relativi ai soggetti di cui all'articolo 5 sono versati dal Ministero della giustizia alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati con riferimento allo scaglione di reddito.

 

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Art. 8.

      1. Il Ministro della giustizia, ai fini dell'immissione nei ruoli ordinari della magistratura, bandisce ogni anno un corso-concorso, per un numero di posti pari al 10 per cento di quelli da bandire con concorso ordinario, riservato al personale reclutato ai sensi dell'articolo 1 e finalizzato al perfezionamento della preparazione tecnico-pratica. Al termine del corso-concorso i candidati sostengono una prova scritta di carattere pratico, differenziata a seconda delle funzioni giudicanti o requirenti, consistente nella redazione di uno degli atti tipici delle rispettive funzioni. Non si applica l'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 9.

      1. Il corso-concorso di cui all'articolo 8 ha la durata di nove mesi ed è organizzato presso l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione, secondo la normativa che ne disciplina le attività formative.
      2. I criteri di valutazione, le modalità di svolgimento della prova pratica di cui all'articolo 8 ed il punteggio da attribuire alla medesima sono stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 10.

      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono posti a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

 

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Art. 11.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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