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PDL 2036

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2036



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LONGHI, BARANI, BETTA, BORGHESI, CARTA, GIANNI FARINA, FASCIANI, GOISIS, LOMAGLIO, MARIANI, MARTINELLO, MORRONE, NICCHI, SAMPERI, TUCCI

Modifica all'articolo 23 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di arresto e custodia cautelare dei minori imputati di furto in abitazione e di scippo

Presentata il 6 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 2, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128, introducendo l'articolo 624-bis del codice penale, ha configurato quali autonome fattispecie il furto in appartamento e il cosiddetto «scippo», che in precedenza costituivano due ipotesi di furto aggravato (articolo 624 del codice penale, aggravato ai sensi del numero 1) o del numero 4), seconda parte, del primo comma dell'articolo 625 del codice penale).
      Ai sensi dell'articolo 23 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, la misura cautelare carceraria è applicabile ad un minorenne quando si procede per delitti non colposi puniti con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dai casi predetti la custodia cautelare è applicabile quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e), f), g) e h), del codice di procedura penale (oltre che per il delitto di violenza carnale).
      Poiché l'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, prima della riforma del 2001, conteneva il riferimento al delitto di furto aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 625, primo comma, numero 1) (in abitazione) e numero 4), seconda ipotesi («scippo»), del codice penale, il minorenne autore di un furto in appartamento o di uno scippo e il minorenne autore di un tentato furto in appartamento o di un tentato scippo potevano essere arrestati ove sorpresi in flagranza; e nelle medesime ipotesi poteva
 

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essere emessa a loro carico una misura cautelare in carcere.
      Con l'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128, il legislatore ha modificato anche l'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, togliendo il riferimento al furto in appartamento e allo scippo e collocandolo nella nuova lettera e-bis).
      Non è stato peraltro modificato l'articolo 23 delle citate disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, che continua perciò a fare riferimento alla sola lettera e) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale.
      L'interpretazione ormai accolta tanto dalla Corte costituzionale (ordinanza 24 aprile 2003, n. 137) quanto dalla Corte di cassazione (sezione IV, sentenze 11 febbraio 2003, n. 6581, e 8 marzo 2005, n. 9126) è che il richiamo alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale contenuto nell'articolo 23 delle citate disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 non può ritenersi comprensivo anche delle ipotesi ora collocate nella lettera e-bis), perché in caso contrario si violerebbe il divieto di applicazione analogica di norme penali.
      Per l'effetto di tale interpretazione il minorenne autore di un furto in appartamento o di uno scippo non aggravato da altre circostanze e il minorenne autore di un tentato furto in appartamento o di un tentato scippo non possono essere arrestati in flagranza di reato né sottoposti a misura cautelare in carcere.
      L'arresto e la custodia cautelare sono applicabili solo in caso di furto in appartamento o di scippo consumati ed aggravati da almeno un'altra circostanza. Per il tentato furto in appartamento o il tentato scippo, anche se pluriaggravati, non sono mai applicabili l'arresto in flagranza o la custodia cautelare in carcere, in quanto la pena edittale è inferiore alla soglia dei nove anni richiesta dall'articolo 23 delle citate disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988.
      Si assiste perciò all'ingiustificata differenziazione per cui il minore che abbia tentato di rubare un motorino forzando il lucchetto della catena di sicurezza (articoli 56, 624 e 625, primo comma, numero 2), del codice penale) può essere arrestato e incarcerato, in quanto l'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale contiene il riferimento a tale fattispecie, e non può esserlo invece il minore che abbia tentato di rubare in un'abitazione forzando la porta (articoli 56, 624-bis e 625, primo comma, numero 2), del codice penale).
      Va altresì osservato che in molti casi autori di furti in appartamento e scippi sono minorenni stranieri privi di riferimenti familiari e irregolarmente presenti sul territorio nazionale, per i quali le misure diverse dalla carcerazione risultano non praticabili o non efficaci.
      La situazione descritta deriva dal mancato coordinamento dell'articolo 23 delle citate disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 con le modifiche legislative del 2001; urta con la finalità del legislatore del 2001, espressa chiaramente nei lavori parlamentari, ed evidente nella stesura delle norme, di inasprire il trattamento sanzionatorio del furto in appartamento e dello scippo in quanto ritenuti fenomeni criminosi di particolare gravità e forieri di particolare allarme sociale; appare facilmente sanabile con la modifica legislativa prevista dalla presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 23, comma 1, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, le parole: «previsti dall'articolo 380 comma 2 lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis), f), g) e h), del codice di procedura penale».


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