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PDL 2325

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2325



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

D'AGRÒ, ADOLFO, CATONE, DELFINO, DIONISI, DRAGO, FORLANI, FORMISANO, FRANZOSO, FRIGATO, GALATI, GRECO, LENNA, LUCCHESE, MAZZOCCHI, MAZZONI, MEREU, RAISI, SAGLIA, TASSONE

Disposizioni per la semplificazione amministrativa dei procedimenti di immatricolazione e di registrazione della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e norme sull'organizzazione e sul funzionamento del pubblico registro automobilistico

Presentata il 5 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prevede, al fine di realizzare una completa e definitiva semplificazione del sistema di gestione delle pratiche automobilistiche, l'unificazione dei procedimenti amministrativi di immatricolazione e di reimmatricolazione dei veicoli, di competenza del Ministero dei trasporti, e di prima iscrizione e di trascrizione del trasferimento della proprietà degli stessi, di competenza del pubblico registro automobilistico (PRA), in un unico procedimento gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI).
      A conclusione del procedimento di registrazione dei veicoli, gli uffici provinciali dell'ACI - anche attraverso gli studi di consulenza automobilistica collegati con il sistema informativo dell'ACI ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista (STA) - rilasciano all'utente un solo documento, la carta del veicolo, sostitutiva della carta di circolazione e del certificato di proprietà attualmente previsti.
      Il nuovo sistema proposto consente l'ulteriore evoluzione dell'attuale assetto, basato ancora, nonostante la notevole semplificazione delle procedure realizzata con
 

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l'entrata a regime dello STA, sull'esistenza di due banche dati, quella del PRA (gestita dall'ACI) e quella dell'archivio nazionale dei veicoli (gestita dal Ministero dei trasporti), con conseguenti inutili duplicazioni e sovrapposizioni di informazioni relative ai veicoli.
      Attualmente, infatti, pur essendo garantita attraverso lo STA la contestualità delle operazioni di registrazione della proprietà (di competenza del PRA) e di immatricolazione dei veicoli (di competenza del Ministero dei trasporti), la gestione separata, benché parallela, dei relativi procedimenti rende ancora necessari:

          a) una duplice istanza da parte dei cittadini, una per la registrazione della proprietà e una per l'immatricolazione;

          b) una duplice acquisizione di dati, in larga parte sovrapponibili, da parte di due distinte banche dati;

          c) un duplice provvedimento autorizzatorio da parte delle amministrazioni interessate (ACI e Ministero dei trasporti) per la parte di rispettiva competenza;

          d) due distinti documenti, il certificato di proprietà e la carta di circolazione, da rilasciare all'utenza.

      La riconduzione a un unico referente - individuato nell'ACI, in quanto ente pubblico non economico strumentale dello Stato nel settore automobilistico - della gestione di tutte le pratiche amministrative connesse alla circolazione dei veicoli consente di superare definitivamente ogni residua frammentazione delle procedure e di realizzare un sistema assolutamente all'avanguardia.
      In particolare, il nuovo sistema delineato:

          a) assicura la semplificazione completa delle procedure e degli adempimenti, con un'unica istanza per ottenere il rilascio di un unico documento;

          b) consente il pagamento contestuale allo STA di tutte le imposte e i diritti dovuti, come già oggi avviene per tutte le operazioni di competenza dell'ACI;

          c) concentra presso una sola struttura e un unico sistema informativo operativo, quello dell'ACI, la gestione di tutti gli adempimenti e le procedure;

          d) consolida il sistema capillare e decentrato di accesso al servizio già realizzato con lo STA, valorizzando il ruolo fattivo e concreto degli studi di consulenza automobilistica;

          e) non comporta investimenti aggiuntivi relativamente al sistema informativo, all'organizzazione e al personale dell'ACI, già oggi in grado di espletare tutti i compiti connessi alla registrazione dei veicoli;

          f) non comporta costi aggiuntivi né per i cittadini né per lo Stato e, anzi, determina un risparmio significativo e stabile per l'erario, a causa delle minori spese collegate alla gestione del sistema informativo del Ministero dei trasporti;

          g) prevede che con il regolamento di attuazione della legge sia introdotta una carta del veicolo elettronica, quale strumento «multiservizi» capace di supportare un set di servizi a valore aggiunto di diverso livello, che si affiancano ai dati identificativi del veicolo e del relativo proprietario;

          h) consente di affrancare il Ministero dei trasporti da compiti meramente operativi, valorizzando il ruolo di struttura di indirizzo e di pianificazione del Dipartimento per i trasporti terrestri e potenziando le funzioni tecniche tipiche dello stesso.

      La presente proposta di legge si compone di quattro articoli.
      L'articolo 1 prevede l'unificazione dei procedimenti di immatricolazione e di registrazione della proprietà dei veicoli, affidandone la relativa gestione all'ACI.
      L'articolo 2 prevede l'istituzione di un nuovo documento abilitante alla circolazione del veicolo, denominato «carta del veicolo», attestante sia i dati tecnico-costruttivi che quelli giuridico-patrimoniali dei veicoli. Si prevede, inoltre, che tale

 

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documento possa essere rilasciato in formato elettronico, secondo la disciplina di dettaglio definita con il successivo regolamento di attuazione della legge.
      L'articolo 3 prevede che il PRA sia strutturato in modo da consentire l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni e il collegamento in via telematica con gli studi di consulenza automobilistica abilitati ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
      L'articolo 4 rinvia l'attuazione della legge a un regolamento ministeriale, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, e stabilisce l'abrogazione delle disposizioni di legge e di regolamento in contrasto o incompatibili con la legge stessa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Registrazione dei veicoli).

      1. I procedimenti amministrativi di immatricolazione e di reimmatricolazione e di iscrizione e di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui agli articoli 93 e 94 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono unificati nel procedimento di registrazione presso il pubblico registro automobilistico (PRA) gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI).

Art. 2.
(Carta del veicolo).

      1. La carta di circolazione e il certificato di proprietà, di cui all'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono sostituiti dalla carta del veicolo, predisposta in conformità al modello approvato con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge.
      2. La carta del veicolo contiene tutti i dati tecnico-costruttivi e giuridico-patrimoniali dell'autoveicolo, del motoveicolo o del rimorchio ed è rilasciata, congiuntamente alle targhe, dagli uffici provinciali dell'ACI e dalle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni, previo versamento di tutti gli importi dovuti, anche mediante l'utilizzo di moneta elettronica.
      3. Le procedure relative allo sportello telematico dell'automobilista (STA), previste dal regolamento di cui al decreto del

 

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Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni, sono estese a ogni tipo di operazione relativa all'immatricolazione, alla reimmatricolazione e al passaggio di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli o dei rimorchi, ivi comprese le operazioni escluse dal sistema dello STA ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, e successive modificazioni.
      4. Con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, sono stabiliti le modalità e i tempi per l'introduzione della carta del veicolo elettronica, da rilasciare su supporto informatico e dotata di un microprocessore e di banda ottica. La carta del veicolo elettronica contiene, oltre ai dati identificativi del proprietario e ai dati tecnici e giuridici dell'autoveicolo, del motoveicolo o del rimorchio, anche le informazioni relative alle revisioni e ai controlli dei gas di scarico effettuati, alla posizione assicurativa e agli incidenti in cui l'autoveicolo, il motoveicolo o il rimorchio sia stato coinvolto.
      5. La carta del veicolo elettronica di cui al comma 4 può altresì avere le caratteristiche tecniche occorrenti per l'apposizione della firma digitale.
      6. Chiunque circola senza avere con sé la carta del veicolo debitamente aggiornata è soggetto all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 180, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      7. Nel codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e nell'ordinamento giuridico vigente, tutti i riferimenti alla carta di circolazione e al certificato di proprietà si intendono operati alla carta del veicolo di cui al presente articolo.

Art. 3.
(Collegamenti telematici).

      1. Il PRA è strutturato secondo criteri di interattività, in modo da assicurare

 

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l'integrazione e l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni nel quadro del Sistema pubblico di connettività, previsto dall'articolo 73 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché l'accesso e l'erogazione di servizi all'utenza e alle aziende anche tramite la rete internet.
      2. Il sistema informativo dell'ACI è popolato e aggiornato con i dati trasmessi in via telematica dal sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti relativi all'omologazione e alle caratteristiche costruttive degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui agli articoli 75 e 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      3. Il PRA alimenta l'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, aggiornandone le risultanze sulla base delle registrazioni effettuate ai sensi della presente legge.
      4. Il sistema informativo dell'ACI è collegato in via telematica con i sistemi informativi di altre pubbliche amministrazioni per l'acquisizione dei dati di cui al comma 5 del presente articolo, nonché con le imprese di consulenza automobilistica, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni.
      5. Il PRA è aggiornato d'ufficio sulla base delle comunicazioni inviate in via telematica o su supporto magnetico:

          a) dagli uffici dell'anagrafe, relativamente ai trasferimenti di residenza dei soggetti intestatari degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le variazioni di sede delle società;

          b) dagli organi di polizia che hanno ricevuto la denuncia di perdita di possesso

 

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e di rientro in possesso dell'autoveicolo, del motoveicolo o del rimorchio ovvero la denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta del veicolo di cui all'articolo 2 o delle targhe, nonché dall'autorità giudiziaria o dalla pubblica amministrazione che ha adottato il provvedimento di indisponibilità dell'autoveicolo, del motoveicolo o del rimorchio.

      6. Allo scopo di corrispondere alle esigenze dell'utenza, previa autorizzazione della procura generale della Repubblica competente, possono essere istituiti sportelli avanzati del PRA sul territorio, anche al di fuori del capoluogo di provincia, abilitati all'espletamento del servizio del PRA e preposti, inoltre, anche all'erogazione di servizi amministrativi in favore di soggetti disabili, anziani e appartenenti alle fasce più deboli della popolazione.

Art. 4.
(Regolamento di attuazione e abrogazioni).

      1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dei trasporti e l'ACI, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
      2. Gli emolumenti e i diritti spettanti al Ministero dei trasporti per le operazioni di immatricolazione e di reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, ivi compresi i proventi derivanti dalla vendita delle targhe, sono versati dall'ACI al medesimo Ministero e destinati al potenziamento delle funzioni tecniche di competenza del Ministero stesso e, in particolare, delle funzioni relative al controllo sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui rimorchi per il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogate o soppresse, per la parte

 

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incompatibile con la presente legge, le seguenti disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni:

          a) articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 12;

          b) articolo 94, commi 2, 5 e 6;

          c) articolo 95;

          d) articolo 101, commi 2, 3 e 4;

          e) articolo 103, comma 1, secondo e terzo periodo, e comma 2, secondo periodo.

      4. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 402 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, è soppresso.


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