|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 2391 |
a) con l'entrata in vigore del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, il ruolo degli assistenti universitari si è trasformato in un ruolo ad esaurimento e da quella data, soprattutto nelle facoltà umanistiche, sono stati utilizzati come assistenti i tecnici laureati. L'articolo 7 della citata legge n. 1255 del 1961 prevede che gli assistenti ordinari possano essere inquadrati, a domanda, nel
b) il passaggio nel ruolo degli assistenti ordinari riguarderebbe soltanto una minoranza dei tecnici laureati e precisamente quella parte di essi per la quale è stata ufficialmente riconosciuta l'attività didattica e scientifica svolta e risultante, dunque, dagli atti delle singole facoltà. Nessun paventato «svuotamento» della categoria, allora, né alterazioni nella vita degli istituti, giacché gli eventuali aventi diritto hanno di fatto svolto mansioni proprie dei docenti;
c) l'immissione dei tecnici laureati nel ruolo degli assistenti non avverrebbe ope legis, ma in virtù della dichiarazione della facoltà in merito alla attività didattica e scientifica svolta (requisito indispensabile per l'ammissione ai giudizi di idoneità a professore associato); essa rappresenterebbe l'equo riconoscimento del lavoro svolto, e ciò in pieno accordo con la legge sulle qualifiche funzionali (legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 2).
Un'ultima valutazione vale la pena di fare, anche se basata su presupposti più umani che giuridici. In virtù dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i tecnici laureati che non superino il giudizio di idoneità a professore associato sarebbero l'unica categoria, fra gli aspiranti all'associazione, che dovrebbe modificare da un giorno all'altro, la propria condizione lavorativa.
La presente proposta di legge, già presentata nelle precedenti legislature, è suffragata e confermata nei contenuti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 16 febbraio 1991, sicché, nella sostanza, si tratterebbe semplicemente di recepire, come di dovere, tale sentenza.
In considerazione di tutto ciò e, soprattutto, in riferimento alla volontà già espressa in merito anche da altre forze politiche, si raccomanda l'approvazione di questa proposta di legge con la valutazione ultima, ma non per questo secondaria, che la sua approvazione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. I tecnici laureati in servizio, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso del riconoscimento dell'attività didattica da loro svolta e risultante agli atti delle singole facoltà di appartenenza, sono collocati in soprannumero nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari delle università.
2. Il passaggio nel ruolo degli assistenti ordinari, di cui al comma 1, è disposto a domanda dell'interessato, da presentare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I posti lasciati liberi dai tecnici laureati sono soppressi.
|