Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2432

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2432



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato BOATO

Modifiche agli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione, in materia di iniziativa economica, espropriazione per pubblica utilità e riserva dell'esercizio di imprese di preminente interesse generale

Presentata il 22 marzo 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale, che modifica gli articoli 41, 42, 43 della Costituzione, intende aggiornare i princìpi della Costituzione in materia economica, in ordine all'iniziativa economica privata, al regime della proprietà e in materia di deroghe ai princìpi sanciti dall'articolo 41, ritenendo tuttavia i suoi equilibri sostanziali del tutto adeguati ai princìpi fondamentali di libertà affermati nei diversi trattati europei, ribaditi nella normativa comunitaria vigente, riconosciuti e rafforzati nel progetto di Costituzione europea che il Parlamento italiano, nella XIV legislatura, ha ratificato (legge 7 aprile 2005, n. 57).
      I princìpi fondamentali del progetto di Costituzione europea, in materia economica, si distinguono nella ricerca delle condizioni di equilibrio e concorrenzialità e di tutela sociale entro le quali i diritti individuali possono e devono essere esercitati.
      I princìpi, affermati nella presente proposta di legge costituzionale, secondo cui l'iniziativa economica privata non debba avere luogo in conflitto con la libera concorrenza, o che possa essere orientata nelle condizioni poste dalla legge a fini sociali, così come l'attribuzione allo Stato della possibilità di esercitare l'iniziativa economica in via sussidiaria, disciplinano l'attività economica, contemperando le garanzie a tutela della libertà di mercato e della concorrenzialità fra i soggetti economici che vi operano e il riconoscimento della funzione sociale dell'attività economica.
      La riforma costituzionale degli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione non ha fondamento, dunque, nel fatto che le attuali
 

Pag. 2

disposizioni costituzionali siano inadeguate rispetto ai princìpi comunitari, quanto piuttosto nella necessità che tale revisione adegui in forme esplicite le norme costituzionali in materia economica a tali princìpi e a quelli che la giurisprudenza costituzionale ha affermato in relazione alle mutate condizioni storiche, politiche e sociali.
      Conseguentemente la presente proposta di modifica della Costituzione economica, in particolare per i profili evidenziati all'articolo 41, in ordine al principio di sussidiarietà, deve essere definita in un ambito di omogeneità e unitarietà dei princìpi costituzionali e, sotto questo profilo, riconoscendo che i princìpi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione costituiscono un limite, seppure non esplicito, allo stesso potere di revisione costituzionale.
      Ambito più generale sotto il profilo costituzionale di tale riforma è, infatti, costituito dai riferimenti essenziali alla tutela dei diritti dell'uomo, all'articolo 2, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»; al principio di uguaglianza sostanziale, all'articolo 3, secondo comma; al diritto al lavoro, all'articolo 4; nonché al principio della sovranità popolare e al principio autonomistico, all'articolo 5.
      Per tali ragioni, nelle precedenti come nell'attuale legislatura, non si ritiene possibile alcuna revisione costituzionale che acceda a princìpi dogmaticamente ispirati ad un'ideologia liberista. Le modifiche proposte introducono in Costituzione forme di tutela più intense con la previsione esplicita della tutela della concorrenza e, nel contempo, attraverso la salvaguardia del principio della regolazione dell'economia di mercato, superando la concezione di un mercato che si autoregola, al fine appunto di adeguare esplicitamente il testo costituzionale ai princìpi della giurisprudenza costituzionale e dell'ordinamento comunitario.
      D'altra parte le norme contenute negli articoli 41, 42 e 43 della nostra Costituzione hanno il rango di norme costituzionali in quasi tutte le Costituzioni europee.
      Ciò che si propone è un approccio equilibrato e riformatore già sostenuto dal proponente, nella XIII legislatura, nel confronto nella Commissione parlamentare per le riforme costituzionali e soprattutto come relatore nella Commissione Affari costituzionali, prima di rassegnare le dimissioni dinanzi alle posizioni ideologiche contrapposte che impedirono un'intesa positiva con un'inopportuna riproposizione di posizioni precostituite. Posizioni del tutto antitetiche alle ragioni profonde che, in quella fase, ispirarono in sede europea e mondiale, con la crisi geopolitica della contrapposizione fra i blocchi, il confronto di pensiero e le legislazioni in materia economica: ad esempio, in Italia la normativa in materia di tutela della concorrenza e del mercato (legge 10 ottobre 1990, n. 287), che la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 439 del 1991) ha ritenuto attuativa dell'articolo 41 della Costituzione.
      All'articolo 1 della presente proposta di legge costituzionale si modifica l'articolo 41 della Costituzione, con esplicito riferimento a che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi «in contrasto con la libera concorrenza» e affermando che «Lo Stato esercita l'iniziativa economica in via sussidiaria». All'articolo 2 si modifica il terzo comma dell'articolo 42, riconoscendo il principio di equità dell'indennizzo previsto nel caso in cui la proprietà privata sia espropriata per «motivi d'interesse generale», mentre tale principio è esteso, all'articolo 3 della presente proposta di legge costituzionale, alle fattispecie previste dall'articolo 43 della Costituzione.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

      «Non può svolgersi in contrasto con la libera concorrenza e l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
      La legge pone le condizioni perché l'attività economica privata possa essere indirizzata a fini sociali.
      Lo Stato esercita l'iniziativa economica in via sussidiaria».

Art. 2.

      1. Il terzo comma dell'articolo 42 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge e salvo equo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale».

Art. 3.

      1. L'articolo 43 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 43. - A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo equo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia ed abbiano carattere di preminente interesse generale».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su