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PDL 2417

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2417



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SANTELLI, ARMANI, BERTOLINI, COSTA, D'ALIA, PAOLETTI TANGHERONI

Disposizioni concernenti la presenza di cittadini italiani in zone di guerra

Presentata il 20 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - È ormai opinione generalizzata a livello internazionale che il terrorismo sarà fenomeno di lunga durata, e che di lunga durata sarà quindi l'esigenza di un'azione di contrasto ad esso e, soprattutto, di tutela per i cittadini italiani che si recano in territori di guerra o a rischio.
      Assistiamo, ormai da anni, ad episodi estremamente gravi che coinvolgono cittadini italiani che si recano per lavoro in territori di guerra o in zone a rischio. Tale situazione ha creato notevoli problemi allo Stato italiano, soprattutto a seguito di numerosi rapimenti e richieste di riscatto, e ha avuto alti costi per il nostro Paese, anche in termini di vite umane.
      Tenuto conto dell'estrema delicatezza della situazione di sicurezza di alcuni territori, specie quelli in cui l'Italia ha inviato truppe impegnate in operazioni militari, è evidente che tale situazione non può continuare ad essere in alcun modo tollerata.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede misure nei confronti dei cittadini italiani che si trovino o intendano recarsi in territori esteri nei quali le autorità dello Stato italiano ritengano che essi siano esposti a minacce terroristiche.
 

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      L'articolo 2 prevede che coloro che si recano in zone di guerra senza il preventivo assenso dei Ministeri degli affari esteri e della difesa e che non seguono nei loro spostamenti le indicazioni dei comandi militari, cui devono dare preventivo avviso, seguono una condotta che astrattamente può provocare danno allo Stato italiano. Pertanto, ove ciò accada, i soggetti che hanno posto in essere tale condotta sono tenuti al risarcimento verso lo Stato. Ove tali soggetti siano dipendenti di o collaborino con enti, associazioni o imprese, questi ultimi sono tenuti in forma solidale al pagamento del risarcimento nei confronti dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Tutela dei cittadini italiani in zone di guerre).

      1. Quando il Governo della Repubblica ritenga che in territorio estero un cittadino italiano sia o possa essere oggetto di minacce o di attacchi terroristici e non possa essere adeguatamente protetto, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, può con proprio decreto vietare l'ingresso in quel territorio o disporre l'abbandono di esso.
      2. Le autorità di frontiera italiane che hanno evidenza certa che un cittadino italiano intende uscire dal territorio nazionale avendo come destinazione un territorio estero in cui è stato vietato l'ingresso ai sensi del comma 1 possono vietargli il passaggio della frontiera e ritirargli il passaporto o altro documento equivalente.
      3. Quando nel territorio estero di cui al comma 1 sono presenti unità militari o di polizia italiane, esse provvedono, su disposizione del Ministro della difesa, al rimpatrio del cittadino o dei cittadini italiani interessati nel territorio nazionale o all'accompagnamento alla frontiera di Stato confinante, qualora essi lo richiedano e l'operazione possa essere eseguita in condizioni di sicurezza.

Art. 2.
(Risarcimento del danno).

      1. Il cittadino italiano che si reca in zone di guerra è tenuto ad informare dei propri spostamenti le unità militari o di polizia italiane presenti sul territorio e ad attenersi alle direttive da essi impartite.

 

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      2. Ove il soggetto di cui al comma 1 ometta di avvisare le autorità militari o di polizia o disattenda le direttive da esse impartite, nel caso in cui dalla sua condotta derivano pericoli per la sua incolumità personale e conseguenze negative per lo Stato italiano, questi è tenuto al risarcimento del danno nei confronti dello Stato.
      3. Se il soggetto di cui al comma 1 è dipendente o collabora con un ente, un'associazione o un'impresa, questi sono tenuti al pagamento del risarcimento di cui al comma 2 in forma solidale.


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