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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2373 |
a) la sanatoria integrale dell'indebito pensionistico qualora i soggetti interessati siano percettori di un reddito personale, prodotto sia in Italia che all'estero, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2005 di importo pari o inferiore a 10.000 euro (comma 1);
b) il recupero nel limite del 50 per cento dell'indebito qualora i medesimi soggetti siano percettori di un reddito personale per l'anno 2005 superiore ai predetti 10.000 euro (comma 2);
c) che l'eventuale trattenuta di recupero sulla pensione non possa essere superiore a un quinto della pensione stessa (a tale fine nei casi di pensione in convenzione internazionale dei residenti all'estero l'INPS considera anche l'importo della pensione estera e garantisce comunque il trattamento minimo) e che l'importo sia recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi, limite che può essere superato al fine di garantire che la trattenuta non sia superiore al quinto della pensione (comma 3);
d) che la sanatoria non si applica qualora sia riconosciuto il dolo dell'interessato che abbia percepito indebitamente le prestazioni a carico dell'INPS e che il recupero si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo dello stesso (comma 4).
Sulla base di dati amministrativi in possesso dell'INPS (Direzione centrale tecnologia informatica) al 31 ottobre 2006, basati sull'elaborazione di un campione significativo di partite, e relativi alla verifica reddituale effettuata dall'Istituto previdenziale sui redditi 2002 e 2003 dei residenti all'estero, è previsto un importo complessivo da recuperare di circa 90 milioni di euro, riferito a un numero di circa 57.000 prestazioni con conguaglio a debito.
Va evidenziato, tuttavia, che l'INPS attualmente non è in grado di quantificare il numero e l'importo degli eventuali indebiti costituitisi negli anni 2004 e 2005 sulle pensioni dei residenti all'estero, perché le verifiche reddituali effettuate per quegli anni sono ancora in corso e non se ne conoscono quindi gli esiti, anche se va rilevato che gli accertamenti reddituali per gli anni 2004 e 2005 non dovrebbero determinare un'analisi degli indebiti analoga a quella derivante dalla campagna reddituale 2002-2003, considerato che quest'ultima ha contribuito a «normalizzare» la situazione.
Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari della sanatoria in oggetto, dalla cifra complessiva di 90 milioni di euro andrebbero espunti gli indebiti recuperabili in base alla presente proposta di legge, cioè quelli che si riferiscono a tutti i debitori con un reddito superiore ai 10.000 euro. Andrebbero altresì depennati gli indebiti che comunque non potrebbero formare oggetto di recupero sia sulla base della normativa attuale - articolo 13 della
1. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero i quali hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per il periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2005, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano stati percettori di un reddito personale complessivo, prodotto sia in Italia sia all'estero, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2005 di importo pari o inferiore a 10.000 euro.
2. Qualora i soggetti residenti all'estero, i quali hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1, siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2005 di importo superiore a 10.000 euro, non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo riscosso indebitamente.
3. Il recupero per i soggetti di cui al comma 2 è effettuato mediante trattenuta diretta sul trattamento erogato in misura non superiore a un quinto dell'importo del trattamento stesso, senza interessi ed entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto del trattamento.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2, e 3 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto il quale ha indebitamente percepito il trattamento a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico
1. L'onere derivante dal minore recupero delle prestazioni erogate dall'INPS previsto ai sensi dell'articolo 1 è valutato in 90 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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