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PDL 1127

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1127



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARDINI

Disposizioni contro la pratica e lo sfruttamento della prostituzione

Presentata il 14 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno della prostituzione è una realtà che non decresce (nonostante l'intensificarsi degli interventi repressivi da parte delle Forze dell'ordine) e che si snoda trasversalmente in gran parte del territorio nazionale. Una realtà che è manifesta, sotto gli occhi di tutti, ma che nasconde gravi situazioni di sfruttamento, di violenza, di costrizione e di riduzione in schiavitù. Secondo recenti stime, le persone che praticano la prostituzione in Italia sono oltre 70 mila; di queste, due terzi sono stranieri e lavorano sulla strada. In sostanza, da quando venne approvata la legge 20 febbraio 1958, n. 75, la cosiddetta «legge Merlin», il fenomeno della prostituzione ha assunto modalità diverse di manifestazione nel contesto sociale, aumentando sicuramente in termini di diffusione. Infatti, pur permanendo le antiche motivazioni di ordine economico, culturale e morale che spingono moltissime donne alla mercificazione del proprio corpo, si sono dovuti registrare, in questi ultimi anni, anche l'aumento imponente della prostituzione maschile e di quella dei transessuali e la vera e propria tratta, per scopi sessuali, dei giovani e delle giovani extracomunitarie.
      Le nostre città, nelle ore notturne, hanno assunto l'aspetto di vere e proprie case di prostituzione all'aperto, dove si percepiscono chiaramente i segni della violenza, della criminalità e dello sfruttamento. E tutto ciò sembra essere tollerato e fatalmente accettato in una sorta di totale impotenza da parte delle istituzioni.
      È giunto il momento di provvedere a modificare la legge n. 75 del 1958 per dare una risposta a questo preoccupante fenomeno che sta dilagando e che, oltre a determinare un incremento della diffusione di malattie a trasmissione sessuale, reca impresso il segno dello sfruttamento, della
 

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corruzione e della violenza, troppo spesso rivolti anche nei confronti dei minori.
      Le proposte volte a riaprire le case chiuse non possono essere prese in considerazione, restando validi i presupposti che nel lontano 1958 indussero il legislatore alla loro chiusura. Si tratta, oggi, di promuovere una iniziativa legislativa che combatta seriamente la prostituzione attraverso norme di tipo repressivo. Repressione che, oltre a perseguire e punire veramente lo sfruttamento, impedisca non solo a chi pratica la prostituzione, ma anche ai clienti che la alimentano, il perpetuarsi dello spettacolo degradante «della strada» con tutte le problematiche ad esso connesse. È necessario non solo punire l'adescamento (soliciting), ma anche chi, attraverso il cosiddetto «kerb crawling», utilizza a propri fini sessuali il dramma morale e sociale di chi si prostituisce. Necessario appare anche un intervento dello Stato per recuperare chi è dedito alla prostituzione attraverso programmi di riabilitazione, di inserimento lavorativo, di sostegno psicologico e sociale, utili a far cambiare lo stile di vita di chi, nella propria disperata solitudine, pur volendo, non riesce a modificarlo. Si è convinti che il problema della prostituzione non sia facilmente risolvibile per i complessi aspetti che sono insiti nella cultura di una società priva di valori e sempre più tendente all'edonismo. Ma proprio per questo lo Stato deve dare un forte segnale di condanna soprattutto per rispetto delle giovani generazioni che, in maniera diretta o indiretta, sono maggiormente coinvolte in questo fenomeno.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Prostituzione, libertinaggio, favoreggiamento).

      1. Sono vietati l'esercizio della prostituzione e qualsiasi atto di libertinaggio prodromico alla prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico.
      2. È vietata ogni attività che favorisce o agevola la prostituzione.

Art. 2.
(Sfruttamento).

      1. È punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 2.000 euro a 50.000 euro, fatte salve in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del codice penale e la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici:

          a) chiunque abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi forma o denominazione, di locali pubblici dove si esercita la prostituzione, o comunque li controlli, li diriga, li amministri ovvero partecipi alla proprietà, all'esercizio, alla direzione o all'amministrazione;

          b) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione;

          c) chiunque induca o favorisca l'esercizio della prostituzione di una persona o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o a qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

          d) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato, o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si adoperi per agevolarne la partenza;

          e) chiunque svolga un'attività in associazioni e organizzazioni nazionali o

 

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estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle citate organizzazioni o associazioni;

          f) chiunque in qualsiasi altro modo favorisca la prostituzione altrui o ne tragga un profitto.

      2. Nei casi previsti dalla lettera a) del comma 1, oltre alle sanzioni previste dalla presente legge, è revocata l'eventuale licenza di esercizio; in caso di recidiva, può essere ordinata, altresì, la chiusura definitiva dell'esercizio.

Art. 3.
(Aggravanti).

      1. La pena prevista per i delitti di cui all'articolo 2 è raddoppiata:

          a) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno ovvero se comporta prestazioni soggette ad atti di crudeltà;

          b) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il coniuge o il convivente, il fratello, la sorella, il padre o la madre adottivi o il tutore;

          c) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione o di istruzione, di vigilanza o di custodia;

          d) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 4.
(Adescamento e norme di sicurezza sanitaria).

      1. Sono punite con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 1.000 euro a 10.000 euro le persone:

          a) che in luogo pubblico o aperto al pubblico offrono servizi di prostituzione o invitano al libertinaggio;

 

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          b) che in luogo pubblico o aperto al pubblico dimostrano di rendersi disponibili ai servizi di prostituzione o agli inviti al libertinaggio.

      2. Le persone di cui al comma 1, colte in flagranza di reato, sono accompagnate all'ufficio di pubblica sicurezza, sottoposte a immediato accertamento sanitario e denunciate all'autorità giudiziaria.
      3. I soggetti che, dopo essere stati sottoposti ad accertamento sanitario, risultano affetti da patologia a trasmissione sessuale che comporti pericolo per la salute collettiva sono sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio da attuare nei servizi pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

Art. 5.
(Interventi di recupero).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove interventi diretti alle persone che manifestano la volontà di cessare l'attività della prostituzione attraverso:

          a) programmi di istruzione, di formazione professionale e di inserimento lavorativo;

          b) programmi di sostegno economico, sociale e psicologico;

          c) programmi di recupero sociale in alternativa alle misure di detenzione.

Art. 6.
(Risanamento sociale e urbano).

      1. Le autorità di pubblica sicurezza adottano, di intesa con il comune interessato, misure di salvaguardia e di risanamento sociale e urbano sottoponendo le aree interessate dal fenomeno della prostituzione a precise e adeguate prescrizioni.


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