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PDL 2365

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2365



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RAITI, LEOLUCA ORLANDO, CARDINALE, PALUMBO, BAIAMONTE

Norme per l'istituzione di case da gioco nel territorio della Regione siciliana

Presentata il 14 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende riproporre un'analoga proposta di iniziativa della Regione siciliana presentata alla Camera dei deputati nel 2005. Tale proposta fu approvata quasi all'unanimità dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 269 del 22 febbraio 2005 e presentata dalla medesima Assemblea il 3 marzo 2005 (atto Camera n. 5694, XIV legislatura).
      La proposta mira a promuovere una seria iniziativa per lo sviluppo del turismo nella Regione siciliana attraverso la possibilità di istituire case da gioco nei comuni ad alta vocazione turistica.
      Nel corso degli ultimi anni la Regione si è sempre più affermata nei mercati turistici attirando un crescente flusso di visitatori dalle altre regioni italiane e dai Paesi esteri. Bellezze artistiche, archeologiche e naturali, tradizioni e prodotti enogastronomici fanno della Sicilia un luogo di notevole attrattiva turistica. Tuttavia queste indubbie potenzialità necessitano di una forte azione di sostegno al fine di conquistare ulteriori settori di mercato e contrastare la concorrenza dei Paesi del bacino del Mediterraneo.
      Appare necessario intraprendere ogni utile iniziativa per promuovere lo sviluppo dell'economia e aumentare i livelli occupazionali respingendo, nel contempo, i pregiudizi in base ai quali la presenza di case da gioco nel territorio siciliano andrebbe esclusa per il timore di infiltrazioni criminali.
      Il nostro Paese, in materia di case da gioco e disciplina del gioco d'azzardo, si trova in una situazione di ritardo rispetto agli altri Stati europei. La legislazione
 

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mantiene un generale divieto fondato sugli articoli 718 e seguenti del codice penale, accanto ad un regime speciale in favore di quattro case da gioco attuato attraverso leggi statali che hanno stabilito di volta in volta deroghe, demandando al Ministero dell'interno l'adozione di provvedimenti attuativi finalizzati all'apertura di casinò in relazione a particolari ragioni giustificative.
      La stessa Corte costituzionale, con le sentenze n. 152 del 1985 e n. 291 del 2001, ha evidenziato la necessità che il legislatore statale approvi una normativa organica per disciplinare l'esercizio e la gestione del gioco d'azzardo.
      Probabilmente la deroga al divieto di carattere generale, prevista in favore dei comuni di Venezia, Sanremo, Campione d'Italia e Saint Vincent, poteva, in passato, essere giustificata da particolari esigenze della finanza locale o da ragioni storiche che avevano indotto il legislatore a privilegiare le quattro sedi tradizionalmente più legate al turismo internazionale.
      Oggi, però, le motivazioni del divieto di carattere generale appaiono del tutto superate ed inadeguate sia rispetto alle proporzioni dei flussi turistici verso le località sedi di case da gioco dei Paesi confinanti l'Italia, sia rispetto all'incremento del gioco d'azzardo on-line. Inoltre lo Stato gestisce direttamente o autorizza l'esercizio di giochi e di concorsi a premi assimilabili al gioco d'azzardo. Gli argomenti contro l'apertura di case da gioco fondati su una presunta pericolosità sociale del gioco d'azzardo appaiono nei fatti ormai ampiamente superati.
      Dalle precedenti considerazioni risulta evidente che l'attuale deroga esclusivamente in favore delle case da gioco di Venezia, Campione d'Italia, Saint Vincent e Sanremo si configura ormai come una immotivata discriminazione nei confronti delle altre regioni.
      Appaiono oggi, invece, prevalenti le considerazioni a sostegno dell'opportunità di autorizzare l'apertura di case da gioco in Sicilia, così come anche nelle altre regioni d'Italia, per potere attrarre i cospicui flussi turistici nazionali e internazionali attualmente orientati verso altre località, sedi di case da gioco.
      All'articolo 1 della presente proposta di legge si prevede che il Presidente della Regione, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, possa autorizzare per la durata massima di trent'anni, successivamente rinnovabile, l'apertura di case da gioco nei comuni ad alta vocazione turistica che ne abbiano fatto richiesta.
      Non possono essere sede di casa da gioco i capoluoghi di provincia nonché, nei cinque anni successivi all'adozione del provvedimento, i comuni per i quali sono state adottate le misure previste dall'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente lo scioglimento dei consigli comunali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
      Con successivo decreto del Presidente della Regione siciliana saranno introdotte disposizioni dirette a garantire la tutela dell'ordine pubblico, della moralità e della trasparenza nella gestione amministrativa, nonché a individuare le tipologie di giochi autorizzati.
      L'articolo 3 prevede che la titolarità dell'esercizio della casa da gioco sia attribuita al comune richiedente, che può gestire la struttura direttamente o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico ovvero attraverso una società che l'amministra in regime di concessione.
      In quest'ultimo caso il provvedimento concessorio è soggetto alle prescrizioni individuate all'articolo 4.
      L'articolo 5 prevede che i proventi della gestione della casa da gioco siano attribuiti per il 50 per cento al comune, per il 25 per cento alla provincia e per il 25 per cento alla Regione.
      Gli articoli 6 e 8 disciplinano, rispettivamente, le ipotesi di revoca delle autorizzazioni e le fattispecie di incompatibilità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di case da gioco nei comuni ad alta vocazione turistica della Regione siciliana).

      1. Al fine di garantire al settore turistico condizioni analoghe a quelle di altre regioni italiane e di altri Stati membri dell'Unione europea, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, la Regione siciliana può autorizzare l'apertura di case da gioco nei comuni ad alta vocazione turistica comprovata dalla presenza di strutture adeguate all'accoglimento di rilevanti flussi turistici.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa su richiesta del sindaco del comune interessato, previa deliberazione del consiglio comunale, con decreto del Presidente della Regione siciliana, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
      3. Nella richiesta di cui al comma 2 il sindaco deve indicare la disponibilità di un immobile di interesse storico-artistico o turistico idoneo ad essere sede della casa da gioco.
      4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per la durata massima di trent'anni ed è rinnovabile.
      5. Non possono divenire sede di casa da gioco, ai sensi della presente legge, i comuni capoluogo di provincia e i comuni per i quali sono state adottate le misure previste dall'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei cinque anni successivi all'adozione delle predette misure.

Art. 2.
(Regolamento per la disciplina dell'esercizio di case da gioco nella Regione siciliana).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente

 

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della Regione siciliana, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, adotta, con proprio decreto, il regolamento recante le norme per la disciplina e l'esercizio delle case da gioco nella Regione.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

          a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, prevedendo, in particolare, l'assoluto divieto di accesso alla casa da gioco per i minori e per i militari in servizio;

          b) le specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

          c) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;

          d) le disposizioni relative alla trasparenza della gestione amministrativa e al controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti;

          e) le disposizioni concernenti la concessione della gestione a società a capitale privato o misto; le garanzie per l'appalto e le cauzioni; le qualità morali ed economiche del concessionario e del personale addetto; le modalità di riscossione del canone di concessione e i relativi controlli; le fideiussioni assicurative o bancarie che il concessionario deve prestare a copertura degli impegni assunti; il potere di revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle condizioni previste per il rilascio della concessione medesima senza onere alcuno per la pubblica amministrazione.

Art. 3.
(Esercizio della casa da gioco).

      1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune autorizzato ai sensi dell'articolo 1.
      2. L'esercizio della casa da gioco da parte del comune può essere gestito direttamente o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico, op

 

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pure attraverso una società che lo gestisce in regime di concessione.

Art. 4.
(Concessione).

      1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal comune ai soggetti aggiudicatari della gara pubblica, i quali sottoscrivono la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il comune e i medesimi.
      2. Il soggetto titolare della concessione esercita e gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza della convenzione di cui al comma 1 e non può, salvo espressa autorizzazione del comune, cedere la concessione o delegare ad altri l'esercizio e la gestione, salvo che per i servizi accessori non riguardanti l'attività di gioco di cui comunque rimane del tutto responsabile.
      3. Il soggetto titolare della concessione è tenuto a prevedere la partecipazione nel collegio dei sindaci revisori di un rappresentante nominato dal comune con funzioni di presidente, nonché di altri due membri effettivi, uno nominato dal Ministero dell'interno e uno nominato dalla Regione siciliana.
      4. Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno i soggetti titolari della concessione trasmettono al comune competente, alla Regione siciliana e al Ministero dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco, nonché di ogni attività data in concessione o ad essa connessa, relativo all'anno precedente.
      5. La concessione ha la durata massima di dieci anni e può essere oggetto di uno o più rinnovi della medesima durata.

Art. 5.
(Proventi della gestione della casa da gioco).

      1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

          a) il 50 per cento spetta al comune sede della casa da gioco;

          b) il 25 per cento spetta alla provincia in cui ha sede la casa da gioco;

 

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          c) il 25 per cento spetta alla Regione siciliana.

      2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 è effettuato annualmente dal comune sede della casa da gioco entro venti giorni dalla data di approvazione del bilancio.

Art. 6.
(Revoca dell'autorizzazione).

      1. Il Presidente della Regione siciliana, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2, nonché in caso di turbativa dell'ordine pubblico o della morale pubblica, dispone la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
      2. Ai fini della vigilanza da parte degli agenti o dei funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.
      3. La frequenza della casa da gioco da parte dei cittadini residenti nel comune sede della casa da gioco è regolamentata da specifiche disposizioni del consiglio comunale.

Art. 7.
(Tassa di concessione).

      1. Alla casa da gioco di cui all'articolo 1 si applica la disposizione dell'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.

Art. 8
(Incompatibilità).

      1. Gli amministratori e i funzionari della Regione siciliana e dei comuni e delle

 

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province sedi di casa da gioco e i loro congiunti, parenti e affini fino al terzo grado non possono partecipare in alcuna forma alla gestione della casa da gioco, né assumere incarichi e appalti di qualsivoglia natura e specie relativi alla casa da gioco, se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dalla carica o dal servizio.
      2. Gli amministratori, i soci e i dipendenti con funzioni direttive o comunque apicali dei soggetti gestori delle case da gioco, nonché i loro congiunti e ascendenti e discendenti in linea retta sono ineleggibili alle cariche di sindaco e di consigliere dei comuni sede della casa da gioco e non possono essere nominati assessori nelle relative giunte, se non sono decorsi tre anni dalla rimozione della causa di ineleggibilità o di incompatibilità.


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