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PDL 923

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 923



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUFFO

Status dei membri della Camera dei deputati

Presentata il 26 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il dibattito sulla «crisi della democrazia» è ormai aperto da tempo. Gli studiosi, i politici, i movimenti, le stesse istituzioni ne sono protagonisti. A fronte della pervasività delle sfere dell'economia e della comunicazione la pratica e le forme della democrazia sono messe in discussione e spesso finiscono sotto scacco. E ciò accade non solo perché la sede delle decisioni più importanti si è allontanata dagli ambiti nazionali, ma perché contemporaneamente le forme della partecipazione si sono trasformate.
      Di fronte al ventaglio ampio di problemi che tale travaglio porta con sé, nel nostro Paese l'attenzione si è concentrata esclusivamente sulla questione della «decisione» e del «governo». L'empasse del nostro sistema democratico è stata da molti identificata con un deficit di decisione mentre è stata ignorata la crisi, assai più significativa, della rappresentanza. Molte energie sono state perciò dedicate dal nostro sistema politico, incoraggiato in questo senso dalle élites economico-finanziarie, all'obiettivo di accrescere i poteri di governo, favorire la delega e la personalizzazione, promuovere l'elezione diretta prima dei sindaci, poi dei presidenti di regione e provincia e ora del Presidente del Consiglio dei ministri. Nel contempo si sono sottovalutate, quando non ignorate, la crisi dei partiti e delle forme politiche più tradizionali, la crescita dell'astensionismo elettorale, la caduta di prestigio della funzione della politica, non solo a seguito degli anni di «Tangentopoli».
      In questo processo rientra un fenomeno che tutti conoscono, ma quasi tutti vogliono ignorare: l'idea, sempre più diffusa, che i politici - e i parlamentari in particolare - siano dei privilegiati. Il fatto che molti italiani considerino i loro rappresentanti
 

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persone favorite oltre la misura del necessario nella remunerazione e nel riconoscimento della propria funzione e, al contempo, soggetti distaccati dalla condizione e dalla vita dei propri elettori è di per sé un problema.
      A molti luoghi comuni che, a torto, circolano nell'opinione pubblica, è bene rispondere e reagire. Ma bisogna cogliere l'elemento di verità che in quel giudizio è contenuto: in Italia, dove un insegnante o un'operaia spesso guadagnano mediamente meno che nei Paesi vicini, i deputati e i senatori - ma per serietà il confronto andrebbe esteso ad altri livelli della rappresentanza - ricevono un trattamento economico più favorevole di quello dei loro colleghi europei e più vicino a quello dei rappresentanti della Camera bassa degli Stati Uniti d'America. E portano con sé, durante il mandato e a volte anche oltre, una serie di «guarentigie» che sono percepite come immotivate. D'altro canto questi stessi rappresentanti del popolo godono in maniera assai ridotta di alcuni servizi essenziali per svolgere efficacemente il proprio mandato e mantenere il rapporto con gli elettori.
      Sicuramente decisivo nel determinare il giudizio di tanti italiani sullo status dei parlamentari è il grado di protezione dal potere giudiziario: l'articolo 68 della Costituzione, che regola l'immunità, va sicuramente difeso, ma certo non ha aiutato l'approvazione di alcune leggi che, senza fondamento, pongono alcuni politici al di sopra della legge. Ora, per fortuna, la legge 20 giugno 2003, n. 140, è stata dichiarata in parte incostituzionale della Corte costituzionale, con la sentenza 13-20 gennaio 2004, n. 24.
      In merito non possiamo tralasciare il regime importantissimo dell'incompatibilità che la funzione del parlamentare dovrebbe comportare. Nella presente proposta di legge si interviene sulla questione del «doppio mandato» istituzionale, ma non si affronta il vasto e spinoso problema del conflitto d'interessi, che merita una regolamentazione specifica.
      Un provvedimento di legge non può, di per sé, garantire ai rappresentanti della politica tutto il prestigio che quella funzione merita. Ma può, senza demagogia o facili concessioni all'antipolitica, dare maggiore trasparenza al trattamento e allo status del parlamentare, riducendo i benefìci non necessari e accrescendo i servizi finalizzati al mantenimento di un più stretto rapporto tra chi vota e chi viene votato.
      Nell'ordinamento italiano il primo riferimento allo status del parlamentare è nella Costituzione, che all'articolo 69 stabilisce che esso riceve un'indennità definita per legge, in base al principio democratico, sancito dall'articolo 51, per cui tutti i cittadini devono poter accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. Si trattò, allora, di un grande e importante progresso poiché lo Statuto Albertino non prevedeva alcun tipo di compenso. Successivamente la legge 9 agosto 1948, n. 1102, stabilì concretamente a quanto doveva ammontare l'indennità e il divieto di cumulo di questa con altri assegni o indennità.
      Attualmente la materia è definita dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, che, differentemente dalla precedente, non fissa la cifra del compenso, ma il suo limite massimo, pari a un dodicesimo del trattamento retributivo complessivo annuo dei magistrati con funzioni di Presidente della Corte di cassazione.
      Complessivamente la legislazione fissa le coordinate generali dello status del parlamentare, ma sono poi gli Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento a regolamentare la materia. A nostro parere, però, essa deve essere il più possibile definita per legge, affinché possa avere la massima visibilità e trasparenza per l'opinione pubblica.
      In proposito è certamente utile la scheda informativa sul trattamento economico dei deputati che la Camera ha predisposto sul suo sito Internet, affinché i cittadini possano agevolmente prenderne conoscenza. Ma non può essere sufficiente.
      Attualmente il deputato italiano riceve mensilmente per dodici mesi 13.612,47 euro netti, suddivisi in tre voci: 5.419,36 euro di indennità netta, 4.003,11 euro di
 

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diaria, ossia il rimborso per le spese di soggiorno a Roma, e 4.190 euro per rimborso delle spese sostenute per svolgere il proprio lavoro politico e parlamentare. Si aggiunge un rimborso annuo fino a 3.100 euro per viaggi all'estero compiuti a scopo di studio o in rapporto all'attività parlamentare.
      I deputati usufruiscono inoltre, secondo regolamenti definiti dall'Ufficio di Presidenza: di un assegno di fine mandato pari all'80 per cento dell'indennità parlamentare mensile lorda, per ogni anno di mandato (Regolamento del fondo di solidarietà fra i deputati); di un assegno vitalizio a partire, di norma, dai sessantacinque anni di età, di importo variabile dal 25 all'80 per cento dell'indennità a seconda degli anni di mandato parlamentare (Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati); di un sistema di assistenza sanitaria integrativa valido anche dopo la fine del mandato (Regolamento per l'assistenza sanitaria integrativa dei deputati).
      Infine, si tratta di valutare il sistema di compatibilità con altre cariche in altre assemblee elettive. Non è infatti credibile che un impegno a tempo pieno quale l'attività parlamentare sia conciliabile con altri incarichi istituzionali di notevole livello. Per quanto riguarda l'incompatibilità con la carica di membro del Parlamento europeo è intervenuta, nella scorsa legislatura, la legge 27 marzo 2004, n. 78.
      A integrazione di tali disposizioni, e delle altre incompatibilità vigenti, la presente proposta di legge interviene anche su questa materia, e all'articolo 1 stabilisce l'incompatibilità con le seguenti cariche: presidente della regione, presidente della provincia, sindaco dei comuni con più di 15.000 abitanti, assessore regionale, assessore provinciale, assessore dei comuni con più di 15.000 abitanti; inserisce inoltre l'incompatibilità con le diverse cariche in organismi dell'Unione europea.
      Quanto al trattamento economico del deputato, l'articolo 2 sostanzialmente mantiene l'attuale importo dell'indennità, ridefinendone peraltro le modalità di adeguamento: mentre oggi la sua modifica avviene per intervento dell'Ufficio di Presidenza, la presente proposta di legge ne prevede l'aggiornamento biennale secondo il tasso d'inflazione.
      Con l'articolo 3 la diaria viene diminuita a 2.000 euro e, come per l'indennità, si prevede il suo aggiornamento non più a cura dell'Ufficio di Presidenza, ma con un aggiornamento biennale secondo il tasso d'inflazione.
      Così è anche per il rimborso per le spese relative allo svolgimento del proprio mandato, che con l'articolo 4 è fissato a 1.500 euro e aggiornato con la stessa modalità.
      Con l'articolo 5 si vuole contribuire a ridefinire il rapporto di lavoro tra il deputato e i suoi collaboratori. Si propone che la Camera dei deputati, invece di rimborsare per questa spesa il deputato, retribuisca direttamente il collaboratore, secondo modalità da definire.
      Con l'articolo 6 si definisce l'assegno vitalizio, e si introduce la novità che esso si modifica in base al reddito complessivo. Appare infatti più giusto che il deputato che già gode di alti redditi da pensione o da lavoro, nel momento in cui dovrebbe percepire il vitalizio, vi rinunci. Il limite massimo di retribuzione imponibile che si introduce è, in pratica, di circa 80.000 euro.
      Con l'articolo 7 si prevede che l'assegno di fine mandato sia calcolato secondo le norme che regolano il trattamento di fine rapporto.
      Con gli articoli 8 e 9 si vuole stabilire che terminato il mandato il deputato non gode più dell'assistenza sanitaria integrativa e della fruizione gratuita dei servizi necessari a svolgere il lavoro di deputato.
      Infine, con l'articolo 10 si intende rendere più trasparenti le procedure per il rimborso di parte delle spese destinate ai viaggi di lavoro.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Incompatibilità).

      1. Ferme restando le incompatibilità e le cause di ineleggibilità già previste dalle norme vigenti, la carica di deputato della Repubblica italiana è incompatibile con quella di: membro della Commissione delle Comunità europee; giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee; membro della Corte dei conti delle Comunità europee; presidente della regione, presidente della provincia, sindaco dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; assessore regionale, assessore provinciale, assessore dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Art. 2.
(Indennità).

      1. L'indennità spettante ai membri della Camera dei deputati a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge, ed ammonta a 5.400 euro mensili. Tale indennità è aggiornata ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato.

Art. 3.
(Diaria).

      1. Ai membri della Camera dei deputati è corrisposta una diaria, per le spese di soggiorno a Roma, di 2.000 euro mensili. Essa è aggiornata ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato. Tale somma viene ridotta per ogni giorno di assenza del deputato dalle sedute dell'Assemblea

 

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in cui si svolgono votazioni elettroniche. L'Ufficio di Presidenza determina le modalità della riduzione.

Art. 4.
(Rimborso per le spese relative allo svolgimento del mandato nel territorio).

      1. Ai membri della Camera dei deputati è corrisposto un rimborso, per le spese relative allo svolgimento del proprio mandato nel territorio, di 1.500 euro mensili. Tale rimborso è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato.

Art. 5.
(Collaboratori dei deputati).

      1. I membri della Camera dei deputati hanno un collaboratore da loro scelto, retribuito dalla Camera stessa per il periodo della legislatura. L'Ufficio di Presidenza decide le modalità del trattamento economico di tale rapporto di lavoro.

Art. 6.
(Assegno vitalizio).

      1. Ai deputati cessati dal mandato spetta un assegno vitalizio a partire dal sessantacinquesimo anno di età. L'Ufficio di Presidenza definisce le modalità di applicazione di quanto previsto al primo periodo attraverso un nuovo Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati. Per il relativo fondo viene trattenuta dalla indennità una quota mensile.
      2. Il pagamento dell'assegno vitalizio è sospeso qualora il deputato sia rieletto al Parlamento ovvero sia eletto al Parlamento europeo o a un consiglio regionale.
      3. L'importo dell'assegno vitalizio varia a seconda degli anni di mandato parlamentare.

 

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L'Ufficio di Presidenza determina le modalità della variazione.
      4. L'ammontare dell'assegno vitalizio deve essere tale da non superare annualmente, sommato agli altri redditi di cui è titolare l'ex parlamentare, il limite massimo di retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
      5. L'assegno vitalizio non è cumulabile con altri assegni vitalizi maturati attraverso l'espletamento di altre funzioni pubbliche elettive.

Art. 7.
(Assegno di fine mandato).

      1. Al termine della legislatura il deputato riceve un assegno di fine mandato, calcolato secondo le norme della disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

Art. 8.
(Assistenza sanitaria).

      1. I deputati sono coperti da un fondo di assistenza sanitaria integrativa. Per tale fondo viene trattenuta dalla indennità una quota mensile. L'Ufficio di Presidenza ne determina le modalità. La copertura cessa con la fine del mandato.

Art. 9.
(Fruizione gratuita di servizi).

      1. I deputati usufruiscono gratuitamente, limitatamente al loro ufficio presso la Camera dei deputati, del servizio postale e del servizio telefonico. Usufruiscono, inoltre, gratuitamente sul territorio italiano dei servizi ferroviari, aerei e autostradali. Tali fruizioni terminano con la fine del mandato. Le stesse fruizioni vengono limitate nel periodo di campagna elettorale per elezioni politiche.

 

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L'Ufficio di Presidenza ne determina le modalità.

Art. 10.
(Rimborso per missioni particolari).

      1. I deputati possono ottenere rimborsi per missioni all'estero documentabili e legate al mandato parlamentare. L'Ufficio di Presidenza ne determina le modalità.


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