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PDL 2407

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2407



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BURGIO, ZIPPONI, ROCCHI, PAGLIARINI, BUFFO, DI SALVO, BALDUCCI, PELLEGRINO, SCHIRRU, OLIVIERI, DE CRISTOFARO, CINZIA MARIA FONTANA, PROVERA, FERRARA, ZANOTTI, ACERBO, CACCIARI, CARDANO, CARUSO, DE SIMONE, DEIANA, DIOGUARDI, DURANTI, FALOMI, FRIAS, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, IACOMINO, KHALIL, LOCATELLI, LOMBARDI, MANTOVANI, MASCIA, MIGLIORE, MUNGO, PEGOLO, PERUGIA, ANDREA RICCI, MARIO RICCI, FRANCO RUSSO, SINISCALCHI, SMERIGLIO, SPERANDIO

Disposizioni in favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di esposizione all'amianto

Presentata il 19 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Ai fini di sollecitare in questa sede una discussione sui gravi problemi causati dalla presenza dell'amianto nel nostro Paese e di offrire finalmente soluzioni alle drammatiche e a tutt'oggi irrisolte conseguenze derivanti dall'esposizione all'amianto di centinaia di migliaia di lavoratori, riteniamo opportuno presentare questa proposta di legge, che va ad aggiungersi ad altri analoghi progetti di legge depositati nei mesi scorsi nei due rami del Parlamento. In particolare segnaliamo il disegno di legge atto Senato n. 23, depositato il 28 aprile 2006, giorno in cui si celebrano nel mondo le vittime dell'amianto, perché in questi mesi 28.000 cittadini hanno chiesto, sottoscrivendo un appello, di accelerarne la discussione e l'iter di approvazione. Il citato disegno di legge atto Senato n. 23, il cui primo firmatario è il senatore Casson, ha costituito una base di riferimento essenziale per la nostra proposta di legge.
 

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      Cos'è, innanzitutto, l'amianto? È un minerale naturale del gruppo dei silicati. La sua resistenza al calore e la sua struttura fibrosa lo rendono adatto come materiale potenzialmente indistruttibile. È infatti resistente al fuoco, al calore, agli agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura. Per queste sue caratteristiche è stato utilizzato fino agli anni '80 per produrre cemento-amianto e, quindi, utilizzato per la fabbricazione di lastre, tubi, cisterne, pannelli anti-incendio ma anche guarnizioni, dischi dei freni, coibentazioni termiche e acustiche di navi e di treni. Benché già intorno agli anni '40 si sapesse scientificamente della sua nocività, le sue caratteristiche di duttilità e di flessibilità hanno fatto sì che fosse usato ampiamente nell'industria chimica, nei settori navale e ferroviario, nell'edilizia. A tutt'oggi, l'Istituto superiore di sanità indica in una cifra compresa tra 1 milione e 1.200.000 lavoratori il totale di lavoratori potenzialmente esposti ai rischi connessi all'amianto in Italia. Altri enti stimano questo totale addirittura intorno ai 3 milioni.
      Oltre trentacinque anni fa ebbe inizio la mobilitazione di cittadini e di lavoratori per eliminare l'amianto e i suoi effetti nocivi. Le lotte e gli scioperi iniziati nei primi anni '70 in Piemonte (dove si trovavano le cave di Balangero e l'Eternit di Casale Monferrato), in Friuli Venezia Giulia (Monfalcone), in Veneto (Porto Marghera) e in Lombardia (Broni, Seveso, la Breda di Sesto san Giovanni) condussero alla sottoscrizione di importanti accordi sindacali. Tra gli obiettivi che si raggiunsero sono degni di nota innanzitutto l'istituzione dei «libretti sanitari individuali», il registro dei dati ambientali di reparto nelle fabbriche e i controlli delle aziende sanitarie locali sugli ambienti di lavoro. Gli accordi sindacali aprirono poi la strada ad interventi legislativi tanto sul piano regionale quanto, successivamente, sul piano nazionale.
      Dopo oltre venti anni di processi civili e penali, il 27 marzo 1992 fu finalmente approvata la legge n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», che prevedeva il divieto di estrazione, lavorazione, utilizzo e commercializzazione dell'amianto, la bonifica degli edifici, delle fabbriche e del territorio, misure per la tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori ex esposti all'amianto, nonché misure per il risarcimento degli stessi, il riconoscimento della qualifica di malattia professionale e del danno biologico.
      Purtroppo in questi quindici anni la legge è stata solo parzialmente attuata, mentre sono aumentati progressivamente i decessi per tumore causati da esposizione all'amianto. Per quasi un decennio sono rimasti inattuati aspetti fondamentali della legge come la mappatura della presenza dell'amianto nel nostro Paese, la previsione dei piani regionali di bonifica, l'istituzione del registro degli ex esposti e dei mesoteliomi al punto che soltanto nel 1999, con la 1a Conferenza governativa sull'amianto, si è ottenuta una prima verifica dello stato di attuazione della legge. I dati più recenti del registro nazionale dei mesoteliomi indicano che il 2006 ha fatto registrare un aumento del 20 per cento dei malati da amianto, raggiungendo la cifra ragguardevole di 1.200 persone colpite dal mesotelioma della pleura proprio a causa dell'esposizione all'amianto.
      Nei prossimi decenni - stante il lungo periodo di latenza della malattia, anche superiore ai trenta anni - si prevedono un forte incremento dei decessi provocati dall'amianto e un apice tra il 2015 e il 2025 o, secondo alcuni esperti, persino nel 2040.
      Dal 1992 fino al 2004 la lotta contro l'amianto è stata incentrata sull'obiettivo di attuare appieno la legge n. 257 del 1992: sono stati chiusi stabilimenti e miniere, sono stati avviati percorsi di bonifica, sono state previste forme di tutela sanitaria e previdenziale per i lavoratori esposti. L'emergenza amianto non si è però conclusa con la chiusura delle fabbriche: le malattie, come ricordato, hanno un'incubazione che può essere lunghissima e non colpiscono solo gli ex lavoratori, ma anche i loro familiari contaminati dagli abiti portati a casa e coloro i quali risiedono nelle vicinanze delle fabbriche.
 

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      Il 12 e il 13 novembre 2004 si è svolta a Monfalcone la Conferenza nazionale sull'amianto, nel corso della quale sono stati indicati gli obiettivi da perseguire in questa nuova ed ultima fase della lotta contro l'amianto finalizzata alla completa eliminazione della «fibra-killer» dall'Italia entro il 2015.
      Per portare a compimento nel nostro Paese, nei tempi auspicati, l'ultima fase della lotta contro l'amianto occorre conseguire tre obiettivi prioritari: la bonifica del territorio, la realizzazione di forme adeguate di tutela sanitaria e l'istituzione del «Fondo per le vittime dell'amianto».
      Riguardo al primo obiettivo occorre prendere atto che, a quindici anni dall'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, sono ancora presenti migliaia e migliaia di tonnellate di fibre di amianto e di cemento-amianto nelle fabbriche, negli edifici privati e pubblici, nell'ambiente. Bonificare il territorio è senza dubbio un obiettivo estremamente ambizioso per la cui realizzazione sono indispensabili: la mappatura capillare della presenza dell'amianto in Italia, l'individuazione di discariche specializzate e «la fusione» delle fibre di amianto prima del loro trasferimento nella discarica.
      Risulta evidente che tutto ciò (il perseguimento dell'obiettivo di estirpare l'amianto dal nostro Paese e quello di tutelare i diritti dei lavoratori che all'amianto sono stati e sono tuttora esposti) ha un costo economico, che il Governo deve decidere se affrontare o non affrontare. Siamo convinti che proprio questo tipo di scelte segnino il profilo e la connotazione politica di chi le compie. Negli ultimi anni abbiamo dovuto registrare un incremento massiccio delle spese militari, una crescita annua di circa 700 milioni di euro. Il nostro è rimasto, in Europa, l'unico Paese a non aver diminuito, dopo il 1989, l'incidenza delle spese militari rispetto al proprio prodotto interno lordo. Quest'anno nella legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) la crescita delle spese belliche è stata addirittura di 2,5 miliardi di euro, cioé dell'11 per cento rispetto all'anno scorso. Questi dati ci indicano una tendenza per nulla rassicurante. Anche per questo riteniamo che il Governo debba dare un segnale forte e di controtendenza, investendo finalmente nella tutela dei lavoratori e nel riconoscimento dei loro diritti.
      La presente proposta di legge dà, all'articolo 1, una definizione dei lavoratori esposti ed ex esposti e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto. È importante infatti considerare persone a rischio - come si diceva - anche coloro che, pur non manipolando l'amianto, ne vengono a contatto per motivi abitativi, familiari o ambientali.
      L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Fondo per le vittime dell'amianto, finalizzato all'erogazione di una prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta o alla liquidazione della rendita ai superstiti. Il finanziamento del Fondo è posto a carico, per due terzi, del bilancio dello Stato e per un terzo è posto a carico delle imprese, responsabili della mancata realizzazione dell'anagrafe dei lavoratori esposti, della scarsa attività di vigilanza sia nei confronti dei lavoratori che dei cittadini e, più in generale, dell'attuale grave situazione di inquinamento ambientale.
      È necessario e doveroso prevedere una forma di risarcimento soprattutto per quei lavoratori che, ai sensi della legge n. 257 del 1992, non hanno avuto il riconoscimento di alcun beneficio previdenziale. Occorre ricordare infatti, che, sulla base di quanto disposto dalla suddetta legge, possono accedere ai benefìci previdenziali solo quei lavoratori che, presentata la domanda all'INAIL - e in seguito alle modifiche apportate alla legge, anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) - ottengono la certificazione del riconoscimento di esposizione all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni.
      Oltre 228.000 erano le domande presentate all'INAIL alla data del 1o ottobre 2003, delle quali 109.954 hanno avuto esito positivo, 89.229 hanno avuto esito
 

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negativo e 28.817 sono ancora in fase di istruttoria.
      Successivamente, anche a causa delle modifiche introdotte alla legge n. 257 del 1992 dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, alla data del 15 giugno 2005, sono state presentate all'INAIL ben 236.593 domande, delle quali 35.089 sono state accolte e 18.986 sono state respinte.
      Altre 94.199 domande sono state presentate dai lavoratori non assicurati dall'INAIL e 48.972 domande dai lavoratori con periodi misti (periodi assicurati e non assicurati dall'INAIL).
      Al riguardo si precisa che il totale delle domande presentate dai lavoratori entro il termine di scadenza del 15 giugno 2005 è pari a 607.764. Di queste sono state evase finora con certificazioni positive o negative solo 253.258 domande. Risultano pertanto ancora in trattazione 354.506 domande.
      Da ricordare però che, dopo la scadenza del 15 giugno 2005, sono state presentate dai lavoratori assicurati e non assicurati dall'INAIL altre 60.000 domande circa.
      A ciò si aggiunge un dato preoccupante: a partire dai primi mesi del 2005 alcuni uffici territoriali degli enti previdenziali hanno ricorso in appello contro le sentenze positive di primo grado emesse a favore di quei lavoratori che avevano presentato richiesta dei benefìci contributivi previsti dalla legge n. 257 del 1992, impedendo a centinaia di lavoratori la possibilità di godere dei propri diritti. All'interno di questa tendenza emerge in tutta evidenza il caso di Livorno e, nello specifico, dei lavoratori in mobilità del polo di raffinazione dell'ENI di Livorno, che dal 2001 sono riuniti in comitato per ottenere la tutela dei propri diritti. Il solo patronato dell'Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA) di Livorno - per rendere l'idea della gravità del problema sul territorio - gestisce attualmente un contenzioso legale di circa 650 cause, impegnando risorse economiche tutt'altro che indifferenti.
      L'articolo 3 prevede l'istituzione del «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici» finalizzato al finanziamento degli interventi diretti ad eliminare l'amianto dagli edifici pubblici. Il programma decennale per il risanamento, da approvare con decreto del Ministro della salute, prevede prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici e universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme e degli uffici aperti al pubblico.
      L'articolo 4 introduce una serie di agevolazioni tributarie per l'eliminazione dell'amianto dagli edifici privati, dal naviglio mercantile e dagli aeromobili. Le agevolazioni sono riconosciute per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della legge. Con decreto del Ministro della salute saranno poi disciplinate le modalità di accertamento e di segnalazione, alle competenti aziende sanitarie locali, dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili, nel naviglio mercantile e negli aeromobili. Le aziende sanitarie locali dovranno poi verificare l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.
      L'articolo 5 prevede alcune modifiche all'articolo 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, che ha modificato la disciplina relativa alla maggiorazione, ai fini pensionistici, dei periodi lavorativi contraddistinti da esposizione all'amianto. Si ricorda che la precedente normativa concedeva un beneficio previdenziale ai lavoratori per determinate fattispecie di esposizione. Tale beneficio, utile ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, era costituito da un coefficiente di moltiplicazione pari a 1,5 della contribuzione obbligatoria relativa ai periodi:

          a) di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto;

          b) di esposizione all'amianto (soggetto alla relativa assicurazione dell'INAIL), nel caso di:

              1) contrazione di malattia professionale - documentata dall'INAIL - a causa della suddetta esposizione;

 

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              2) un periodo di esposizione superiore a dieci anni.

      Il comma 1 dell'articolo 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003 ha riformulato in termini restrittivi il beneficio di cui al numero 2) della lettera b), riducendo per tale fattispecie la misura del coefficiente da 1,5 a 1,25 ed escludendo del tutto l'applicazione di quest'ultimo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.
      L'articolo 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003 prevedeva, fra l'altro, che i benefìci previdenziali venissero riconosciuti solo a quei lavoratori che erano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni.
      L'articolo 5 della presente proposta di legge introduce alcune importanti modifiche correttive del suddetto articolo 47. In particolare prevede che il coefficiente moltiplicatore si applichi, a scelta del lavoratore, ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche.
      Si prevede, inoltre, che i benefìci previdenziali di cui all'articolo 47 si applichino anche ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni con le seguenti modalità:

          1) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,15 fino a cinque anni di esposizione;

          2) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 dai cinque ai dieci anni di esposizione;

          3) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,50 oltre i dieci anni.

      A questo proposito va evidenziato come, successivamente alle modifiche introdotte dal più volte citato decreto-legge n. 269 del 2003 alla disciplina sui benefìci previdenziali, siano aumentate in modo esponenziale le richieste di riconoscimento dei suddetti benefìci. Molte sono le sentenze civili che, accogliendo le richieste, hanno riconosciuto ai lavoratori il diritto, di volta in volta, al godimento dei benefìci previdenziali o al riconoscimento del mancato risarcimento.
      Altrettanto numerose negli ultimi anni sono le sentenze penali sia di merito che di legittimità aventi ad oggetto la tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto. In queste sentenze si afferma che il datore di lavoro ha l'obbligo non solo di garantire il rispetto dei cosiddetti «valori limite» della sostanza emessa nell'aria (prevedendo le misure necessarie a rimuovere le cause del superamento di tali valori), ma anche e comunque di adottare tutte le cautele più idonee ad evitare l'esposizione ricorrendo alla migliore tecnologia disponibile.
      L'articolo 5 prevede, altresì, la riapertura dei termini per presentare le domande ai fini del riconoscimento dei benefìci previdenziali. Come già detto, dopo la scadenza fissata al 15 giugno 2005 - termine ultimo previsto dal comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 - sono state presentate altre 60.000 domande. Il termine viene prorogato al 31 dicembre 2008. Inoltre, a questo proposito si introduce una importante distinzione tra i lavoratori ex esposti e quelli esposti: per i primi è prevista la riapertura dei termini, mentre per i secondi non è previsto alcun termine, dando così ad essi l'opportunità di presentare la domanda in qualsiasi momento. Se l'eliminazione, mediante bonifica, dell'amianto è il presupposto per tutelare in futuro la salute dei cittadini, la definizione di un programma di tutela sanitaria è indispensabile, oggi, per i lavoratori ex esposti e per i loro familiari. Il numero annuo, sempre crescente, dei decessi causati da amianto in particolare in certe realtà, da Casale Monferrato a Venezia, da Monfalcone a Sesto San Giovanni, sottolinea la drammaticità della situazione. Questi dati evidenziano la gravità dei ritardi e la negligenza nella realizzazione, in ogni regione, del registro degli ex esposti all'amianto e dell'anagrafe dei mesoteliomi pleurici e del programma sanitario di monitoraggio, controllo medico e cura degli ex esposti all'amianto.

 

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      Per ovviare a queste lacune nella realizzazione di adeguate forme di tutela e di cura dei soggetti e dei loro familiari, la presente proposta di legge prevede, all'articolo 6, una serie di provvidenze economiche consistenti, per i lavoratori e per i cittadini affetti da neoplasie professionali e ambientali, nel diritto ad un assegno mensile pari a un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla «Tabella indennizzo danno biologico» di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000 e, per i loro superstiti, all'erogazione di un assegno pari a tre annualità della rendita erogata ai superstiti. All'articolo 7 è prevista poi l'erogazione gratuita di prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto. Si tratta di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico. L'articolo 8 contiene modifiche alla più volte citata legge n. 257 del 1992 riguardo la composizione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto ed i compiti della stessa.
      L'articolo 9 prevede l'istituzione della Conferenza nazionale e della conferenza regionale annuale sull'amianto, con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto, delle organizzazioni sindacali e delle imprese, degli esperti di istituti scientifici di epidemiologia, clinici ed ambientali, provenienti anche da altri Paesi. All'articolo 10 si prevede l'assistenza legale gratuita per i lavoratori e i cittadini esposti ed ex esposti. L'articolo 11 prevede la promozione di campagne informative sulle malattie derivanti dall'esposizione all'amianto. L'articolo 12 prevede l'istituzione della commissione regionale permanente sull'amianto, mentre l'articolo 13 conferisce una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico contenente le disposizioni legislative vigenti relative all'esposizione all'amianto. L'articolo 14 prevede l'abrogazione dell'articolo 4 e dell'allegato 4 annesso al decreto del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, in quanto ritenuti incostituzionali e in contrasto con la legge n. 257 del 1992 che vieta la coltivazione nelle cave delle pietre verdi.
      L'articolo 15 reca modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 257 del 2006, riprendendo alcune norme già previste dal decreto legislativo n. 277 del 1991 relative al sistema prescrittivo delle aziende sanitarie locali per i piani di lavori di bonifica dell'amianto e al ripristino del registro nazionale dei mesoteliomi tenuto dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione).

      1. Ai fini della presente legge si intendono per:

          a) soggetti esposti all'amianto:

              1) i lavoratori addetti ad operazioni di manipolazione dell'amianto, a scopo di individuazione dei siti, di bonifica e di smaltimento o che siano a contatto con esso in modo diretto o indiretto;

              2) i cittadini che si trovino in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui sia provata l'esposizione a fibre di amianto;

          b) soggetti ex esposti all'amianto:

              1) i lavoratori che a qualsiasi titolo abbiano manipolato amianto o siano stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto;

              2) i cittadini che si siano trovati in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui sia provata l'esposizione a fibre di amianto.

Art. 2.
(Fondo per le vittime dell'amianto).

      1. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, il Fondo per le vittime dell'amianto, di seguito denominato «Fondo», a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata e a favore di tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di loro decesso a causa della malattia, a favore dei loro superstiti, ai sensi dell'articolo 85 del

 

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testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni.
      2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti liquidata ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.
      3. Il finanziamento del Fondo è posto a carico, per un terzo, delle imprese e, per due terzi, del bilancio dello Stato. La quota posta a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere posto a carico dello Stato è valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Agli oneri posti a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.
      4. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, durata in carica e compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 

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Art. 3.
(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici).

      1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.
      2. I procedimenti di rimozione o di inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono attuati secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, come modificato dall'articolo 14 della presente legge, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999, e successive modificazioni.
      3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma quinquennale per il risanamento di cui al presente articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici e universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme e degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi da queste ultime stabilite.
      4. Ai fini del presente articolo, il Fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

 

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Art. 4.
(Agevolazioni tributarie per l'eliminazione dell'amianto dagli edifici privati, dal naviglio mercantile e dagli aeromobili).

      1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «6-bis. A decorrere dall'anno 2007, la detrazione di cui al comma 6 compete per una quota pari al 51 per cento delle spese sostenute, con la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al 10 per cento, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché del naviglio mercantile e degli aeromobili, volti a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati, nel naviglio mercantile e negli aeromobili».

      2. I procedimenti di rimozione o di inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono attuati secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, come modificato dall'articolo 14 della presente legge, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999, e successive modificazioni.
      3. L'agevolazione tributaria di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è riconosciuta per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e di segnalazione, alle

 

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competenti aziende sanitarie locali (ASL), dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili, nel naviglio mercantile e negli aeromobili. Le aziende sanitarie locali verificano l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.
      5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di benefìci previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto).

      1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica, a scelta del lavoratore, ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, a scelta dei lavoratori, ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche, anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto e che siano stati esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni, con le seguenti modalità:

          a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,15 fino a cinque anni di esposizione;

 

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          b) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 dai cinque ai dieci anni di esposizione;

          c) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,50 oltre i dieci anni di esposizione»;

          c) il comma 3 è abrogato;

          d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 1-bis sono accertate e certificate dall'INAIL oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si, trova o si trovava l'impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, avvalendosi anche, se ritenuto opportuno, di prove testimoniali o della letteratura scientifica in materia ovvero mediante il confronto con casi similari e tenuto conto degli eventuali cambiamenti subiti dalle aziende, dai cantieri navali e dal naviglio mercantile. Gli eventuali periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria non interrompono il computo del periodo di esposizione»;

          e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. I lavoratori ex esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti entro il 31 dicembre 2008. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione e all'estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1»;

          f) dopo il comma 6-quinquies sono aggiunti i seguenti:

      «6-sexies. I benefìci di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate.
      6-septies. I benefìci di cui al comma 1 si applicano anche agli addetti della nautica da diporto, nonché ai titolari di piccole

 

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imprese che attestino, con idonea documentazione, che il lavoro veniva svolto per conto terzi.
      6-octies. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.
      6-novies. Ai lavoratori ex esposti all'amianto che sono andati in trattamento di quiescenza prima del 27 marzo 1992 è corrisposta una somma una tantum a titolo di indennizzo pari a 700 euro per ogni anno di esposizione.
      6-decies. I lavoratori ex esposti all'amianto che hanno fatto domanda agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 e la cui richiesta è stata respinta, possono presentare una nuova domanda ai medesimi fini. Avverso l'eventuale diniego degli enti previdenziali è ammesso il ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisidizionale».

      2. Per le finalità dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Art. 6.
(Provvidenze economiche nei casi di neoplasie causate dall'amianto).

      1. I lavoratori e i cittadini affetti da neoplasie professionali e ambientali causate dall'amianto, denunciate e riconosciute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad un assegno mensile pari ad un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla «Tabella indennizzo danno biologico» di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000.

 

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      2. Nei casi di decesso causato da neoplasie professionali causate dall'amianto, avvenuti dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i superstiti individuati ai sensi dell'articolo 85 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, hanno diritto a un assegno una tantum pari a tre annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui al medesimo articolo 85.
      3. Per i lavoratori assicurati presso l'INAIL, il riconoscimento delle provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 avviene automaticamente con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Per i lavoratori non assicurati presso l'INAIL e per i loro superstiti il riconoscimento avviene su domanda da presentare all'Istituto stesso allegando la documentazione necessaria a provare il diritto.
      4. Per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 1, nonché da quelle riconosciute ai sensi del comma 2, è posto a carico del bilancio dello Stato. A decorrere dal terzo anno dalla medesima data di entrata in vigore, l'onere è posto a carico del bilancio degli enti assicuratori per i soggetti da essi assicurati ed è posto a carico del bilancio dello Stato per i soggetti non rientranti nel campo di applicazione del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Le spese sono rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno.
      5. Le provvidenze economiche a favore dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2 sono erogate dall'INAIL. Le corrispondenti somme in entrata e in uscita sono contabilizzate in appositi e separati capitoli nel bilancio del medesimo Istituto. Le provvidenze economiche a favore dei cittadini di
 

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cui al comma 1 sono poste carico del Fondo.
      6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2007, di 11 milioni di euro per l'anno 2008 e di 11 milioni di euro per l'anno 2009.

Art. 7.
(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto).

      1. I lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di patologie correlabili all'amianto, di servizi sanitari di assistenza specifica, mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico.
      2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate dall'INAIL e affidate ai dipartimenti di prevenzione delle ASL, che possono avvalersi anche di strutture sanitarie accreditate.
      3. I dati e le informazioni acquisiti dall'INAIL nell'attività di accertamento e di certificazione dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dall'articolo 5 dalla presente legge, nonché le attività di sorveglianza e di assistenza sanitarie previste dal comma 1 dal presente articolo, sono riportati nei registri degli esposti e dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati di cui, rispettivamente, agli articoli 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e all'articolo 16 della presente legge, nonché nei centri di raccolta dei dati regionali, ove esistenti.
      4. I dati e le informazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono iscritti nel libretto sanitario di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, tenuto e aggiornato

 

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a cura del medico di medicina generale dell'interessato cui, in copia, viene consegnato.
      5. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i protocolli sanitari nonché le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 1.
      6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Art. 8.
(Modifiche agli articoli 4 e 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257).

      1. Alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, comma 1:

      1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

              «e-bis) tre esperti designati dalle regioni»;

      2) dopo la lettera m) è inserita la seguente:

              «m-bis) un rappresentante delle associazioni degli esposti all'amianto e un rappresentante delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative a livello nazionale»;

          b) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

              «f-bis) a predisporre un piano nazionale triennale avente ad oggetto:

                  1) il divieto di impiego di materiali sostitutivi dell'amianto la cui innocuità non sia già stata dimostrata;

                  2) il completamento delle bonifiche dei siti a maggiore rischio e maggiormente inquinati;

 

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                  3) le modalità di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;

                  4) le possibilità di smaltimento alternativo dei rifiuti contenenti amianto;

                  5) le linee guida per la sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex esposti all'amianto;

                  6) il modello di registro degli esposti all'amianto;

                  7) la ricerca biomedica per valutare le condizioni necessarie per effettuare la diagnosi precoce per tumori da amianto per gli ex esposti;

                  8) la ricerca biomedica per terapie efficaci a favore dei soggetti affetti da malattie asbesto-correlate».

Art. 9.
(Istituzione della Conferenza nazionale e della conferenza regionale annuale sull'amianto).

      1. L'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:

      «Art. 7. - (Conferenze nazionale e regionale) - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, ogni triennio, una Conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria sull'amianto con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto, delle organizzazioni sindacali e delle imprese, degli esperti di istituti scientifici di epidemiologia, clinici ed ambientali, provenienti anche da altri Paesi.
      2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove, in ogni regione, una conferenza regionale annuale sull'amianto al fine di verificare la condizione epidemiologica della popolazione regionale in relazione alla presente di malattie asbesto-correlate,

 

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lo stato di attuazione delle bonifiche ambientali, nonché l'applicazione della legislazione nazionale e regionale nonché dei piani nazionali e regionali sull'amianto».
      2. La Conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria sull'amianto e le conferenze regionali di cui all'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono promosse a decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.
(Assistenza legale gratuita).

      1. I lavoratori e i cittadini esposti ed ex esposti all'amianto affetti da malattie causate dall'esposizione diretta o indiretta all'amianto, o le rispettive famiglie in caso di loro decesso, hanno diritto all'assistenza legale gratuita.
      2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, anche mediante convenzioni con i patronati sindacali e con le associazioni dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto.
      3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Art. 11.
(Campagne informative).

      1. Il Ministero della salute promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna di informazione sulle patologie asbesto-correlate e sui diritti previsti dalla legislazione vigente per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto.
      2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007.

 

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Art. 12.
(Istituzione della commissione regionale permanente l'amianto).

      1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce le modalità per l'istituzione, in ogni regione, di una commissione regionale permanente sull'amianto avente lo scopo di monitorare l'applicazione della legislazione nazionale regionale sull'amianto e di preparare la conferenza regionale annuale sull'amianto di cui all'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge.
      2. La commissione regionale permanente sull'amianto è composta da nove membri, di cui un terzo rappresentanti della regione, delle ASL e dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), un terzo rappresentanti degli operatori della prevenzione, dell'epidemiologia e degli istituti universitari di medicina del lavoro, e un terzo rappresentanti dei cittadini, dei lavoratori esposti ed ex esposti e delle vittime dell'amianto designati dalle associazioni e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
      3. La commissione regionale permanente sull'amianto elegge un presidente scelto al proprio interno fra i rappresentanti dei cittadini, dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto e delle vittime dell'amianto di cui al comma 2 e si dota di un proprio statuto in cui sono stabilite le funzioni e le responsabilità del presidente.

Art. 13.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entra in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di esposizione all'amianto, riunendole e coordinandole fra loro, sulla base dei princìpi e criteri direttivi

 

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stabiliti ai sensi della presente legge, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come da ultimo modificata dalla presente legge, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come da ultimo modificato dalla presente legge, e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.

Art. 14.
(Divieto di estrazione e di uso delle pietre verdi).

      1. L'articolo 4 e l'allegato 4 annesso al decreto del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, sono abrogati.

Art. 15.
(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).

      1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 59-quinquies, i commi 2 e 4 sono abrogati;

          b) all'articolo 59-decies:

              1) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Il non superamento del valore limite non esenta il datore di lavoro dall'eliminare in modo totale l'amianto negli ambienti di lavoro»;

              2) al comma 2, le parole: «Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e» sono sostituite dalle seguenti: «Quando viene riscontrata la presenza di amianto, il datore di lavoro ne individua le cause e»;

          c) al comma 1 dell'articolo 59-undecies, la parola: «limitare» è sostituita dalla seguente: «eliminare»;

 

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          d) all'articolo 59-duodecies:

              1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

              2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

      «l-bis) natura dell'amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel caso di demolizioni;

      l-ter) materiali previsti per le operazioni di decoibentazione»;

              3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta giorni dall'invio della documentazione di cui al comma 4, i datori di lavoro possono eseguire i lavori, ferma restando la loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente decreto. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione di cui al citato comma 4»;

              4) il comma 6 è abrogato.

Art. 16.
(Istituzione del registro nazionale dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati).

      1. Presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) è istituito il registro nazionale dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati. Gli organi del Servizio sanitario nazionale, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati trasmettono all'ISPESL copia della documentazione clinica ovvero anatomopatologica riguardante ciascun caso di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlato.

 

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Art. 17.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge determinati, quanto all'articolo 2, in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, quanto all'articolo 3, in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, quanto all'articolo 4, in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, quanto all'articolo 5, in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, quanto all'articolo 6, in 9 milioni di euro per l'anno 2007 e in 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, quanto all'articolo 7, in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, quanto all'articolo 10, in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 e, quanto all'articolo 11, in 2 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dai commi 2 e 3.
      2. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento».

      3. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 120 milioni di euro annui.


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