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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2414 |
1. L'articolo 112 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 112. - 1. I diritti di utilizzazione economica previsti dalla presente legge spettanti all'autore o all'editore, che si sia avvalso in qualsiasi forma di finanziamenti o di contributi pubblici, possono essere dichiarati di prevalente pubblica utilità e ceduti allo Stato se ricorrono motivate ragioni di interesse generale a tutela delle prevalenti esigenze di utilità sociale e di fruizione universale dei contenuti delle relative opere, ai sensi degli articoli 9 e 43 della Costituzione».
2. L'articolo 113 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 113. - 1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 112, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con decreto motivato, sentiti i soggetti interessati, fissando contestualmente un equo indennizzo calcolato sui proventi effettivamente conseguiti in base alle dichiarazioni rese in sede fiscale riferite all'ultimo anno di edizione e con detrazione di ogni forma di contributo pubblico diretto o indiretto percepito nel medesimo periodo».
3. L'articolo 114 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 114. - 1. Contro il decreto emanato ai sensi dell'articolo 113 è ammesso ricorso in sede giurisdizionale in unico grado al Consiglio di Stato per motivi legittimità».
4. All'articolo 133 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi previsti dal primo comma, se ricorrono ragioni di interesse generale,
5. All'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni» sono inserite le seguenti: «libro destinato alla vendita e»;
b) al comma 2, dopo le parole: «è apposto» sono inserite le seguenti: «sui libri e»;
c) al comma 5, dopo le parole: «da non poter essere trasferito su altro» sono inserite le seguenti: «libro o».
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