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PDL 2472

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2472



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIUDITTA, DEL MESE

Modifica all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di computo del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per gli enti locali

Presentata il 29 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - I commi da 676 a 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», hanno modificato in maniera sostanziale, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le regole destinate a produrre un'azione di miglioramento del bilancio posta a carico degli enti locali, prevedendo la revisione del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009 e sancendo il ritorno ai vincoli sui saldi, così come già preannunciato in sede di Documento di programmazione economico-finanziario 2007-2011, riprendendo la logica del patto di stabilità di Maastricht.
      Il saldo finanziario è determinato quale differenza tra entrate finali (primi quattro titoli del bilancio) e spese finali (primi due titoli di bilancio).
      Per il rispetto del patto di stabilità occorre conseguire nel triennio 2007-2009 un saldo finanziario di competenza e di cassa migliorativo rispetto a quello medio del triennio 2003-2005.
      Dalle entrate finali viene però escluso l'avanzo di amministrazione conseguito dalle amministrazioni, come ribadito nella circolare esplicativa del Ministero dell'economia e delle finanze n. 12 del 22 febbraio 2007
 

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che, infatti, recita testualmente: «si ritiene opportuno precisare che tra le entrate finali non si deve tener conto dell'avanzo di amministrazione, in quanto non rientrante in tali entrate».
      La presente proposta di legge mira a correggere tale indicazione normativa dando l'opportunità agli enti locali interessati di poter finanziare le opere con l'avanzo di amministrazione, neutralizzando gli effetti finanziari di tali spese a fronte della non computabilità degli avanzi di amministrazione tra le entrate.
      Nella vigenza dell'attuale normativa le amministrazioni locali si vedono infatti costrette a non applicare l'avanzo di amministrazione e, conseguentemente, a limitare gli investimenti, ben sapendo che l'eventuale applicazione avrebbe effetti peggiorativi sul saldo finanziario, sul quale inciderebbero soltanto le spese e non le entrate che ne derivano.
      Ciò determina che le amministrazioni locali che hanno realizzato nel 2006 avanzi di amministrazione non possono utilizzarli nel 2007 pena il mancato rispetto del patto di stabilità interno.
      Se pensiamo che a volte, stando a stime seppur approssimative, gli avanzi di amministrazione superano i 10 milioni di euro, fondi che potrebbero essere destinati, tra gli altri, ad interventi migliorativi per il conseguimento di fini istituzionali, si comprende come la modifica che si propone appaia quantomai opportuna.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Spese di investimento finanziate mediante utilizzazione dell'avanzo di amministrazione).

      1. All'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Limitatamente alla gestione di competenza, nel saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 non sono considerate le spese di investimento finanziate mediante l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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