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PDL 2346

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2346



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE LAURENTIIS, TABACCI, VOLONTÈ, MAZZONI, DIONISI, GALATI, D'ALIA, DRAGO, CIOCCHETTI, D'AGRÒ, ADOLFO, CIRO ALFANO, DELFINO, FORLANI, GRECO, LUCCHESE, MEREU, TUCCI

Disposizioni a tutela della concorrenza e del pluralismo nel sistema radiotelevisivo durante la fase della transizione alla tecnologia digitale terrestre. Norme in materia di dismissione della partecipazione dello Stato nella società RAI-Radiotelevisione italiana Spa

Presentata il 9 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Nell'ordinamento italiano si sono succedute nell'arco temporale di poco più di quindici anni ben tre riforme organiche del sistema radiotelevisivo: la «legge Mammì», legge n. 223 del 1990, la «legge Maccanico», legge n. 249 del 1997 e la «legge Gasparri», legge n. 112 del 2004, tutte e tre parzialmente confluite nel testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, di seguito denominato «testo unico». Nonostante la cospicua regolamentazione, lo scenario italiano del settore radiotelevisivo è caratterizzato da una forte concentrazione delle risorse nelle mani di due operatori configurando un sostanziale duopolio ed è, quindi, ancora oggi lontano dal trovare equilibri che, attraverso una maggiore apertura dei mercati, consentano una più incisiva tutela del pluralismo nei mezzi di informazione e, conseguentemente, del fondamentale diritto degli individui all'informazione nella sua accezione più
 

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ampia, comprendente il diritto ad informare e ad essere informati.
      L'attuale fase di transizione tecnologica rappresenta certamente l'occasione per favorire, nel passaggio alla tecnologia digitale terrestre, l'ingresso di nuove realtà imprenditoriali e per trovare nuovi equilibri in un mercato aperto; nondimeno l'attenzione deve essere alta in quanto è possibile che tale situazione possa essere utilizzata per rafforzare gli operatori che oggi dominano il mercato o, quanto meno, per trasferire le attuali posizioni dominanti dall'analogico al digitale.
      La presente proposta di legge si compone di dieci articoli con i quali si intendono introdurre pochi ma incisivi correttivi volti, in particolare, ad assicurare migliori condizioni per favorire con la transizione un nuovo assetto del mercato ed i presupposti per una maggiore qualità del servizio pubblico.
      Con l'articolo 1 viene modificato il termine ultimo per il cosiddetto «switch off», un termine attualmente in scadenza il 31 dicembre 2008, già più volte posticipato, e che il disegno di legge di iniziativa governativa (atto Camera n. 1825) attualmente all'esame della Camera dei deputati sposta al 30 novembre 2012. La proposta di legge individua come congruo e sostenibile il termine del 31 dicembre 2010 (comma 1), che diventa il termine ultimo e inderogabile per la transizione delle reti di trasmissione via etere terrestre dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale. La norma dispone in maniera chiara l'obbligo di separazione societaria degli operatori in ambito nazionale cosiddetti «verticalmente integrati», ovvero tra coloro che forniscono servizi e contenuti e coloro che detengono mezzi e tecnologie per la trasmissione dei segnali (operatori di rete). La concentrazione di risorse economiche e tecnologiche nelle stesse compagini societarie è uno dei fattori che impedisce l'accesso di nuovi operatori; tale misura rappresenta quindi un elemento utile per avere una più efficace applicazione delle norme e tende ad eliminare l'integrazione verticale quanto meno per chi opera in ambito nazionale, mentre per l'emittenza locale si può considerare sufficiente l'obbligo di separazione contabile tra le attività di operatore di rete e quelle di fornitore di contenuti e di servizi.
      All'articolo 1 vengono inoltre previste forme di associazione tra imprese per la gestione comune delle risorse frequenziali in un'ottica di ottimizzazione dell'uso dello spettro elettromagnetico.
      L'articolo 2 ha lo scopo di compensare alcuni limiti che erano già emersi con l'entrata in vigore della «legge Gasparri» a causa dell'introduzione del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) e che attualmente si ritrovano anche nel testo unico. L'articolo 2, pertanto, introduce nell'articolo 43 del testo unico, nel titolo dedicato alle norme a tutela della concorrenza e del mercato, limiti ai ricavi complessivi del settore televisivo composti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti all'erario, da pubblicità, da proventi da convenzioni e da ricavi di offerte televisive a pagamento. Tale previsione consente di evitare altre soluzioni, attualmente oggetto di proposte anche governative, che possono interferire eccessivamente con gli equilibri di mercato incidendo solo su alcuni operatori.
      L'articolo 3 ha la finalità di intervenire sull'uso ottimale della capacità trasmissiva attribuendo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di assicurare in generale l'accesso alla capacità trasmissiva da parte di fornitori di contenuti che non siano collegati o controllati da soggetti verticalmente integrati. In particolare, nella fase di transizione l'allocazione riguarda la capacità trasmissiva ceduta progressivamente dagli operatori in posizione dominante a condizioni eque e trasparenti, ferma restando la titolarità del diritto di uso delle frequenze in capo agli stessi operatori dominanti. In sede di allocazione di tale capacità trasmissiva sono comunque fatte salve quote di riserva a favore dell'emittenza locale.
      L'articolo 4 è finalizzato a favorire lo sviluppo dell'emittenza locale già destinataria di una serie di disposizioni per il ruolo di valorizzazione e di promozione
 

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delle culture regionali e locali che l'emittenza locale assolve e per il rischio che, in assenza di misure di promozione, le emittenti locali possano essere fagocitate dagli operatori dominanti dell'emittenza nazionale.
      Il comma 2 dello stesso articolo 4 prevede che i contributi in favore delle emittenti televisive locali siano assegnati in maniera tale che essi siano fruibili solo per investimenti in infrastrutture, al fine di evitare misure di sostegno che non siano dirette allo sviluppo del sistema.
      L'articolo 5 tocca il delicato tema della rilevazione degli indici di ascolto. Secondo la normativa vigente è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che cura la rilevazione degli indici e ne verifica la correttezza metodologica. Nonostante la delicatezza di tale funzione, non appare coerente immaginare che possa essere la stessa Autorità a provvedere alla rilevazione per gli elevati costi che dovrebbe sostenere e i complessi oneri organizzativi. Appare pertanto possibile mantenere un ruolo di controllo su organismi che effettuano tali funzioni come l'Auditel (società a responsabilità limitata il cui capitale è suddiviso in parti uguali tra la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, l'emittenza privata, nazionale e locale, e l'UPA - Utenti di pubblicità associati, che rappresenta le imprese che investono in pubblicità). Tali organismi devono però rispondere a requisiti anche di composizione definiti dalla stessa Autorità che deve anche promuovere, attraverso tavoli tecnici, procedure per assicurare il rigore metodologico e l'uniformità nelle rilevazioni a garanzia della scientificità e della rappresentatività delle rilevazioni condotte con metodo statistico. La disposizione prevede, inoltre, che alla stregua della normativa vigente in materia di sondaggi diffusi sui mezzi di comunicazione di massa, anche per i dati relativi all'ascolto debbano essere resi noti i metodi utilizzati attraverso una nota informativa che esponga un set di informazioni recanti elementi identificativi e di qualificazione della rilevazione effettuata.
      L'articolo 6 introduce una misura relativa al censimento delle infrastrutture con lo scopo di fornire maggiori elementi per impostare le future strategie. L'obbligo per gli operatori di rete di depositare presso il Ministero delle comunicazioni gli schemi completi delle loro reti e l'elenco delle frequenze a qualunque titolo utilizzate consente di acquisire elementi conoscitivi per contrastare l'accaparramento indiscriminato di risorse fatto allo scopo di bloccare i concorrenti.
      L'articolo 7 detta specifiche sanzioni per la violazione delle disposizioni a tutela della concorrenza introdotte con l'articolo 2 della proposta di legge, relativo ai limiti ai ricavi complessivi nel settore radiotelevisivo. In caso di inottemperanza agli ordini dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni conseguenti al superamento dei limiti, si prevede, previo espletamento delle procedure di accertamento previste con regolamento dell'Autorità stessa ai sensi dell'articolo 51 del testo unico, una sanzione amministrativa pecuniaria piuttosto incisiva, che arriva fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio. In caso di persistenza nella violazione sono previste ulteriori sanzioni che vanno dalla sospensione delle attività fino alla revoca del titolo abilitativo.
      Con l'articolo 8 viene radicalmente modificato l'assetto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, che ancora oggi non ha trovato una dimensione efficace. Viene soppresso il complesso delle norme che disciplinano l'iter di dismissione della RAI delineato dalla «legge Gasparri», il cui esito, del tutto eventuale, è ancora lontano dal poter essere conseguito. Restano peraltro forti i dubbi sull'effettiva risposta del mercato ad un'offerta pubblica di vendita, stante i vincoli posti dall'articolo 21, comma 5, della «legge Gasparri» (divieto di detenere oltre l'1 per cento di azioni con diritto di voto e divieto di stipulare patti intesi a coordinare il diritto di voto tra soci che posseggano oltre il 2 per cento delle azioni). Peraltro, anche nel caso di alienazione resterebbe una situazione confusa per la sovrapposizione di attività commerciali finanziate con la raccolta pubblicitaria e di attività relative al servizio pubblico finanziate con il canone,
 

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per le quali non appare sufficiente l'obbligo di separazione contabile secondo lo schema ripartito in tre aggregati. Si tratta di normative non efficaci e di complessa applicazione: con l'intervento in oggetto si propone una netta separazione societaria attraverso la scissione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa in due società con obblighi di servizio pubblico interamente finanziate dal canone (RAI-2 e RAI-3) e una società commerciale finanziata attraverso la raccolta pubblicitaria, di cui si prevede la privatizzazione completa (RAI-1). Una soluzione simile a quella adottata in Francia nel 1987 quando, a seguito della riforma del settore radiotelevisivo, il canale TF1, ossia un intero ramo d'azienda della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, venne quotato in borsa, posto sul mercato e interamente privatizzato.
      L'articolo 9 assicura che nelle more dell'alienazione la società RAI-1 possa continuare a fruire di una quota del finanziamento pubblico.
      L'articolo 10, infine, introduce una importante novità prevedendo un meccanismo per finanziare, attraverso una quota riservata del canone di abbonamento, la diffusione di programmi che garantiscono il servizio pubblico radiotelevisivo erogati da soggetti diversi dalla società concessionaria del servizio pubblico attraverso ulteriori contratti di servizio. La norma precisa finalità, contenuti e obblighi e ha lo scopo di stimolare una produzione di qualità attingendo direttamente al mercato. In tale ottica, la proposta di legge prevede che i programmi finanziati da tali contratti abbiano un «contenuto di particolare valore» e siano rispondenti a precisi criteri. Naturalmente l'utilizzo delle risorse impone obblighi, controlli e adempimenti, come il deposito per la conservazione negli archivi storici televisivi dei programmi finanziati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale delle reti di trasmissione via etere terrestre).

      1. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro il 31 dicembre 2010.
      2. Dal 1o gennaio 2011, e comunque a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive, i soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che svolgono anche attività di operatore di rete sono tenuti alla separazione societaria.
      3. Al fine di ottimizzare l'uso dello spettro elettromagnetico nella fase di transizione alla tecnologia digitale, la presente legge promuove forme di associazione tra imprese o iniziative analoghe per la gestione comune delle risorse frequenziali.

Art. 2.
(Limiti ai ricavi complessivi del settore televisivo).

      1. Al comma 5 dell'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «commi 7, 8, 9,» ovunque ricorrano, è inserita la seguente: «9-bis,».
      2. Al comma 9 dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle

 

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comunicazioni e i limiti di cui al comma 9-bis».
      3. Dopo il comma 9 dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

      «9-bis. I soggetti destinatari di autorizzazioni o di concessioni televisive in ambito nazionale anche per il servizio pubblico non possono, né direttamente né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 30 per cento dei ricavi complessivi del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnica analogica e digitale, via satellite e via cavo, derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità, da proventi da convenzioni e da ricavi derivanti da offerte televisive a pagamento».

Art. 3.
(Disposizioni in materia di capacità trasmissiva).

      1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura l'allocazione della capacità trasmissiva e assicura l'accesso alla medesima da parte di soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che non siano collegati o controllati da soggetti che svolgono sia attività di operatore di rete sia attività di fornitura di contenuti.
      2. Per le finalità di cui al comma 1 e sulla base delle procedure definite con i decreti di cui al comma 4, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ferma restando la titolarità del diritto di uso delle frequenze, dispone per ciascun operatore in posizione dominante la progressiva cessione di quote crescenti di capacità trasmissiva fino al raggiungimento di una quota non superiore al 20 per cento della capacità trasmissiva totale entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre

 

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il termine del 31 dicembre 2010 fissato per il passaggio alla tecnologia digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1.
      3. La capacità trasmissiva ceduta dagli operatori dominanti ai sensi del comma 2 è allocata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in modo trasparente e non discriminatorio sulla base delle richieste dei fornitori di contenuti e di servizi nonché di considerazioni di interesse pubblico, fatte salve quote di riserva a favore dell'emittenza locale.
      4. Con uno o più decreti emanati dal Ministro delle comunicazioni, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono definite le procedure per l'attuazione del presente articolo.

Art. 4.
(Disposizioni in materia di emittenza locale).

      1. Nelle more dell'adozione del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le frequenze che si rendono disponibili sono cedute in via prioritaria a soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito locale sulla base di condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie che tengono conto della dimensione d'impresa e della qualità della programmazione.
      2. I contributi a favore delle emittenti televisive locali previsti dall'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni, sono assegnati per il sostegno degli investimenti destinati all'ammodernamento, all'ampliamento e alla realizzazione di infrastrutture per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale e per la costituzione di consorzi tra emittenti per la gestione comune di risorse tecniche e frequenziali.

 

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Art. 5.
(Rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione).

      1. L'attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione costituisce un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione. Nel settore radiofonico e televisivo essa è svolta tenendo conto delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti.
      2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nello svolgimento delle competenze ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249, istituisce un comitato tecnico in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con i soggetti che effettuano attività di rilevazione degli indici di ascolto del settore televisivo per assicurare l'uniformità e la correttezza dei metodi di campionamento e di rilevazione dei dati. Nell'esercizio delle medesime competenze, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni favorisce, altresì, forme di partecipazione allargata di soggetti indipendenti negli organi amministrativi e tecnici dei soggetti che effettuano le rilevazioni degli indici di ascolto del settore televisivo e stabilisce i contenuti delle note informative di cui al comma 3.
      3. I risultati delle rilevazioni degli indici di ascolto del settore televisivo possono essere diffusi soltanto se corredati da una nota informativa sui metodi di campionamento e di rilevazione dei dati utilizzati ai sensi del comma 2.

Art. 6.
(Catasto delle infrastrutture).

      1. Il repertorio dei siti previsti dal Piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terreste in tecnica digitale, di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 399/03/CONS del

 

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12 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004, è integrato con i dati relativi a tutti gli impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi televisivi agli utenti.
      2. Ai fini di cui al comma 1 gli operatori di reti televisive sono tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla registrazione degli schemi completi delle reti e delle frequenze a qualunque titolo o utilizzate con le modalità e secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni. La mancata registrazione nel termine previsto dal primo periodo comporta l'automatica decadenza dal titolo abilitante per l'esercizio delle attività di gestione della rete.

Art. 7.
(Sanzioni).

      1. In caso di inottemperanza agli ordini dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la violazione delle disposizioni del comma 9-bis dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, la medesima Autorità, con le procedure stabilite con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione effettuata.
      2. Qualora la violazione sia nuovamente accertata successivamente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone, nei confronti del soggetto esercente l'emittente televisiva o del fornitore di contenuti, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni

 

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e, nei casi più gravi, per un periodo non superiore a sei mesi.
      3. Se la violazione delle disposizioni comunque persiste successivamente alla sospensione disposta ai sensi del comma 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la revoca del titolo abilitativo, informandone il Ministero delle comunicazioni.

Art. 8.
(Dismissione della partecipazione dello Stato nella società RAI-Radiotelevisione italiana Spa).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede alla scissione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa in tre società che assumono, rispettivamente, la denominazione di «RAI-1», «RAI-2» e «RAI-3», controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da una società capogruppo che mantiene la denominazione di «società RAI radiotelevisione italiana Spa». A ciascuna delle società RAI-1, RAI-2 e RAI-3, indipendentemente dall'assetto societario, sono assegnate in uso le frequenze rientranti nella disponibilità della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa che, al momento della scissione, sono da essa utilizzate per la trasmissione dei programmi contraddistinti rispettivamente dai marchi editoriali «Rai Uno», «Rai Due» e «Rai Tre».
      2. La società RAI-2, il cui capitale è interamente di proprietà della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è dedicata esclusivamente all'erogazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e ad essa non si applica quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
      3. La società RAI-3, di proprietà della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e il cui capitale può essere acquisito dalle regioni nel limite stabilito dal comma 7 del presente articolo, eroga attività di servizio

 

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pubblico generale radiotelevisivo secondo le modalità stabilite nei contratti regionali di servizio ed è finanziata dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni.
      4. La società RAI-1 è costituita nella forma della società per azioni e opera sul mercato alle stesse condizioni degli altri operatori commerciali.
      5. Entro quattro mesi dalla data di costituzione della società RAI-1 è avviato il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella medesima società, come risultante dall'operazione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e ai relativi regolamenti di attuazione, nonché al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. Con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma.
      6. Ai fini del comma 5 del presente articolo, non possono essere alienate quote a soggetti che risultano in posizione dominante ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, o a soggetti che a seguito dell'acquisizione eccedano i limiti posti dal medesimo articolo 43.
      7. Entro quattro mesi dalla data di costituzione della società RAI-3 è avviato il procedimento di offerta alle regioni di una quota della partecipazione nella medesima società, nel limite del 40 per cento delle azioni.
      8. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono abrogati.
 

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Art. 9.
(Utilizzo del finanziamento pubblico radiotelevisivo).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:

      «3-bis. Dalla data di costituzione della società RAI-1 i ricavi del canone di abbonamento stabilito ai sensi del comma 3 sono destinati per i due terzi a finanziare i costi sostenuti dalla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo di cui al citato comma 3 e per un terzo a sostenere i costi per l'attività della stessa società RAI-1 nelle more del completamento del processo di dimissione della partecipazione dello Stato nella società».

Art. 10.
(Nuove disposizioni in materia radiotelevisiva).

      1. Dopo l'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 47-bis. - (Contratti di servizio per la produzione e per la diffusione di programmi nell'ambito del servizio pubblico generale radiotelevisivo). - 1. Completato il processo di alienazione della società RAI-1 di cui all'articolo 47, comma 3-bis, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2010 fissato per il passaggio alla tecnologia digitale, un decimo dei ricavi derivanti dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, è destinato al finanziamento di programmi che garantiscono il servizio pubblico generale radiotelevisivo secondo i contratti di cui al comma 2.
      2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 45, possono essere stipulati ulteriori contratti di servizio tra il

 

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Ministero e soggetti diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi del medesimo comma 1 dell'articolo 45. I contratti di cui al precedente periodo non possono essere stipulati da soggetti che conseguono, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ricavi superiori al 10 per cento dei ricavi complessivi del settore televisivo nazionale di cui al comma 9-bis dell'articolo 43. Nei contratti stipulati ai sensi del presente comma sono previste clausole penali e risolutive per i casi di violazione degli obblighi ivi definiti.
      3. I programmi finanziati ai sensi del comma 1 sono diffusi in chiaro in ambito nazionale e non possono subire interruzioni pubblicitarie né essere sponsorizzati. Essi hanno contenuti rispondenti ai seguenti criteri:

          a) arricchimento del contenuto educativo della programmazione, con particolare riferimento a quella rivolta ad un pubblico in età scolare o prescolare, che tiene conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

          b) rafforzamento del pluralismo informativo attraverso informazione e approfondimento dei fatti e delle notizie relativi al contesto socio-economico, culturale e politico nazionale;

          c) promozione dell'identità culturale nazionale ed europea.

      4. L'Autorità provvede alla verifica dell'adempimento dei compiti definiti nei contratti di servizio con le modalità stabilite dai commi da 1 a 6 dell'articolo 48, procedendo, a seconda della gravità dell'inadempimento, all'irrogazione delle penali previste dal contratto o alla risoluzione del contratto medesimo.
      5. Il Ministro delle comunicazioni, sentita l'Autorità e acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, stabilisce con proprio decreto i criteri, le modalità di riparto nonché i meccanismi di controllo per l'impiego

 

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delle risorse destinate al finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da assegnare a soggetti diversi dalla società concessionaria della fornitura del servizio, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 7 e dei princìpi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione.
      6. I programmi finanziati ai sensi del comma 1 sono resi disponibili alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico radiotelevisivo ai fini della loro conservazione negli archivi storici e televisivi».


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