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PDL 2275

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2275



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIRO ALFANO, ADOLFO, ANGELI, BENVENUTO, BIANCOFIORE, BRUSCO, CACCIARI, CARTA, DELFINO, FORLANI, GIOVANELLI, GRECO, LO MONTE, LUCCHESE, MANTINI, MAZZOCCHI, MELE, MEREU, OPPI, SALERNO, SANZA, SIMEONI, TUCCI, ULIVI, VILLARI, VOLONTÈ, ZACCHERA

Disposizioni in favore dei componenti degli equipaggi marittimi e degli altri lavoratori che sono stati o sono esposti all'amianto, nonché dei loro familiari

Presentata il 16 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende garantire, a tutto il personale imbarcato su navi, di viaggiare in sicurezza, in ambienti di lavoro decontaminati dalla presenza di amianto, in quanto i casi di asbestosi (forma di tumore incurabile) sono purtroppo destinati ad aumentare a causa della lunga potenziale gestazione di questo agente cancerogeno e provano, più di ogni altra cosa, i rischi ai quali gli equipaggi della Marina militare sono stati esposti nel corso negli anni.
      Rischi che, per il personale militare, al contrario di quello civile, non sono riconosciuti in quanto tale personale è stato «dimenticato» dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
      Dimenticanza che ha portato a vere incongruenze e ingiustificate diversità di trattamento. Infatti, mentre agli operai di aziende private, impiegati occasionalmente in riparazioni di apparati con presenza di amianto sulle navi, è stato riconosciuto il beneficio di legge derivante dall'aver effettuato
 

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lavorazioni a rischio, il personale militare, imbarcato sulle stesse navi non sporadicamente ma costantemente, sia nella conduzione che nella risoluzione di avarie sui macchinari, è inspiegabilmente e ingiustamente escluso da tale riconoscimento.
      Si ritiene pertanto doveroso, con la presente proposta di legge, far cessare, subito, tale discriminazione che ha, inoltre, un altro tragico aspetto: quello del personale in quiescenza che, anche a distanza di cinque anni dalla cessazione del servizio, si ammala di cancro polmonare e si trova ad essere escluso dal riconoscimento di un idoneo indennizzo, in quanto non viene considerato il fatto, peraltro dimostrato, che le fibre di amianto, presenti nei polmoni, si possono «attivare» in un arco temporale di venticinque-trentacinque anni dalla loro inalazione.
      È oramai noto infatti che tutte le navi militari (soprattutto quelle con impianto di propulsione a vapore), almeno fino al 1994, erano letteralmente imbottite di amianto; materiale massicciamente impiegato su apparecchiature e macchinari di tutti i sistemi di bordo per le sue doti ignifughe, di coibentazione e di refrattarietà; usato come rivestimento esterno, anche dei tubi, che correvano per tutta la nave, passando anche attraverso alloggi e zone mensa; conseguentemente tutto l'equipaggio è stato costantemente a contatto diretto con questo minerale cancerogeno.
      Si sottolinea che la presente proposta di legge, da sola, non sarà sufficiente, in quanto vi sarà l'esigenza di rendere sicuri i posti di lavoro da qualsiasi ulteriore contaminazione da amianto; sarà necessario non solo censire i «punti critici» dove la presenza di amianto viene certificata e resa sicura, ma occorrerà emanare appositi opuscoli informativi per fornire al personale le idonee informazioni per rendere la forzata coabitazione persona-amianto più sicura.
      La presente proposta di legge intende apportare una serie di modifiche all'articolo 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di garantire, in maniera più compiuta, sia tutto il personale che è stato o è esposto all'amianto, sia le loro famiglie.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge, si intende per:

          a) personale esposto all'amianto, il personale addetto a operazioni di manipolazione dell'amianto a scopo di individuazione dei siti, di bonifica e di smaltimento ovvero il personale addetto alla manutenzione e al controllo delle navi militari e mercantili, ove esiste presenza di amianto, anche se incapsulato e messo in sicurezza;

          b) personale che è stato esposto all'amianto, il personale che, a qualsiasi titolo, ha manipolato amianto ovvero vi è stato a contatto in modo diretto o indiretto.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

      1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ridotto da 1,5 a 1,25» sono aggiunte le seguenti: «; tale riduzione non si applica nei confronti degli equipaggi della Marina militare e della marina mercantile»;

          b) al comma 3:

              1) le parole da: «in concentrazione media annua» fino a: «otto ore al giorno» sono soppresse;

 

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              2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I periodi di esposizione utile ai fini del riconoscimento dei benefìci previdenziali previsti dal presente comma sono ridotti a un terzo per gli equipaggi della Marina militare e della marina mercantile esposti o che sono stati esposti all'amianto»;

          c) il comma 6-ter è sostituito dal seguente:

      «6-ter. Il personale della Marina militare e della marina mercantile esposto o che è stato esposto all'amianto può cumulare i benefìci previsti dal presente articolo con i benefìci previdenziali previsti dai regimi pensionistici di appartenenza che comportano l'anticipazione dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165»;

          d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «6-sexies. Ai fini della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto, il Ministero della difesa e il Ministero dei trasporti inviano all'INAIL appositi elenchi contenenti l'indicazione delle navi caratterizzate dalla presenza di amianto e copia dell'estratto matricolare o del libretto di navigazione rilasciato dalle competenti autorità».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257).

      1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è aggiunta la seguente:

          «f-bis) a predisporre un piano nazionale triennale avente ad oggetto:

              1) il divieto di impiego, anche in campo militare, di materiali sostitutivi dell'amianto la cui innocuità non è stata dimostrata;

              2) il completamento delle bonifiche o la dismissione delle navi ove permanga

 

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ancora un fattore di rischio di esposizione, anche accidentale, all'amianto;

              3) le linee guida di sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti e dei soggetti che sono stati esposti all'amianto nell'ambito della Marina militare e della marina mercantile;

              4) un modello di registro dei soggetti esposti e dei soggetti che sono stati esposti all'amianto;

              5) la ricerca biomedica per la valutazione delle condizioni necessarie per l'effettuazione di diagnosi precoci per malattie amianto-correlate al personale che è stato esposto all'amianto;

              6) la ricerca biomedica per terapie efficaci a favore dei soggetti colpiti da malattie amianto-correlate».

Art. 4.
(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti o che sono stati esposti all'amianto).

      1. Il personale della Marina militare e della marina mercantile esposto o che è stato esposto all'amianto, affetto da malattie riconducibili all'esposizione al medesimo, ha diritto di fruire gratuitamente di forme di monitoraggio e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazioni gravi di neoplasie amianto-correlate, di servizi di assistenza specifica mirati al sostegno, anche psicologico, della persona e a rendere più efficace l'intervento terapeutico.
      2. Le attività di cui al comma 1 sono gestite dagli istituti previdenziali di appartenenza del personale della Marina militare e della marina mercantile, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, avvalendosi anche di strutture sanitarie accreditate.
      3. I dati e le informazioni acquisiti dagli istituti previdenziali sono inviati all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché ai centri regionali di raccolta di dati, ove esistenti.

 

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      4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e dei servizi di assistenza di cui al comma 1.

Art. 5.
(Fondo per le vittime dell'amianto della Marina militare e della marina mercantile).

      1. È istituito presso l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto della Marina militare e della marina mercantile, di seguito denominato «Fondo», a favore dei soggetti affetti da malattie professionali amianto-correlate e, in caso di decesso, a favore dei familiari loro superstiti.
      2. Il Fondo eroga una prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti, liquidata secondo le modalità e la normativa in vigore per casi analoghi.
      3. Per le famiglie che hanno perso un congiunto unica fonte del reddito familiare, in alternativa alla prestazione economica di cui al comma 2, è data facoltà al coniuge superstite o a un figlio maggiorenne di essere assunto, con contratto a tempo indeterminato, presso una pubblica amministrazione.
      4. Il finanziamento del Fondo, valutato in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, è posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede annualmente al ripianamento del Fondo.
      5. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore, la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della difesa e il Ministro dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel comitato amministratore siede, con funzioni

 

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di osservatore, un delegato della rappresentanza militare.
      6. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento, adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della difesa e il Ministro dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.
(Modifica all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461).

      1. Al comma 4 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I limiti temporali previsti dal periodo precedente non si applicano in caso di neoplasie amianto-correlate».

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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