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PDL 2291

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2291



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARTELLA, BORDO, MISIANI, NACCARATO, VELO

Istituzione del Consiglio nazionale dei giovani

Presentata il 21 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Una rinnovata e non formale attenzione al mondo giovanile, alle sue istanze, alle sue esigenze e, soprattutto, alle sue potenzialità ha caratterizzato l'azione del Governo sin dalla sua costituzione e, in coerenza con le indicazioni del programma dell'Unione 2006-2011, formalmente depositato ai sensi del comma 3 dell'articolo 14-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è stata istituita la figura del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, con finalità di interlocuzione e di elaborazione istituzionale di una politica ispirata a una profonda valorizzazione del ruolo dei giovani nel nostro Paese.
      Tale impostazione ha trovato un suo primo naturale riscontro nel Documento di programmazione economico-finanziaria, presentato il 7 luglio 2006, con il quale si è evidenziata l'intenzione di «investire con forza anche sulla parte giovane del Paese, sostenere e valorizzare le energie creative dei giovani. Investire nei giovani significa infatti investire nella ricchezza della nostra società di oggi e di domani». In tal senso, il Governo si è impegnato «ad avviare un vero e proprio Piano nazionale per i giovani che risponda agli obiettivi dell'accesso dei giovani alla casa, al lavoro, all'impresa, al credito e alla cultura».
      La serietà di una classe politica si misura dalla capacità di saper tradurre in azioni concrete le parole d'ordine o le formule programmatiche. Certamente, in materia di politiche giovanili si riscontrano primi significativi impegni, tanto che nella recente legge finanziaria n. 296 del 2006 sono stati stanziati 120 milioni di
 

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euro annui a partire dal 2007 per realizzare alcuni degli obiettivi del Piano nazionale per i giovani, tramite l'integrazione delle risorse del Fondo per le politiche giovanili.
      A corollario dell'impianto sin qui delineato, risulta indispensabile provvedere alla realizzazione di una sede di rappresentanza del variegato fenomeno associativo giovanile, con funzioni di stimolo e di collaborazione nell'elaborazione di studi e di politiche di preminente interesse per i giovani, nonché di soggetto abilitato a rappresentare l'Italia nelle apposite sedi internazionali.
      La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di istituire il Consiglio nazionale dei giovani, quale naturale interlocutore della struttura ministeriale, con funzione eminentemente consultiva sui contenuti del Piano nazionale per i giovani e sui disegni di legge d'iniziativa del Governo che interessano i giovani, ma anche con un ruolo di promozione di indagini e di ricerche sulla partecipazione dei giovani nelle istituzioni nazionali e locali, negli organismi rappresentativi scolastici e universitari e sulle realtà associative e aggregate, oltre che sede di rappresentanza ai forum associativi internazionali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In coerenza e in continuità con le esperienze e le iniziative del Forum nazionale dei giovani, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio nazionale dei giovani (CNG) quale organo consultivo di rappresentanza dei giovani. Il CNG svolge i seguenti compiti:

          a) esprime pareri e proposte sui contenuti del Piano nazionale per i giovani, nonché sui disegni di legge d'iniziativa del Governo che interessano i giovani;

          b) partecipa a fori associativi internazionali;

          c) favorisce la formazione e lo sviluppo di consigli dei giovani a livello locale;

          d) promuove indagini e ricerche sulla partecipazione dei giovani nelle istituzioni nazionali e locali e negli organismi rappresentativi scolastici e universitari nonché sulle loro realtà associative e aggregative;

          e) designa propri rappresentanti negli organismi comunitari e internazionali con competenza nella materia delle politiche per i giovani;

          f) nomina propri rappresentanti all'interno di organismi nazionali competenti per l'attuazione dei programmi europei per i giovani.

      2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definite le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del CNG,

 

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in modo da assicurare la rappresentanza di:

          a) associazioni nazionali e aggregazioni di giovani, associazioni studentesche, organizzazioni giovanili di volontariato, organizzazioni giovanili di partito, associazioni culturali giovanili, associazioni ambientaliste giovanili e associazioni sportive di giovani, purché costituite da almeno un anno e presenti in almeno cinque regioni italiane;

          b) associazioni giovanili delle minoranze etniche e associazioni giovanili a carattere religioso, purché costituite da almeno un anno;

          c) organismi rappresentativi dei giovani istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) forum delle città metropolitane, ove istituiti;

          e) Consiglio nazionale degli studenti universitari;

          f) consulta giovani del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

          g) consulte provinciali degli studenti, previste dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

          h) altri organismi rappresentativi di giovani, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle sue finalità.

      3. Le spese per il funzionamento del CNG sono poste a carico del Fondo per le politiche giovanili di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i requisiti, le modalità di costituzione e le attribuzioni delle rappresentanze giovanili sul territorio dalle quali sono eletti i rappresentanti regionali nel CNG e trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Presidente del Consiglio dei ministri, una relazione sullo

 

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stato di attuazione degli interventi in materia di politiche giovanili nel rispettivo territorio.
      5. Al fine di incentivare forme di rappresentanza giovanile, i comuni, singoli o associati, possono istituire forme di rappresentanza o forum di associazioni e di aggregazioni di giovani definendone la composizione e le attività.


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