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PDL 2426

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2426



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Modifiche agli articoli 66, 68, 105, 107 e 134 della Costituzione. Attribuzione di funzioni in materia di prerogative parlamentari e di guarentigie della magistratura alla Corte costituzionale

Presentata il 21 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge costituzionale in esame è volta ad apportare talune modifiche alle attuali previsioni costituzionali concernenti sia i provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati, sia le decisioni in materia di ineleggibilità, di incompatibilità, di insindacabilità e di immunità dei parlamentari.
      Lo scopo del provvedimento è quello di delineare un più forte sistema di garanzie che, a tutela della collettività, assicuri l'assoluta imparzialità e terzietà di coloro che sono chiamati a valutare e decidere in merito a quelle situazioni che, riguardando parlamentari o magistrati, coinvolgono i titolari delle più rilevanti funzioni del nostro sistema democratico.
      A questo proposito, con particolare riferimento alla materia degli illeciti disciplinari concernenti i magistrati, da più parti e da lungo tempo sono state avanzate diverse proposte di modifica all'attuale sistema che attribuisce tale delicato potere al medesimo organo di autogoverno della magistratura.
      Nel corso della XIII legislatura, ad esempio, la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali aveva espressamente previsto l'istituzione di una apposita «Corte di giustizia della magistratura» alla quale affidare, tra l'altro, la competenza in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti degli appartenenti alla magistratura (articolo 122 dell'atto Camera n. 3931-A e dell'atto Senato n. 2583-A della XIII legislatura).
      Inoltre, parte della dottrina ha manifestato perplessità in merito all'attribuzione al Procuratore generale della Corte di cassazione, membro di diritto del Consiglio superiore della magistratura (CSM), ai sensi dell'articolo 104, terzo comma,
 

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della Costituzione, delle funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare del medesimo CSM, circostanza quest'ultima prevista dal settimo comma dell'articolo 4 della legge n. 195 del 1958 (contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del CSM).
      Da ultimo, non può non sottovalutarsi come l'affidamento ad un organo estraneo al CSM della competenza in materia di adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati sia stata più volte auspicata non solo per rafforzare l'autorevolezza e la legittimazione della magistratura in generale agli occhi dell'opinione pubblica, ma anche per assicurare la stessa indipendenza del singolo magistrato rispetto all'ordine di appartenenza e al contesto nel quale opera.
      La problematica si pone in termini sostanzialmente analoghi per i parlamentari.
      Anche in questo caso, infatti, sono state manifestate esigenze di cambiamento in merito all'attuale normativa costituzionale che disciplina il sistema delle prerogative del Parlamento, le quali, originariamente poste a tutela dell'indipendenza dell'attività parlamentare contro influenze e condizionamenti da parte di altri poteri, sono state talvolta esercitate in maniera impropria.
      Il problema si è posto, sia in occasione della verifica dei titoli di ammissione dei parlamentari e del giudizio sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità, sia in relazione alle valutazioni riguardanti l'insindacabilità e le immunità dei parlamentari.
      In questi casi, l'attribuzione delle relative decisioni alle rispettive Camere ha, talvolta, comportato che a valutazioni esclusivamente giuridiche si sostituissero mere valutazioni di opportunità politica in contrasto, quindi, con lo spirito che da sempre caratterizza l'istituto delle prerogative dei parlamentari negli ordinamenti democratici.
      Da qui l'esigenza di assicurare un nuovo modello costituzionale che, ferme restando le attuali prerogative del Parlamento, le renda effettive, sottraendole a condizionamenti politici.
      A tal fine, la modifica prevista dall'articolo 1 della presente proposta di legge costituzionale incide sull'articolo 66 della Costituzione, proponendo la medesima formulazione di tale articolo elaborata dalla citata Commissione bicamerale per le riforme costituzionali.
      In particolare, fermo restando quanto attualmente previsto dal primo comma dell'articolo 66 della Costituzione, in base al quale: «Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità», la proposta di legge costituzionale in esame prevede l'inserimento di un secondo comma in tale articolo, volto a stabilire che contro la deliberazione della Camera di appartenenza, o nel caso di decorso del termine previsto dai regolamenti per decidere, l'interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni.
      In sostanza, la fase istruttoria resta di competenza della Camera di appartenenza, mentre la decisione finale, nel caso di contestazioni, ovvero nel caso di decorso del termine regolamentare entro il quale pronunciarsi, è affidata alla Corte costituzionale, organo esterno al Parlamento, imparziale e di rango costituzionale.
      Alla medesima Corte costituzionale l'articolo 2 della presente proposta di legge costituzionale affida, inoltre, sia il compito di giudicare sulla sussistenza dell'insindacabilità parlamentare nel caso concreto, sia il rilascio delle autorizzazioni che l'attuale formulazione dell'articolo 68 della Costituzione ritiene necessarie in relazione al compimento di taluni rilevanti atti riguardanti i parlamentari (perquisizioni personali o domiciliari, arresto, provvedimenti limitativi della libertà personale, intercettazioni, e così via).
      L'articolo 3 della presente proposta di legge costituzionale è volto a modificare l'articolo 105 della Costituzione, sottraendo al CSM la competenza in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, materia la quale è anch'essa
 

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attribuita alla Corte costituzionale che, ai sensi della stessa norma, ottiene la medesima competenza anche per i provvedimenti disciplinari nei confronti degli appartenenti ad ogni altra magistratura.
      A questo proposito, si precisa che laddove l'articolo in esame fa riferimento agli appartenenti ad «ogni magistratura» esso impiega un'espressione identica a quella che ricorre nell'articolo 108, primo comma, della Costituzione, espressione che deve ritenersi comprensiva di qualunque magistratura, ivi inclusi pertanto, oltre ai magistrati ordinari, anche gli appartenenti alle magistrature di cui all'articolo 103 della Costituzione: Consiglio di Stato e gli altri organi della giustizia amministrativa, Corte dei conti e tribunali militari, ma altresì i magistrati onorari e quelli appartenenti alle giurisdizioni speciali.
      L'articolo 4 modifica il primo comma dell'articolo 107 della Costituzione, al fine di inserire le nuove competenze della Corte costituzionale nei confronti dei magistrati.
      L'articolo 5 modifica l'articolo 134 della Costituzione, al fine di adeguare la disposizione costituzionale concernente le competenze della Corte costituzionale alle nuove previsioni contenute nella presente proposta di legge costituzionale, mentre l'articolo 6 affida ad una legge ordinaria il compito di stabilire le norme di attuazione della legge costituzionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Sulle elezioni contestate ciascuna Camera delibera entro i termini stabiliti dal proprio regolamento. Contro la deliberazione, o nel caso di decorso del termine, l'interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni».

Art. 2.

      1. All'articolo 68 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Corte costituzionale giudica sulla sussistenza dell'insindacabilità»;

          b) al secondo comma, le parole: «Camera alla quale appartiene,» sono sostituite dalle seguenti: «Corte costituzionale,».

Art. 3.

      1. All'articolo 105 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati» sono sostituite dalle seguenti: «, i trasferimenti e le promozioni dei magistrati»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Spettano alla Corte costituzionale i provvedimenti disciplinari nei confronti degli appartenenti ad ogni magistratura,

 

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per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalla legge».

Art. 4.

      1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 107 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni, se non a seguito di provvedimento disciplinare deliberato dalla Corte costituzionale ovvero di decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie stabilite dalle norme sull'ordinamento giudiziario, o con il loro consenso».

Art. 5.

      1. All'articolo 134 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

      «sulla sussistenza dell'insindacabilità prevista dal primo comma dell'articolo 68»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Spettano, altresì, alla Corte costituzionale:

          le autorizzazioni previste dai commi secondo e terzo dell'articolo 68;

          l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli appartenenti ad ogni magistratura».

Art. 6.

      1. Con legge ordinaria sono stabilite le norme di attuazione della presente legge costituzionale.


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