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PDL 2480

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2480



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dei trasporti
(BIANCHI)

e dal ministro dell'interno
(AMATO)

di concerto con il ministro della giustizia
(MASTELLA)

e con il ministro delle infrastrutture
(DI PIETRO)

Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale

Presentato il 29 marzo 2007


      

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Onorevoli Deputati! - Gli obiettivi in materia di sicurezza stradale dipendono, con diversa ma comunque significativa incidenza, da vari fattori la cui individuazione consente di delineare le principali linee di intervento della regolazione.
      In linea di principio, si può ritenere che i fattori determinanti in materia di sicurezza della circolazione siano almeno:

          a) i comportamenti delle persone;

          b) la qualità dei veicoli;

          c) la qualità delle infrastrutture stradali;

          d) la quantità di veicoli in circolazione in rapporto alla consistenza delle infrastrutture stradali.

      Nel rispetto dell'ordinamento comunitario e tenendo conto delle prerogative regionali, le principali linee di intervento della regolazione dovranno pertanto riguardare, sotto i diversi aspetti rilevanti, almeno:

          a) i conducenti;

          b) i veicoli;

          c) le infrastrutture;

          d) il riequilibrio modale a favore del trasporto per ferrovia, per mare o per via navigabile;

          e) il trasporto pubblico.

 

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      Il presente disegno di legge rappresenta un primo, urgente intervento su uno dei fattori determinanti in materia di sicurezza stradale, vale a dire i comportamenti delle persone, con particolare riferimento ai conducenti.

      L'articolo 1 modifica l'articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di limitazioni alla guida. È stato abrogato il comma 1 relativo a limitazioni alla guida di motocicli, in quanto ormai disapplicato in ragione del recepimento nel nostro ordinamento della normativa comunitaria in materia, e in specie della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991.
      In materia di neo-patentati, ai quali la patente sia stata rilasciata a decorrere dal 1o giugno 2007, è stata introdotta un'ulteriore limitazione alla guida, relativa alla potenza specifica dei veicoli, riferita alla tara, che non può essere superiore a 60 kW/t. Da tale limitazione sono esclusi i conducenti di veicoli autorizzati ai sensi dell'articolo 188 del codice della strada al servizio di persona invalida, sempre che questa si trovi sul veicolo. Il termine è stato indicato lasciando un ragionevole lasso di tempo per l'adeguamento dell'utenza.

      L'articolo 2 modifica l'articolo 142 del codice della strada in materia di velocità dei veicoli.
      L'eccesso di velocità è causa di circa il 13 per cento degli incidenti stradali riconducibili alla condotta del conducente; soprattutto, una velocità esorbitante aggrava le conseguenze di tutti gli incidenti, qualunque sia la causa che li ha determinati.
      Inoltre, sulla base dei dati relativi alle violazioni accertate anche al di fuori del contesto infortunistico, si può osservare che tale comportamento ha carattere diffuso e generalizzato. L'elevatissima frequenza di tali violazioni induce a ritenere che le sanzioni previste e i relativi controlli non rappresentino per gli utenti della strada efficaci deterrenti. Si ritiene, pertanto, che solo l'adeguamento delle sanzioni e il ricorso a moderne tecnologie di controllo remoto possano consentire una significativa inversione di tendenza.
      Il citato articolo 142 è stato perciò modificato prevedendo un mirato incremento sia delle sanzioni pecuniarie sia della durata della sospensione della patente e una più graduale modulazione in funzione dell'eccesso di velocità accertato, stabilendo:

          a) la rimodulazione delle fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito (dalle attuali tre fasce, si passa a quattro fasce, con sanzioni più pesanti per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite);

          b) la possibilità di impiegare, come fonti di prova, anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto predeterminato, come, peraltro, già accade con gli strumenti di controllo del pedaggio autostradale;

          c) un significativo incremento della sanzione accessoria per l'ipotesi di recidiva nel biennio con il superamento del limite di oltre 40 km/h e la possibilità di revoca della patente in caso di recidiva nelle violazioni che determinano il superamento del limite di oltre 60 km/h.

      Si segnala a questo proposito - con riguardo al complesso delle novelle contenute nel presente disegno di legge - che gli originari importi delle sanzioni, indicati nel decreto legislativo n. 285 del 1992, sono stati oggetto di aggiornamento biennale, secondo quanto stabilito dall'articolo 195, commi 3 e 3-bis, del medesimo decreto legislativo, da ultimo con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, 29 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2006. Poiché gli adeguamenti sono operati in forma sintetica e non mediante espresse modificazioni testuali, nelle novelle proposte si è fatto riferimento agli originari importi (oppure a quelli stabiliti da successive

 

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specifiche novelle incidenti sui singoli articoli del codice della strada): deve avvertirsi tuttavia che l'effettivo incremento delle sanzioni, proposto dal presente disegno di legge, viene ad incidere sostanzialmente sugli importi attualmente vigenti, così come determinati dai decreti ministeriali che hanno disposto i richiamati aggiornamenti.
      L'articolo 3 modifica l'articolo 173 del codice della strada in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida.
      L'articolo 173, comma 2, prevede il divieto, per il conducente, «di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore», ma consente l'utilizzo di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie e purché per il loro funzionamento non debba usare le mani.
      Finalità della norma risulta, pertanto, l'innalzamento del livello di attenzione del conducente attraverso il divieto di usare qualsiasi apparecchio che distragga dalla guida o possa impegnare anche una sola mano.
      Il comportamento di chi utilizza il cellulare durante la guida è molto pericoloso soprattutto perché per comporre il numero, trovare il numero stesso nella rubrica o leggere eventuali messaggi in arrivo occorre distogliere l'attenzione dalla strada con effetti molto gravi. La condotta illecita, peraltro, nonostante le numerose campagne di prevenzione e di controllo svolte dalle Forze di polizia, non accenna a diminuire di frequenza.
      A fronte di tale pericolosità, la vigente formulazione del citato articolo 173 non prevede un trattamento sanzionatorio adeguato e realmente dissuasivo. Si è perciò previsto di adeguare le sanzioni pecuniarie, aumentandone l'importo, e di introdurre la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, sia pure di durata limitata.

      L'articolo 4 modifica taluni articoli del codice della strada al fine di colpire taluni comportamenti che sono da considerare particolarmente indicativi di «diseducazione stradale» e che assumono una particolare incidenza nel rapporto tra comportamento e rischio per la sicurezza.
      I commi 1 e 3 modificano gli articoli 174 e 178 del codice della strada, in tema, rispettivamente, di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose e di periodi di riposo e di guida dei conducenti tenuti all'osservanza di tali periodi, nonché alla corretta tenuta e conservazione dei relativi documenti (libretti individuali di controllo, estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio). Si è inteso disciplinare, con una sanzione amministrativa più grave di quella attualmente prevista, i seguenti comportamenti:

          a) il superamento del periodo di guida o l'inosservanza di quello di pausa o di riposo;

          b) l'essere sprovvisto dei documenti su indicati, ovvero l'averli contraffatti.

      Si tratta di comportamenti particolarmente pericolosi, giacché è evidente che l'inosservanza di tali periodi si risolve in un potenziale rischio per la sicura circolazione del conducente stesso e degli altri utenti della strada.
      In perfetto parallelismo tra i due citati articoli 174 e 178, dunque, si è provveduto a inasprire le sanzioni amministrative accessorie e ad aumentare il punteggio decurtabile che, invero, era attualmente assolutamente modesto: gli attuali 2 punti sono stati portati a 10.
      Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, dalla data di entrata in vigore della disciplina applicativa in materia di carta di qualificazione del conducente, tali punti verranno a essere decurtati da tale documento di abilitazione professionale alla guida.
      In tale novero di fattispecie più gravi è stata inserita anche la previsione di cui agli attuali commi 7 dell'articolo 174 e 4 dell'articolo 178, relativa all'alterazione dei documenti in parola: è sembrato che tale ipotesi - denotando un particolare e grave elemento psicologico - meritasse di

 

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essere sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria più grave e con una maggiore decurtazione di punti dalla patente.
      Nel comma 7 dell'articolo 174 e nel comma 4 dell'articolo 178 residua, pertanto, la fattispecie di chi non abbia con sé ovvero tenga in modo incompleto i documenti de quibus: ipotesi per la quale è rimasta invariata la sanzione amministrativa pecuniaria, ma per la quale si è comunque prevista la decurtazione di 5 punti dalla patente, a fronte dell'attuale previsione di 1 solo punto.
      L'intento è evidentemente quello di motivare la categoria professionale interessata, e in definitiva le stesse aziende esercenti l'autotrasporto, a una maggiore osservanza delle richiamate disposizioni, chiaramente finalizzate alla tutela dell'incolumità dei conducenti e degli altri utenti della strada.
      Il comma 2 dell'articolo 4 in esame modifica il sistema delle sanzioni amministrative previste per l'ipotesi di violazione del disposto dell'articolo 176 del codice della strada in relazione al comportamento di chi, in autostrada o sulle strade extraurbane principali, inverta il senso di marcia e attraversi lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorra la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito.
      Tale comportamento, sanzionato ai sensi del comma 19 dell'articolo 176 del codice della strada con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.754 a euro 7.018, ai sensi del comma 22 era, altresì, punito con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo da sei a ventiquattro mesi: sanzione che - seppur incisiva - è stata ritenuta ancora inadeguata a fronte della assoluta ed elevatissima pericolosità del comportamento da punire.
      Si è ritenuto, pertanto, opportuno, a fine di massima disincentivazione da comportamenti di guida tanto sconsiderati e pericolosi, prevedere la sanzione della revoca della patente: invero la gravità di siffatta condotta lascia un ragionevole margine di presunzione di inidoneità del soggetto responsabile alla guida di veicoli.
      Infine, nel comma 4 dell'articolo 4 del presente provvedimento si è intervenuti ad apportare le modifiche alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del codice della strada, in conformità a quanto sopra esposto.
      Si è provveduto, inoltre, a inasprire la sanzione di decurtazione del punteggio prevista per l'ipotesi di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 in materia di comportamento dei conducenti di autoveicoli in prossimità, rispettivamente, di attraversamenti pedonali non regolati da agenti o da semafori ovvero su strade sprovviste di attraversamenti pedonali o, infine, qualora si accinga all'attraversamento persona invalida o con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile.
      Per la violazione dei comportamenti descritti dalle citate disposizioni si è prevista la decurtazione di 8 punti (a fronte degli attuali 5) per le ipotesi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 191 del codice della strada, ritenute più gravi, e di 4 punti per l'ipotesi di cui al comma 2 del medesimo articolo 191.
      È stato eliminato il riferimento al comma 4 dell'articolo 191 del codice della strada nella tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis, atteso che tale comma contiene una prescrizione sanzionatoria e non comportamentale.
      È stata sostituita nella tabella del punteggio la parte relativa all'articolo 142 in tema di violazione dei limiti di velocità, adeguando al maggior rigore sanzionatorio la previsione di decurtazione di punti connessa alla violazione di cui al comma 8 dell'articolo 142 in argomento (superamento del limite di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h), che passa da 2 a 5 punti, mentre all'ipotesi già prevista di decurtazione di 10 punti per la fattispecie punita dal comma 9 dell'articolo 142 è stata aggiunta anche l'ipotesi sanzionata dal
 

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comma 9-bis introdotto dal provvedimento in commento.

      L'articolo 5 modifica gli articoli 186 e 187 del codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti.
      In Italia, oltre a un milione di soggetti affetti da alcolismo, vi sono almeno tre milioni di bevitori eccessivi, la cui età media va rapidamente diminuendo; non meno preoccupanti sono i dati relativi all'uso di sostanze stupefacenti, secondo i quali soprattutto i più giovani stanno acquisendo l'abitudine di unificare in un solo contesto l'assunzione di droghe - soprattutto cocaina - e alcol.
      La proposta di modifica degli articoli 186 e 187 costituisce una risposta immediata e incisiva per contrastare il gravissimo fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti, che secondo stime dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e della Società italiana di alcologia determina almeno il 30 per cento degli incidenti gravi che si verificano nel nostro Paese.
      La nuova norma interviene soprattutto sull'impianto sanzionatorio dei reati di guida in stato di ebbrezza e di alterazione a seguito di uso di sostanze stupefacenti (articoli 186 e 187), che non risulta più adeguato alla reale gravità del fenomeno e che, perciò, non svolge più un'efficace azione deterrente. Per avere l'esatta dimensione di tale inadeguatezza, basti pensare che tali comportamenti, che compromettono in modo molto grave la sicurezza stradale, sono oggi puniti dal nostro ordinamento assai meno pesantemente di chi abbandona un animale sulla strada, anche quando tale condotta non abbia costituito pericolo per i terzi.
      La modifica proposta consente, altresì, di completare e dare maggiore incisività agli interventi normativi precedenti (avvenuti nel 2002 e nel 2003), che avevano previsto la possibilità di effettuare accertamenti preliminari a campione su tutti i conducenti e su conducenti coinvolti in incidenti stradali e che hanno permesso l'incremento del numero dei controlli compiuti dalle Forze di polizia.

I. Adeguamento delle sanzioni.

      L'intervento proposto:

          a) adegua le sanzioni penali alla reale gravità del fenomeno, aumentando la durata delle pene detentive e l'entità di quelle pecuniarie;

          b) distingue, graduandone le sanzioni, le violazioni solo potenzialmente pericolose da quelle oggettivamente più gravi. Infatti:

              1) le pene detentive e quelle pecuniarie sono aumentate quando l'illecito è accertato a seguito di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto. Il verificarsi di un sinistro stradale correlato alla condotta di guida del conducente in stato di ebbrezza o in condizioni psico-fisiche alterate, infatti, manifesta una reale e maggiore pericolosità della condotta stessa che, in ossequio al generale principio di gradualità delle pene, richiede una sanzione più grave. Si è ritenuto, infatti, che la sanzione proporzionale, non solo alla condotta ma anche agli effetti concreti che essa determina (cioè l'incidente stradale), possa essere espressiva di un meccanismo di adeguamento automatico della risposta punitiva al «danno» obiettivo provocato dall'illecito e rappresenti, perciò, un più efficace strumento sanzionatorio. L'aggravamento di pena è previsto anche nel caso in cui dall'incidente non siano derivate conseguenze per le persone, poiché, spesso, a fronte di una così pericolosa condotta di guida, non si verificano gravi conseguenze per le persone solo per il concomitante effetto di altri fattori che, tuttavia, non sono assolutamente collegati al comportamento del conducente. È in ogni caso fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i reati di lesioni personali o di omicidio colposo conseguenti all'incidente stradale;

              2) la durata del periodo di sospensione della patente di guida è stata aumentata,

 

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affinché possa essere adeguata alla gravità della condotta, soprattutto se rapportata ad altri illeciti puniti dal codice della strada in cui, a fronte di condotte oggettivamente meno pericolose, si prevede una durata della sospensione della patente molto più lunga;

              3) tra i casi di revoca della patente di guida connessi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti viene previsto il caso del conducente recidivo nelle violazioni nel corso di un biennio: si ritiene che tale comportamento renda manifesta una situazione più grave, probabilmente correlata all'abituale eccesso di alcol o di uso di stupefacenti;

          c) attribuisce al tribunale la competenza a giudicare dei reati in argomento, perché solo quel giudice può consentire una migliore valutazione della personalità del reo e l'applicazione concreta di misure detentive, indispensabili per dare all'intera normativa un reale effetto deterrente, soprattutto a fronte della condotta di alcolisti o di assuntori abituali di stupefacenti.

II. Fermo amministrativo del veicolo.

      Quando il tasso alcolico nel sangue non è superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), oltre alle pene sopraindicate, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo con il quale è stata commessa la violazione. La procedura di esecuzione di tale sanzione è definita dal nuovo articolo 224-ter che richiama, in quanto compatibile, quella prevista dall'articolo 214 per gli illeciti amministrativi. La nuova norma teorizza la sussistenza del rapporto di strumentalità tra la circolazione del veicolo e la guida in stato di ebbrezza e richiede necessariamente il coinvolgimento del suo proprietario sulla base del presupposto che questi, nel momento in cui consente l'uso del veicolo da parte di un terzo, assume automaticamente i rischi che dalla circolazione derivano, ivi compresi quelli relativi all'applicazione delle sanzioni accessorie. Il proprietario, quindi, deve valutare l'affidabilità del soggetto al quale consente di circolare con il proprio veicolo, e non può sottrarsi alle conseguenze di questo giudizio se lo stesso si riveli errato. La sanzione non trova applicazione nel caso in cui il proprietario provi che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà.

III. Confisca del veicolo.

      Quando il tasso alcolico nel sangue è superiore a 1,5 g/l, oltre alle pene detentive e a quelle pecuniarie sopraindicate, è prevista la confisca del veicolo; un tasso alcoolemico così elevato, infatti, costituisce sicuro indice di una rilevante pericolosità della condotta del conducente, che ha una propensione all'incidente stradale molto più elevata di un conducente sobrio.
      Analoga misura è disposta in ogni caso in cui il conducente guidi in condizioni psico-fisiche alterate dopo aver assunto stupefacenti; in tale caso, diversamente dalla guida in stato di ebbrezza alcolica, la misura è disposta senza aver riferimento ad una soglia limite di sostanza presente nel sangue, in quanto, anche per l'estrema varietà delle sostanze stupefacenti e per il loro diverso effetto sul conducente, non è possibile stabilire con certezza quale quantità di sostanza ha minore pericolosità. Del resto, diversamente dall'alcol, il cui uso moderato è consentito, l'ordinamento vieta l'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope alla guida, senza fare distinzione in funzione della quantità e della qualità delle sostanze stesse.
      La confisca obbligatoria del veicolo può dimostrarsi assai efficace sotto il profilo della deterrenza, come accade per la violazione di altre norme di comportamento del codice della strada (ad esempio, per i veicoli impegnati in gare clandestine di velocità e, limitatamente a ciclomotori e motocicli, come conseguenza della commissione di reati sulla strada). La confisca, infatti, tende a prevenire la commissione di nuovi reati attraverso il veicolo che, viceversa, restando nella disponibilità del

 

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reo, mantiene viva l'idea e l'attrattiva verso i reati stessi.
      Per evitare che la misura possa colpire ingiustamente il proprietario del veicolo estraneo al reato, si prevede che, in tali casi, in luogo della confisca sia disposto il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tempo adeguatamente lungo. Tale sanzione amministrativa, realizzata in alternativa alla confisca, ha la funzione di responsabilizzare il proprietario nell'affidamento del proprio veicolo. Naturalmente, secondo le disposizioni dell'articolo 214, non può trovare applicazione neanche la sanzione accessoria del fermo se la circolazione del veicolo, appartenente a persona estranea al reato, sia avvenuta contro la sua volontà.

IV. Ritiro cautelare della patente in attesa dell'esito degli accertamenti sanitari.

      L'accertamento dello stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti richiede necessariamente l'effettuazione di esami di laboratorio, spesso molto complessi, i cui tempi non sono sempre compatibili con le esigenze di accertamento dei reati correlati alla conduzione di veicoli in stato di alterazione.
      In tali circostanze, quando l'esito degli accertamenti sanitari effettuati sul conducente non è immediatamente disponibile, allo scopo di evitare che una persona in evidente stato di alterazione psico-fisica possa continuare a condurre veicoli, creando grave pregiudizio per la sicurezza stradale, si è previsto che gli organi di polizia stradale che hanno accompagnato il conducente presso una struttura sanitaria per effettuare gli esami necessari all'accertamento dello stato di alterazione possano disporre il ritiro della patente di guida del conducente fino all'esito degli accertamenti. La misura cautelare del ritiro, per la cui procedura di applicazione si rinvia all'articolo 216, può essere disposta solo quando lo stato di alterazione è manifestamente evidente per la presenza di documentati sintomi e per l'esito positivo di precedenti accertamenti qualitativi di screening.
      La stessa procedura si è previsto sia applicabile anche in caso di ebbrezza alcolica su persone coinvolte in incidenti stradali e ricoverate in strutture ospedaliere, visto che, in tali casi, non è sempre possibile accertare lo stato di ebbrezza con l'ausilio di etilometri, ma è necessario il ricorso a esami di laboratorio su campioni ematici prelevati in occasione del ricovero.

V. Depenalizzazione del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.

      Il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento finalizzato alla verifica dell'eventuale stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di stupefacenti è stato depenalizzato perché l'allarme sociale prodotto da tale condotta è molto più ridotto rispetto a quello del reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione sotto l'effetto di stupefacenti, con i quali, peraltro, l'illecito rifiuto può comunque concorrere se lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l'ausilio di strumenti.
      Conformemente ai princìpi ispiratori di analoghi interventi di depenalizzazione, che mirano a limitare la rilevanza penale alle sole violazioni connotate da reale gravità, trasformando in illeciti amministrativi quelle inidonee a ledere beni costituzionalmente significativi o socialmente rilevanti, la depenalizzazione prefigurata appare destinata a determinare significativi effetti deflattivi.
      Nel rinunciare alla minaccia della pena si è ritenuto comunque necessario costruire un sistema amministrativo dotato di reale efficacia dissuasiva, valorizzando, a tal fine, lo strumento delle sanzioni accessorie e conferendo alla sanzione amministrativa pecuniaria un elevato ammontare, tale da renderla adeguatamente proporzionata all'illecito, anche allo scopo di evitare che, attraverso tale condotta, i conducenti possano eludere gli effetti delle altre disposizioni e agevolmente sottrarsi

 

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al rigore delle sanzioni penali per i reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione da uso di stupefacenti di cui agli articoli 186 e 187.
      Perciò, accanto alla sanzione pecuniaria, si è prevista l'applicazione della sospensione della patente e del fermo amministrativo del veicolo con una durata uguale a quella prevista per le corrispondenti sanzioni irrogate a seguito di condanna per i reati sopraindicati.

      Con la disposizione di cui all'articolo 6 si intende predisporre uno strumento teso a fornire al legislatore futuro gli strumenti di carattere tecnico in base ai quali procedere ad aggiornare gli elementi normativi delle fattispecie di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, come modificati dall'articolo 5 del presente provvedimento. In particolare, sulla scorta degli orientamenti normativi che stanno emergendo a livello comunitario, occorre fornire le basi per aggiornare le disposizioni in esame in ordine agli effetti che possono interessare particolari categorie di soggetti, come i neo-patentati: in proposito, se già a livello di disciplina anche sanzionatoria amministrativa la normativa del codice, in specie come modificata dal presente disegno di legge, prevede una particolare disciplina per tale categoria, la disposizione in esame prevede l'unica strada allo stato tecnicamente perseguibile per il futuro adeguamento delle norme di rilevanza penale alle esigenze di prevenzione di categorie di conducenti oggetto di peculiare tutela.

      L'articolo 7 introduce il nuovo articolo 218-bis del codice della strada, in materia di misure di intervento sui provvedimenti sanzionatori accessori nei riguardi dei conducenti definiti neo-patentati, nonché modifiche all'articolo 128 del codice della strada in tema di revisione di patente, e in specie con riferimento a coloro che siano minori di diciotto anni e che si siano resi responsabili di una violazione di norme del codice della strada dalla quale consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
      Secondo le statistiche dell'ISTAT, le classi di età più penalizzate sono quelle relative ai primi anni successivi al conseguimento della patente; anzi, dopo circa due anni, i giovani conducenti divengono ancora più imprudenti ed eccessivamente fiduciosi nelle proprie abilità.
      Sulla base di tali indicazioni, la nuova disposizione dell'articolo 218-bis prevede un adeguato correttivo nell'applicazione delle sanzioni accessorie che, come già accade per la patente a punti, consente di prevedere un maggior rigore per le violazioni commesse dai neo-patentati.
      Il periodo di riferimento (che di seguito sarà definito «di osservazione») è stato individuato nei tre anni successivi al conseguimento della patente, visto che, come si è detto, dopo il primo biennio i neo-patentati, acquistando una certa sicurezza nella guida, divengono ancora più pericolosi.
      Il periodo di osservazione è stato correlato al rilascio della patente di categoria B, visto che tale patente è propedeutica per il conseguimento delle patenti di categoria superiore. Per i titolari di patente A, invece, il periodo di osservazione è stato previsto solo se non sono titolari di patente di categoria B o superiore.
      Nel periodo di osservazione la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente, che viene irrogata, è raddoppiata. Non si è ritenuto utile, invece, un inasprimento delle sanzioni pecuniarie, visto che, nella maggior parte dei casi, queste graverebbero solo sulle famiglie d'origine, in cui i giovani sempre più a lungo permangono, senza un reale effetto deterrente.
      Nel contempo, con riferimento ai minori di diciotto anni titolari di patente A, si è tenuto conto che per effetto delle disposizioni dell'articolo 2 del codice civile, il minore non può essere assoggettato a sanzioni perché incapace di agire. Mentre delle sanzioni amministrative pecuniarie è chiamato a rispondere chi esercita la potestà genitoriale sul minore, nessuna sanzione accessoria può essere irrogata sul titolo di guida del minore.

 

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      Per la loro pericolosità, dovuta anche all'inesperienza nella guida, nei confronti dei conducenti minori che si rendono responsabili di gravi illeciti, al pari degli altri conducenti, appare assolutamente necessario applicare misure interdittive della guida. Per rendere possibile tale operazione, senza derogare al generale principio della capacità di agire sancito dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, la proposta di modifica all'articolo 128 del codice della strada fa leva sullo strumento della revisione della patente, prevedendo che, nelle more della definizione del procedimento, il conducente abbia la patente sospesa cautelarmente a tempo indeterminato. In tal modo la sospensione non avrebbe natura di sanzione, ma di strumento per consentire la verifica dell'idoneità alla guida da parte del conducente minore.

      L'articolo 8 introduce la nuova norma dell'articolo 224-ter del codice della strada necessaria a consentire l'applicazione del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli in conseguenza di reati.
      La previsione normativa in argomento è correlata all'attuazione delle nuove disposizioni degli articoli 186 e 187, che introducono ex novo la sanzione accessoria del fermo amministrativo conseguente ad ipotesi di reato. La norma, inoltre, risolve alcune difficoltà interpretative derivanti dalle disposizioni dell'articolo 213, comma 2-sexies, del codice della strada, introdotto dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successivamente sostituito dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa in tutti i casi in cui, con un ciclomotore o un motociclo, sia commesso un reato.

I. Sanzione accessoria della confisca del veicolo.

      La nuova disposizione, riproducendo la procedura ormai collaudata dell'articolo 223, relativa all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione di patente conseguente alla commissione di reati previsti dal codice della strada, attribuisce al prefetto la competenza in ordine all'applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa, che viene disposta con la sentenza o con il decreto penale di condanna definitivi.
      La procedura di sequestro del veicolo, strumentale all'applicazione della sanzione amministrativa della confisca, è stata modellata in base alla corrispondente procedura prevista in conseguenza della commissione di illeciti amministrativi. Il rinvio alle disposizioni generali dell'articolo 213, sia pure nelle parti compatibili con il procedimento penale, consente, perciò, agli organi di polizia che accertano il reato di procedere immediatamente al sequestro del veicolo e all'affidamento in custodia al proprietario o allo stesso trasgressore, ove possibile, ovvero al deposito presso un custode-acquirente convenzionato. Peraltro, deve evidenziarsi che, nelle ipotesi previste dagli articoli 186, comma 2-bis, e 187, comma 1-bis, del codice della strada, è espressamente disposto che il veicolo sequestrato non possa essere affidato in custodia al trasgressore.

II. Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.

      La procedura per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo, conseguente alla commissione di un illecito penale, è stata modellata sulla base di quella prevista per l'applicazione della corrispondente misura che scaturisce a seguito di illeciti amministrativi. La sanzione, la cui durata è predeterminata, consegue alla sentenza o al decreto penale di condanna per il reato ed è applicata a cura degli organi di polizia dopo che essa è divenuta definitiva, secondo le procedure determinate dall'articolo 214 del codice della strada, in quanto compatibili.

 

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      Come per la misura del sequestro, si è previsto che l'organo di polizia che ha accertato il fatto costituente reato possa disporre il fermo provvisorio del veicolo per trenta giorni, quale provvedimento che anticipa il provvedimento definitivo conseguente alla sentenza di condanna.

III. Garanzie difensive.

      Per garantire l'inviolabile diritto alla difesa, avverso la misura cautelare del sequestro e avverso quella del fermo provvisorio si è prevista la possibilità di opposizione al giudice di pace. In tal modo, conferendo al giudice di pace la possibilità di valutare la legittimità della misura con autonomo procedimento di opposizione, si è inteso svincolare la privazione cautelare della possibilità di utilizzo del veicolo dalle sorti del concomitante procedimento penale per il reato dall'accertamento del quale discende l'applicazione delle misure definitive della confisca o del fermo amministrativo.

      L'articolo 9 prevede la possibilità di mutare, ad istanza di parte, la pena detentiva comminata per le ipotesi di reato per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti nella misura alternativa dell'affidamento ai servizi sociali, con indicazione di preferenza per quelli che prestino la loro attività in sostegno di vittime di sinistri stradali o delle loro famiglie. I servizi sociali idonei all'applicazione della disposizione in commento saranno individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, della solidarietà sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive.

      L'articolo 10 introduce obblighi per gli enti titolari o concessionari delle strade. Individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture, le strade a più alto tasso di incidentalità, è fatto obbligo ai predetti enti di provvedere con priorità ad ogni forma di intervento manutentivo, modificativo o di altro genere che possa nell'immediato garantire migliori condizioni di sicurezza nell'utilizzazione delle strade medesime, e conseguentemente ad abbassare il suddetto tasso di incidentalità. Gli interventi in questione dovranno essere posti in essere senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per le stesse finalità, le amministrazioni competenti devono nel brevissimo periodo predisporre interventi di intensificazione dei controlli e migliorativi della segnaletica, e quanto altro possa ritenersi utile od opportuno. Il tutto nelle more della realizzazione degli interventi infrastrutturali di medio-lungo periodo che possano ritenersi utili per la risoluzione di problematiche più complesse.

      L'articolo 11 introduce disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative. È noto che con il citato decreto-legge n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2005, erano state introdotte talune modifiche all'articolo 213 del codice della strada. In specie, il comma 2-sexies aveva introdotto la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore per tutte le ipotesi di violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171: si tratta di norme relative al trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore e sull'uso protettivo del casco sui veicoli a due ruote.
      Tale disposizione è stata ben presto avvertita dall'utenza come sostanzialmente «illegittimamente espropriativa» della proprietà privata. Numerosi sono stati i ricorsi al giudice di pace, taluni dei quali hanno ritenuto di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale.
      Dopo una numerosa serie di emendamenti, presentati nell'iter parlamentare di provvedimenti normativi, finalizzati a rimuovere dall'ordinamento siffatta norma, da ultimo i commi 167 e 168 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,

 

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nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, hanno disposto, tra l'altro, che nelle ipotesi di violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 170 e 171 del codice della strada consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni. Tale periodo diventa di novanta giorni se la stessa infrazione sia stata commessa almeno due volte nel biennio.
      Residua invece la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo in tutti i casi in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che l'autore sia maggiorenne che minorenne. Non è stata approvata, purtroppo, alcuna norma transitoria, la cui opportunità, peraltro, da più parti era stata sostenuta.
      La modifica si rende necessaria a completamento delle novità introdotte dal citato decreto-legge n. 262 del 2006, in ordine al regime sanzionatorio da applicare all'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 3, 170 e 171 del codice della strada. Tale disposizione eviterebbe che, solo per questioni temporali, situazioni analoghe siano valutate in modo diverso. In assenza, infatti, di una espressa previsione al riguardo, considerata l'assenza di una norma generale che preveda l'applicazione anche ai procedimenti sanzionatori amministrativi della disposizione più favorevole, i veicoli sequestrati fino all'entrata in vigore della sopraindicate modifiche devono essere comunque confiscati, nonostante che la nuova disciplina preveda l'applicazione della sanzione accessoria meno afflittiva del fermo amministrativo.
      Naturalmente, conservando il fatto contestato il carattere dell'antigiuridicità, la restituzione è subordinata al pagamento delle spese sostenute per il trasporto e per la custodia del bene a suo tempo sequestrato.

      Si fa presente che non è stata predisposta la relazione tecnica in quanto il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è abrogato;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, rilasciata a decorrere dal 1o giugno 2007, per i primi tre anni dalla data del rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kW/t. Tale limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo»;

          c) al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»;

          d) al comma 5, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da lire centomila a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di velocità dei veicoli).

      1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,

 

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sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature debitamente omologate» sono inserite le seguenti: «, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati»;

          b) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

      «9. Chiunque supera di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.458. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
      9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI»;

          c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

      «11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate»;

          d) il comma 12 è sostituito dal seguente:

      «12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis,

 

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la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida).

      1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.
      3-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Dalla violazione delle disposizioni del comma 2 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di ulteriore violazione nel periodo di due anni, la sospensione è da due a sei mesi».

Art. 4.
(Modifiche in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme di comportamento del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 370 a euro 1.485. È soggetto alla medesima sanzione chiunque altera l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione

 

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delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato»;

          b) al comma 5, le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 370 a euro 1.485»;

          c) al comma 6, le parole: «da lire trentamila a lire centoventimila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 143 a euro 570»;

          d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570».

      2. Al primo periodo del comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «revoca della patente di guida».
      3. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 370 a euro 1.485. È soggetto alla medesima sanzione chiunque altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salvo che il fatto costituisca reato»;

          b) al comma 4, le parole: «o altera» e le parole: «, salvo che il fatto costituisca reato» sono soppresse.

      4. Alla tabella dei punteggi annessa all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 - 2» e «Comma 9 - 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

 

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«Comma 8 - 5» e «Commi 9 e 9-bis - 10»;

          b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 4 - 10», «Comma 5 - 10» e «Comma 7 - 5»;

          c) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 - 10» sono soppresse»;

          d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 3 - 10» e «Comma 4 - 5»;

          e) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 - 5», «Comma 2 - 2» e «Comma 3 - 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 - 8», «Comma 2 - 4» e «Comma 3 - 8» e le parole: «Comma 4 - 3» sono soppresse.

Art. 5.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti).

      1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

      «2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a sei mesi e dell'ammenda da euro 3.000 a euro 12.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del

 

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capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
      2-bis. Qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), l'organo di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in idoneo luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non può essere affidato in custodia al trasgressore. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. In tale ultimo caso, è disposto il fermo amministrativo per un periodo di centottanta giorni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In caso di dissequestro prima della sentenza, il cancelliere del giudice che lo ha disposto, nel termine di quindici giorni, trasmette copia autentica del provvedimento di dissequestro all'organo di polizia competente per territorio rispetto al luogo in cui il veicolo è custodito affinché provveda al fermo amministrativo.
      2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
      2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie e alle misure di sicurezza di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti»;

          b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187»;

 

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          c) al comma 6, le parole: «ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;

          d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000 ad euro 24.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».

      2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

      «1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a sei mesi e dell'ammenda da euro 3.000 a euro 12.000. È fatta salva, in

 

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ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
      1-bis. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 186.
      1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater»;

          b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

      «5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore»;

          c) il comma 7 è abrogato;

 

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          d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

      «8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2-bis».

Art. 6.
(Disposizioni per l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni necessarie per assicurare l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificati dall'articolo 5 della presente legge. Con il medesimo regolamento può essere anche prevista la costituzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di un comitato consultivo tecnico-scientifico per lo studio, l'individuazione e il periodico aggiornamento delle caratteristiche tecnico-operative dei test da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli in conseguenza dell'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, nonché dei parametri di riferimento da porre a base di tale rilevazione.

Art. 7.
(Misure per i neo-patentati e per la revisione della patente di guida).

      1. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

 

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modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 218-bis. - (Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati). - 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive.
      2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione che comporta l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un mese, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B».

      2. All'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «previsti dall'art. 187» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»;

          b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in

 

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un incidente stradale e a suo carico sia stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a due mesi.
      1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida»;

          c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter, è sempre disposta la sospensione della patente a tempo indeterminato fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti ovvero del prefetto. A chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 218».

Art. 8.
(Misure per consentire l'applicazione del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli in conseguenza di reati).

      1. Alla sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 224-bis è aggiunto il seguente:

      «Art. 224-ter. - (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del

 

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fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). - 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.
      2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.
      3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.
      4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.
      5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.
      6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle
 

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condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
      7. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario».

Art. 9.
(Misure alternative alla pena detentiva).

      1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dagli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificati dall'articolo 5 della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, della solidarietà sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive, e preferibilmente esercenti la loro attività nel campo dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

Art. 10.
(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade).

      1. Nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali, sulle strade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture, è fatto obbligo agli enti proprietari e concessionari di provvedere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie

 

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disponibili a legislazione vigente, a immediati interventi di natura manutentiva e modificativa e comunque utili a migliorare la condizione delle strade medesime e necessari a ridurre il rischio connesso alla circolazione su di esse. Su tali strade, le amministrazioni competenti provvedono altresì prioritariamente a interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica e ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria per le medesime finalità.

Art. 11.
(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative).

      1. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

Art. 12.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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