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PDL 2404

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2404



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno dei brevetti

Presentata il 15 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il campo della ricerca è estremamente vasto sia per la specificità dei temi, che per i livelli di approfondimento.
      La presente proposta di legge ha l'intento di regolamentare quella parte della ricerca che sfugge alle catalogazioni e che spesso si disperde in una serie di disillusioni per i ricercatori e di mancata attuazione di quanto da essi proposto, con indubbio spreco di risorse relativo al tempo impegnato per i lavori, per la loro realizzazione o, quanto meno, per la creazione di prototipi e la mancata utilizzazione da parte delle società di quanto inventato.
      Nella fattispecie, per ricerca intendo specificamente quella parte dello studio, spesso isolato, raramente in équipe, di soggetti che, attraverso una serie di elaborazioni mentali, riescono a proporre soluzioni interessanti e importanti; sono espressione di ciò le continue innovazioni che quotidianamente rinnovano il patrimonio culturale e tecnologico della società e che troviamo in un susseguirsi di proposte e di offerte. Gli uffici brevetti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dove sono depositati i brevetti per invenzioni e per modello di utilità, evidenziano come in Italia sia relativamente basso il numero dei brevetti depositati. Occorre quindi incoraggiare questo tipo di ricerca, quella definibile «povera», quella dei singoli artigiani, della gente comune che con una pur modesta dose di inventiva riesce a trasmettere il valore dell'impegno e della creatività che, se adeguatamente monitorati e presi nella giusta considerazione da idonei strumenti, possono rappresentare una fonte di progresso talvolta insuperabile.
 

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      Le invenzioni sono certamente lo strato iniziale della scala dei livelli della ricerca ma anche il suo punto di arrivo, la linfa vitale della ricerca stessa. Se manca un coordinamento, un sistema di relazione e di correlazione che sintetizza ciò che viene proposto con quello che può essere realizzato, è vanificata gran parte delle potenzialità creative di un Paese.
      Lo Stato può partecipare ad un programma di monitoraggio, proposta, supporto e realizzazione di quanto da altri elaborato attraverso un apposito osservatorio sullo stato dell'arte in tema di brevetti, invenzioni, marchi e modelli di utilità.
      La presente proposta di legge prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale che, di intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, potrà svolgere una serie di attività mirate alla conoscenza del fenomeno, al suo coordinamento, al coinvolgimento delle aziende di produzione ed al sostegno giuridico, legale, tecnico e scientifico dei soggetti proponenti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno dei brevetti).

      1. È istituito l'Osservatorio nazionale per il sostegno dei brevetti, di seguito denominato «Osservatorio», che svolge funzioni di interesse generale per l'incentivazione e per lo sviluppo del sistema della ricerca.
      2. L'Osservatorio ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 2.
(Attribuzioni).

      1. L'Osservatorio svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi della ricerca in generale nonché di sostegno e di incentivazione alla ricerca per sostenere l'attività di ricercatori singoli e associati. Sono definiti ricercatori, ai fini della presente legge, gli inventori e i soggetti che, in vario modo, propongono prodotti dell'ingegno.
      2. All'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si provvede attraverso l'utilizzo di un fondo speciale appositamente istituito e alimentato ai sensi dell'articolo 13.
      3. Il fondo speciale è gestito dal consiglio dell'Osservatorio di cui all'articolo 7.
      4. Il consiglio attua le finalità di cui al comma 1:

          a) mediante l'utilizzazione del 60 per cento delle disponibilità del fondo speciale calcolato sulle entrate nette dell'anno precedente relative a:

              1) contributi o totale presa in carico delle spese per la realizzazione di prototipi;

 

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              2) contributi o totale presa in carico delle spese per l'estensione all'estero dei brevetti italiani;

          b) mediante l'utilizzazione del 20 per cento della disponibilità del fondo speciale calcolato sulle entrate nette dell'anno precedente:

              1) per sovvenzioni a riviste e a giornali specializzati in materia di invenzioni e di brevetti;

              2) per sovvenzioni a singoli inventori, previa richiesta attestante validi programmi di lavoro.

          c) attraverso l'utilizzo della restante disponibilità a copertura delle spese inerenti l'attività dell'Osservatorio e delle relative spese di rappresentanza.

      5. Le decisioni del consiglio sono definitive e immediatamente operative.
      6. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Osservatorio può promuovere, realizzare e gestire strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, di altri soggetti pubblici e privati, di organismi anche associativi, di enti, consorzi e società. Può altresì costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.
      7. L'Osservatorio può:

          a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra ricercatori e tra ricercatori e imprese;

          b) predisporre e promuovere contratti tipo tra ricercatori e imprese;

          c) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti.

      8. L'Osservatorio si può costituire parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro la tutela del diritto ai brevetti.
      9. L'Osservatorio può formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle

 

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questioni che comunque interessano i ricercatori.

Art. 3.
(Potestà statutaria).

      1. In conformità ai princìpi della presente legge, all'Osservatorio è riconosciuta potestà statutaria. Lo statuto disciplina:

          a) l'ordinamento e l'organizzazione dell'Osservatorio;

          b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi:

          c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;

          d) le forme di partecipazione.

      2. Lo statuto è deliberato dal consiglio dell'Osservatorio con il voto dei due terzi dei componenti ed è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Art. 4.
(Vigilanza).

      1. La vigilanza sull'attività dell'Osservatorio spetta al Ministro dello sviluppo economico, che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale sulle attività dell'Osservatorio stesso, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati.
      2. Le delibere dell'Osservatorio di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della dotazione complessiva del personale nonché quelle di variazione del bilancio preventivo e di costituzione di aziende speciali sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.
      3. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta giorni per le delibere di variazione del bilancio preventivo, il Ministro dello sviluppo economico non ne

 

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dispone, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità ovvero il rinvio all'Osservatorio per il riesame.
      4. Le delibere riesaminate dall'Osservatorio ai sensi del comma 3 sono soggette unicamente al controllo di legittimità, limitatamente alle parti modificate.

Art. 5.
(Registro dei ricercatori).

      1. È istituito presso l'Osservatorio l'ufficio del registro dei ricercatori.
      2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro dei ricercatori in conformità alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale della sede dell'Osservatorio.
      3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente dell'Osservatorio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
      4. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo modalità informatiche, del registro dei ricercatori nonché il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutti i ricercatori iscritti, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
      5. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo è attuato entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo, che devono prevedere, in particolare:

          a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro dei ricercatori

 

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con il Bollettino ufficiale dei ricercatori;

          b) il rilascio, anche per corrispondenza o per via telematica, a chiunque ne fa richiesta, di certificati di iscrizione nel registro dei ricercatori, nonché copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti l'iscrizione o il deposito nel medesimo registro, in conformità alle norme vigenti in materia.

      7. Ai fini dell'istituzione del registro dei ricercatori, l'Osservatorio provvede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione nel registro dei ricercatori.
      8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6.

Art. 6.
(Organi).

      1. Sono organi dell'Osservatorio:

          a) il consiglio;

          b) la giunta;

          c) il presidente;

          d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.
(Consiglio).

      1. Il consiglio dell'Osservatorio è costituito da nove membri, di cui cinque designati dal Ministro dello sviluppo economico in rappresentanza delle sezioni di cui al comma 2, due designati dai ricercatori tra gli iscritti al relativo registro e due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di enti di ricerca in possesso della personalità giuridica.
      2. I consiglieri designati dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi del comma 1, sono nominati in rappresentanza

 

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delle seguenti sezioni dell'Osservatorio:

          a) sezione invenzioni industriali e modelli di utilità;

          b) sezione modelli ornamentali;

          c) sezione nuove varietà vegetali;

          d) sezione topografie di prodotti e di semiconduttori;

          e) sezione prodotti medicinali e fitosanitari.

      3. Il consiglio dura in carica cinque anni.
      4. Il consiglio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

          a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;

          b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti dell'Osservatorio;

          c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività dell'Osservatorio;

          d) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni nonché il conto consuntivo;

          e) determina l'utilizzo del fondo speciale di cui all'articolo 2;

          f) stabilisce gli emolumenti per i componenti degli organi dell'Osservatorio, in conformità ai criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

      5. Il consiglio è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
      6. Il consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni, entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo ed entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo. Il consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richiedono il presidente e la giunta o almeno un terzo dei componenti

 

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del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
      7. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
      8. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
      9. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze del consiglio.

Art. 8.
(Giunta).

      1. La giunta è l'organo esecutivo dell'Osservatorio ed è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque. Dei suddetti membri almeno due devono essere eletti in rappresentanza dei ricercatori. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo dei membri della giunta medesima.
      2. La giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.
      3. La giunta nomina tra i suoi membri un vice presidente che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
      4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno tre membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
      5. La giunta, oltre a predisporre, ai fini dell'approvazione da parte del consiglio, il bilancio preventivo e le relative variazioni nonché il conto consuntivo:

          a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione

 

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e la carriera del personale, da disporre su proposta del segretario generale di cui all'articolo 10, ai sensi di quanto previsto dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione;

          b) delibera sulla partecipazione dell'Osservatorio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali nonché sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;

          c) delibera l'istituzione di uffici distaccati.

      6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientra nelle competenze riservate al consiglio o al presidente.
      7. La giunta delibera altresì in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
      8. Le riunioni della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
      9. Le deliberazioni della giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
      10. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze della giunta.

Art. 9.
(Presidente)

      1. Il presidente dell'Osservatorio è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora

 

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nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro sei mesi dalla data di adozione del decreto si procede al rinnovo degli organi.
      2. Il presidente rappresenta l'Osservatorio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui all'articolo 4. In tale caso gli atti sono sottoposti alla giunta stessa per la ratifica nella prima riunione successiva.
      3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e può essere rieletto una sola volta.

Art. 10.
(Segretario generale)

      1. Al segretario generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti in materia, competono le funzioni di vertice dell'amministrazione dell'Osservatorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il segretario generale sovrintende altresì al personale dell'Osservatorio.
      2. Il segretario generale, su designazione della giunta, è nominato dal Ministro dello sviluppo economico tra gli iscritti in un apposito elenco.
      3. Nell'elenco di cui al comma 2 possono essere iscritti, a domanda:

          a) i dirigenti di altre amministrazioni o enti pubblici in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4;

 

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          b) i soggetti in possesso del diploma di laurea o titolo equivalente in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e, comunque, dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 4.

      4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 e per la tenuta dell'elenco medesimo.
      5. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere all'ampliamento della pianta organica qualora un proprio dirigente sia nominato segretario generale.

Art. 11.
(Collegio dei revisori dei conti).

      1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente, dal presidente della giunta della regione ove ha sede l'Osservatorio, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da due membri supplenti. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti. Il collegio nomina al proprio interno il presidente.
      2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.
      3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Osservatorio.
      4. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge e alle relative norme di attuazione, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Osservatorio

 

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e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla giunta. Il collegio dei revisori dei conti redige altresì una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni.
      5. Nelle relazioni di cui al comma 4, il collegio dei revisori dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
      6. I revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
      7. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 12.
(Scioglimenti degli organi).

      1. Gli organi dell'Osservatorio sono sciolti con decreto del Ministro dello sviluppo economico:

          a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico;

          b) quando non ne può essere assicurato il normale funzionamento;

          c) quando non è approvato nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo;

          d) nel caso di mancata elezione del presidente ai sensi dell'articolo 9, comma 1.

      2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, decorso il termine entro il quale il bilancio preventivo o il conto consuntivo deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo progetto, il Ministro dello sviluppo economico nomina, con il decreto di cui al citato

 

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comma 1, un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tale caso, e comunque quando il consiglio non ha approvato nei termini il progetto di bilancio preventivo o di conto consuntivo predisposto dalla giunta, il Ministro dello sviluppo economico assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la relativa approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del consiglio.

Art. 13.
(Finanziamento dell'Osservatorio)

      1. Al finanziamento dell'Osservatorio si provvede mediante:

          a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale incentivo alla ricerca e come corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;

          b) il diritto annuale determinato ai sensi dei commi 3 e 4;

          c) una percentuale sui diritti di sfruttamento dei brevetti ai sensi del comma 5;

          d) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi nonché i proventi di natura patrimoniale;

          e) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni dell'Osservatorio;

          f) i diritti di segreteria sull'attività certificata svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

          g) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;

          h) entrate e contributi diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti.

      2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera f) del comma 1

 

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sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.
      3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina e aggiorna, con proprio decreto, da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la misura del diritto annuale dovuto all'Osservatorio da parte di ogni ricercatore, applicato secondo le modalità di cui al comma 4, gli importi minimi e massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 20 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei princìpi e dei procedimenti stabiliti dalla legislazione vigente in materia.
      4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:

          a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che l'Osservatorio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle attribuzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2;

          b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza dell'Osservatorio nell'espletamento delle funzioni amministrative;

          c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i ricercatori iscritti nel relativo registro;

          d) l'importo di tali diritti è applicato in misura ridotta nel primo biennio di attuazione della presente legge.

      5. Coloro che usufruiscono dei contributi del fondo speciale di cui all'articolo 2 sono tenuti a corrispondere al fondo stesso:

          a) il 10 per cento dei proventi netti derivanti dallo sfruttamento del brevetto per il periodo di validità dello stesso se il

 

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contributo percepito è inferiore al 30 per cento delle spese ipotizzate per la realizzazione del prototipo;

          b) il 20 per cento dei proventi netti derivanti dallo sfruttamento del brevetto per il periodo di validità dello stesso se il contributo percepito è superiore al 30 per cento, ma inferiore al 60 per cento delle spese ipotizzate per la realizzazione del prototipo;

          c) il 30 per cento dei proventi netti derivanti dallo sfruttamento del brevetto per il periodo di validità dello stesso se il contributo percepito è stato superiore al 60 per cento, ma inferiore all'80 per cento delle spese ipotizzate per la realizzazione del prototipo;

          d) il 50 per cento di tutti i proventi netti dallo sfruttamento del brevetto per tutto il periodo di validità dello stesso se il contributo percepito è stato superiore all'80 per cento delle spese ipotizzate per la realizzazione del prototipo.

      6. Le modalità di corresponsione delle somme di cui al comma 5 sono stabilite con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere del consiglio dell'Osservatorio.

Art. 14.
(Personale dell'Osservatorio).

      1. Al personale dell'Osservatorio si applicano le disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 15.
(Disposizioni in materia di responsabilità).

      1. Per gli amministratori e per i dipendenti dell'Osservatorio si osservano le disposizioni

 

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vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
      2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti dell'Osservatorio è personale e non si estende agli eredi.

Art. 16.
(Disposizioni finali e transitorie).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, le norme statutarie sono deliberate dalla giunta dell'Osservatorio e sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.


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