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PDL 2414

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2414



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BALDUCCI

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di cessione allo Stato dei diritti di utilizzazione economica spettanti agli autori o agli editori

Presentata il 20 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a correggere il meccanismo previsto dall'articolo 112 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che attualmente prevede l'esproprio, per ragioni di interesse dello Stato, dei diritti spettanti all'autore «ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera durante la vita di lui».
      Le nuove norme prevedono che i diritti patrimoniali spettanti all'autore o all'editore possano essere dichiarati di prevalente pubblica utilità, e quindi ceduti allo Stato, soltanto se ricorrono motivate ragioni di interesse generale, sempreché tali soggetti si siano avvalsi in qualsiasi forma di finanziamenti e di contributi pubblici.
      In linea con il disposto dell'articolo 43 della Costituzione, tale modifica è finalizzata a salvaguardare le esigenze collettive di effettiva fruizione delle opere (con particolare riguardo ai settori della ricerca scientifica e tecnologica), impedendo che i fondi pubblici siano di fatto destinati alla creazione di situazioni di monopolio e di esclusiva in danno dei preminenti interessi generali. Ciò risponde, peraltro, a un preciso orientamento emerso in sede europea.
      A tutela degli autori viene altresì prescritta l'obbligatorietà del bollino della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) sui libri, in modo da rendere trasparente il meccanismo di corresponsione dei relativi diritti e da contrastare efficacemente il fenomeno della contraffazione libraria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 112 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

      «Art. 112. - 1. I diritti di utilizzazione economica previsti dalla presente legge spettanti all'autore o all'editore, che si sia avvalso in qualsiasi forma di finanziamenti o di contributi pubblici, possono essere dichiarati di prevalente pubblica utilità e ceduti allo Stato se ricorrono motivate ragioni di interesse generale a tutela delle prevalenti esigenze di utilità sociale e di fruizione universale dei contenuti delle relative opere, ai sensi degli articoli 9 e 43 della Costituzione».

      2. L'articolo 113 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

      «Art. 113. - 1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 112, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con decreto motivato, sentiti i soggetti interessati, fissando contestualmente un equo indennizzo calcolato sui proventi effettivamente conseguiti in base alle dichiarazioni rese in sede fiscale riferite all'ultimo anno di edizione e con detrazione di ogni forma di contributo pubblico diretto o indiretto percepito nel medesimo periodo».

      3. L'articolo 114 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

      «Art. 114. - 1. Contro il decreto emanato ai sensi dell'articolo 113 è ammesso ricorso in sede giurisdizionale in unico grado al Consiglio di Stato per motivi legittimità».

      4. All'articolo 133 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nei casi previsti dal primo comma, se ricorrono ragioni di interesse generale,

 

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previo consenso dell'autore, l'opera può essere inserita in biblioteche pubbliche digitali o in sistemi informativi ad accesso libero».

      5. All'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole «la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni» sono inserite le seguenti: «libro destinato alla vendita e»;

          b) al comma 2, dopo le parole: «è apposto» sono inserite le seguenti: «sui libri e»;

          c) al comma 5, dopo le parole: «da non poter essere trasferito su altro» sono inserite le seguenti: «libro o».


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