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PDL 2373

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2373



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FEDI, BUCCHINO, NARDUCCI, GIANNI FARINA, BAFILE

Disposizioni in materia di sanatoria e recupero delle prestazioni indebitamente erogate dall'INPS a soggetti residenti all'estero

Presentata il 14 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1 della presente proposta di legge dispone l'abbandono del recupero delle prestazioni pensionistiche e familiari erogate indebitamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai pensionati residenti all'estero per i periodi dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 (ultimo anno per il quale l'INPS ha proceduto ad effettuare gli accertamenti reddituali dei residenti all'estero). Di norma si tratta di indebiti che si sono costituiti a causa dei ritardi con cui l'INPS ha acquisito le informazioni reddituali dei pensionati residenti all'estero ed effettuato la ricostituzione delle prestazioni legate al reddito (trattamenti minimi, maggiorazioni sociali, prestazioni familiari).
      I ritardi dell'INPS sono la conseguenza della lentezza e della sporadicità con le quali sono effettuati gli accertamenti reddituali dei pensionati residenti all'estero e del complicato iter procedurale che queste rilevazioni comportano.
      Gli importi da restituire variano da poche centinaia a migliaia di euro: l'impatto economico, umano e psicologico sui pensionati che ricevono le lettere di recupero da parte dell'INPS è devastante, considerate le precarie condizioni economiche degli interessati (aventi diritto a prestazioni legate al basso reddito) e soprattutto la loro totale buona fede, che esclude la presenza di dolo.
      Nella precedente legislatura, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, era stato presentato un disegno di legge in Parlamento finalizzato a sanare le situazioni debitorie di soggetti che avevano percepito indebitamente prestazioni a carico dell'INPS per i periodi dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2003. Il disegno di
 

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legge, per diverse ragioni, non fu approvato dal Parlamento.
      Ora si ritiene non più differibile una legge di sanatoria per i pensionati residenti all'estero, anche alla luce degli ennesimi ritardi delle verifiche reddituali effettuate dall'INPS per gli anni 2004 e 2005 di cui non conosciamo ancora gli esiti.
      Vogliamo sottolineare che, nella sentenza n. 1 del 2006, la Corte costituzionale ha sostenuto il principio dell'importanza dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede; principio che - secondo la Corte - è tanto più meritevole di tutela ove si tratti di pensionati a reddito non elevato che destinano le prestazioni pensionistiche, pur indebite, al soddisfacimento di bisogni elementari propri e della famiglia.
      L'intervento prospettato potrebbe rappresentare l'ultimo condono relativo agli indebiti pensionistici dei residenti all'estero, dal momento che è allo studio un provvedimento legislativo che, riformando e sistematizzando con cadenza annuale le procedure relative alla rilevazione dei redditi dei pensionati residenti all'estero, eliminerà a regime le cause che provocano l'insorgere delle situazioni debitorie.
      In particolare, la presente proposta di legge prevede:

          a) la sanatoria integrale dell'indebito pensionistico qualora i soggetti interessati siano percettori di un reddito personale, prodotto sia in Italia che all'estero, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2005 di importo pari o inferiore a 10.000 euro (comma 1);

          b) il recupero nel limite del 50 per cento dell'indebito qualora i medesimi soggetti siano percettori di un reddito personale per l'anno 2005 superiore ai predetti 10.000 euro (comma 2);

          c) che l'eventuale trattenuta di recupero sulla pensione non possa essere superiore a un quinto della pensione stessa (a tale fine nei casi di pensione in convenzione internazionale dei residenti all'estero l'INPS considera anche l'importo della pensione estera e garantisce comunque il trattamento minimo) e che l'importo sia recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi, limite che può essere superato al fine di garantire che la trattenuta non sia superiore al quinto della pensione (comma 3);

          d) che la sanatoria non si applica qualora sia riconosciuto il dolo dell'interessato che abbia percepito indebitamente le prestazioni a carico dell'INPS e che il recupero si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo dello stesso (comma 4).

      Sulla base di dati amministrativi in possesso dell'INPS (Direzione centrale tecnologia informatica) al 31 ottobre 2006, basati sull'elaborazione di un campione significativo di partite, e relativi alla verifica reddituale effettuata dall'Istituto previdenziale sui redditi 2002 e 2003 dei residenti all'estero, è previsto un importo complessivo da recuperare di circa 90 milioni di euro, riferito a un numero di circa 57.000 prestazioni con conguaglio a debito.
      Va evidenziato, tuttavia, che l'INPS attualmente non è in grado di quantificare il numero e l'importo degli eventuali indebiti costituitisi negli anni 2004 e 2005 sulle pensioni dei residenti all'estero, perché le verifiche reddituali effettuate per quegli anni sono ancora in corso e non se ne conoscono quindi gli esiti, anche se va rilevato che gli accertamenti reddituali per gli anni 2004 e 2005 non dovrebbero determinare un'analisi degli indebiti analoga a quella derivante dalla campagna reddituale 2002-2003, considerato che quest'ultima ha contribuito a «normalizzare» la situazione.
      Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari della sanatoria in oggetto, dalla cifra complessiva di 90 milioni di euro andrebbero espunti gli indebiti recuperabili in base alla presente proposta di legge, cioè quelli che si riferiscono a tutti i debitori con un reddito superiore ai 10.000 euro. Andrebbero altresì depennati gli indebiti che comunque non potrebbero formare oggetto di recupero sia sulla base della normativa attuale - articolo 13 della

 

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legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente l'inesigibilità degli indebiti scaturiti da redditi già conosciuti o conoscibili dall'Istituto - sia in virtù della norma che stabilisce che comunque va garantito l'importo equivalente al trattamento minimo italiano e che il recupero può essere effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione non superiore a un quinto, sia in base a considerazioni di diritto per cui il recupero dell'indebito è praticamente impossibile in territorio straniero.
      In conclusione, la sanatoria in oggetto - in base ai dati in possesso dell'INPS - determinerebbe un minore recupero valutabile per gli anni 2002 e 2003 in un importo massimo di 90 milioni di euro circa, dal quale vanno espunti i ricordati crediti inesigibili, e per gli anni 2004 e 2005 in un importo non attualmente quantificabile, in mancanza delle elaborazioni dell'INPS, ma senz'altro notevolmente inferiore alla cifra indicata in base alle considerazioni sviluppate.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Abbandono del recupero delle prestazioni indebitamente erogate dall'INPS per i residenti all'estero).

      1. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero i quali hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per il periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2005, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano stati percettori di un reddito personale complessivo, prodotto sia in Italia sia all'estero, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2005 di importo pari o inferiore a 10.000 euro.
      2. Qualora i soggetti residenti all'estero, i quali hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1, siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2005 di importo superiore a 10.000 euro, non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo riscosso indebitamente.
      3. Il recupero per i soggetti di cui al comma 2 è effettuato mediante trattenuta diretta sul trattamento erogato in misura non superiore a un quinto dell'importo del trattamento stesso, senza interessi ed entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto del trattamento.
      4. Le disposizioni dei commi 1, 2, e 3 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto il quale ha indebitamente percepito il trattamento a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico

 

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disposto ai sensi del presente comma si estende agli eredi del soggetto che ha percepito il trattamento solo nel caso in cui si accerta il dolo del medesimo soggetto.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. L'onere derivante dal minore recupero delle prestazioni erogate dall'INPS previsto ai sensi dell'articolo 1 è valutato in 90 milioni di euro per l'anno 2007.
      2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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