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PDL 2444

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2444



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZANOTTI, DI GIROLAMO, AMENDOLA, ATTILI, BOFFA, BORDO, BURTONE, CARTA, CASTAGNETTI, CIALENTE, CODURELLI, CRISCI, DE BRASI, D'ANTONA, DI SALVO, GIANNI FARINA, FEDI, FINCATO, FOGLIARDI, CINZIA MARIA FONTANA, FRANCI, FRIGATO, GALEAZZI, GRASSI, GRILLINI, INTRIERI, LENZI, LOMAGLIO, MARCHI, MIGLIOLI, MOTTA, NACCARATO, NICCHI, OLIVERIO, OTTONE, PEDULLI, RAMPI, RANIERI, RIGONI, ROTONDO, SAMPERI, SASSO, SCHIRRU, SERENI, SERVODIO, SQUEGLIA, STRIZZOLO, SUPPA, TRUPIA, ZUCCHI

Disposizioni per il collocamento anticipato in quiescenza di coloro che assistono familiari gravemente disabili

Presentata il 26 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di aiutare tutte quelle famiglie in cui vi sia una persona diversamente abile non in grado di compiere gli atti quotidiani della propria vita.
      Secondo una recente indagine dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), i disabili in Italia sono oltre 2,6 milioni e le famiglie con un disabile grave sono almeno 1,4 milioni, il 6,6 per cento delle famiglie italiane. La stima si basa su un criterio molto restrittivo di disabilità, quello secondo cui sono considerate persone con disabilità unicamente quelle che hanno una totale mancanza di autonomia per almeno una funzione essenziale della vita quotidiana. Inoltre è bene chiarire che si tratta di stime che, presumibilmente, distorcono verso il basso il reale numero di persone con disabilità in Italia. Poiché, infatti, le persone con disabilità
 

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in famiglia sono rilevate tramite indagine campionaria col metodo dell'intervista (direttamente alla persona con disabilità o a un suo familiare) e, non si può quindi, escludere che vi sia una sottostima, dipendente dal tipo di disabilità, dovuta alla mancata dichiarazione della presenza di persone con disabilità in famiglia. La presenza di disabilità in famiglia è ovviamente correlata all'età: tra le persone di 65 anni e più la quota di popolazione con disabilità è del 18,7 per cento e raggiunge, tra le persone di 80 anni e più, il 44,5 per cento per gli uomini e il 48,9 per cento per le donne, come mostra la seguente tabella:

Persone con disabilità di 6 anni e più che vivono in famiglia.
Tassi per 100 persone dello stesso sesso e classe d'età.
Anno 2004-2005
  6-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-69 70-74 75-79 80 e più Totale
Maschi 1,6 0,6 0,7 1,0 1,4 2,2 4,3 7,7 13,4 35,8 3,3
Femmine 1,6 0,6 0,6 0,9 1,3 2,7 6,5 11,4 20,8 48,9 6,1
Totale 1,6 0,6 0,6 0,9 1,3 2,5 5,5 9,7 17,8 44,5 4,8
Fonte: ISTAT, Indagine: «Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari» 2004-2005

      Di fronte a questi dati, chi ha responsabilità di governo della cosa pubblica non può più sottrarsi al compito di promuovere politiche in grado di estendere significativamente la rete dei servizi e degli aiuti per fornire risposte ai bisogni quotidiani di ogni singola persona non autosufficiente e della sua famiglia.
      Bisogna sempre tenere conto che, quando si parla di handicap, la gravità non è mai un termine generico ma presuppone sempre una speciale condizione, certificata in base a una visita collegiale, che comporta l'impossibilità per il disabile di compiere «gli atti quotidiani della vita». Queste persone, se non vengono aiutate, non sono in grado di lavarsi, vestirsi, nutrirsi o partecipare alla vita sociale. Nella maggior parte dei casi il disabile in condizioni di gravità dipende completamente dal familiare che si occupa di lui.
      Questo perché a tutt'oggi la famiglia costituisce ancora il perno su cui ruotano l'assistenza e la cura della persona diversamente abile. Infatti, nei nuclei familiari dove è presente un disabile grave, oltre alla normale attività lavorativa esterna necessaria al sostentamento familiare si deve aggiungere la cura e l'assistenza quotidiana a colui che non è in grado di badare a se stesso. Come è evidente, quindi, il nucleo familiare costituisce a un tempo la collettività e il luogo nel quale il diversamente abile è assistito prevalentemente e in modo continuativo, con notevoli oneri economici, e non solo, a carico dei conviventi che se ne prendono cura. Del resto, molto spesso, la presa in carico del disabile da parte della famiglia è dettata non solo da ragioni puramente affettive, ma anche economiche, soprattutto per i nuclei familiari che non versano in condizioni economiche tali da potersi permettere l'aiuto di professionisti del settore o semplicemente un aiuto esterno anche non qualificato. Questo con l'andare del tempo provoca, sicuramente, il logoramento fisico e psichico delle persone a cui è affidata la cura del diversamente abile. Ecco perché con questa proposta di legge vogliamo offrire a tali famiglie una nuova possibilità: il prepensionamento per uno dei familiari del disabile grave, su richiesta dell'interessato, fino a un massimo di cinque anni.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni per il prepensionamento di familiari di disabili gravi).

      1. Al familiare convivente che assiste una persona con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto a una maggiorazione dell'anzianità contributiva pari al periodo necessario per il raggiungimento del requisito minimo previsto dalle disposizioni vigenti per l'accesso al pensionamento e comunque fino a un massimo di cinque anni, con accredito figurativo dei relativi contributi.
      2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona di cui al medesimo comma 1 presente all'interno del nucleo familiare e non è cumulabile con benefìci analoghi ai fini pensionistici.
      3. Ai fini della presente legge si intende per familiare convivente della persona di cui al comma 1 il coniuge, il convivente more uxorio, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle della persona medesima.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 100 milioni

 

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di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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