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PDL 2445

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2445



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato AMORUSO

Istituzione dell'Albo nazionale dei cuochi professionisti

Presentata il 26 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Oggi, oltre agli ordini che con propri collegi disciplinano le attività professionali (avvocati, notai, medici e così via), si assiste alla nascita di nuovi albi professionali specifici per l'esercizio di alcune categorie di arti e mestieri (estetisti e parrucchieri, impiantisti, parasanitari, eccetera). Non sono però previsti albi per categorie come cuochi e pasticcieri. Eppure essi, per il ruolo svolto, dovrebbero avere una disciplina interna più organica, in modo da garantire ai consumatori la competenza e la professionalità essenziali per lo svolgimento di una così delicata professione basata sul rapporto diretto tra produttore e consumatore.
      Oggi, chiunque, anche con scarsa esperienza professionale, può svolgere tale attività, il che comporta rischi derivanti dall'incompetenza e dall'inesperienza, sia nella scelta dei prodotti alimentari che nel rispetto delle norme igieniche. Non a caso le cronache, soprattutto estive, rimarcano con frequenza infortuni gastro-intestinali di cui sono vittime i consumatori. Sono pertanto evidenti i danni commerciali per l'intero comparto della ristorazione.
      La cucina italiana tradizionale, genuina ed equilibrata, necessita per il suo sviluppo di professionalità e di competenza. Proprio questo è il fine ultimo della presente proposta di legge, che istituisce l'Albo nazionale dei cuochi professionisti. Per accedervi - al di là di alcuni casi eccezionali previsti dall'articolo 3, comma 2 (sono iscritti di diritto i cuochi che possono attestare una attività decennale o che dirigono équipe di cucina composte da almeno quattro persone e i docenti tecnico-pratici di cucina in servizio presso gli istituti professionali alberghieri di Stato o presso gli enti di formazione professionale con almeno dieci anni di servizio documentati) - si prevedono prove pratiche e teoriche che attestino l'abilità culinaria e la competenza degli aspiranti cuochi professionisti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'Albo nazionale dei cuochi professionisti).

      1. È istituito l'Albo nazionale dei cuochi professionisti, di seguito denominato «Albo».
      2. Gli iscritti all'Albo costituiscono l'Ordine nazionale dei cuochi professionisti.
      3. La tenuta dell'Albo è demandata al Consiglio nazionale dell'Ordine eletto dagli iscritti all'Albo.
      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le norme relative alle modalità e ai requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo, all'istituzione delle sedi e del Consiglio nazionale dell'Ordine e ai procedimenti elettorali relativi agli organi di categoria.
      5. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale con la qualifica di cuoco professionista.

Art. 2.
(Iscrizione).

      1. Entro tre mesi dal ricevimento della domanda, il Consiglio nazionale dell'Ordine delibera l'iscrizione all'Albo, dopo avere verificato il possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 4, e dall'articolo 3.
      2. L'iscrizione all'Albo avviene con la specifica annotazione della qualifica lavorativa risultante dal libretto di lavoro o dalla scheda professionale.

 

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Art. 3.
(Requisiti per l'iscrizione).

      1. Sono iscritti all'Albo esclusivamente i cuochi professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 4, e dal comma 3 del presente articolo, che hanno presentato la relativa richiesta al Consiglio nazionale dell'Ordine e che hanno superato positivamente l'esame di abilitazione indetto dallo stesso Consiglio nazionale.
      2. Sono iscritti di diritto all'Albo i maestri di cucina e gli chef di cucina in grado di documentare almeno dieci anni di attività o che dirigono équipe di cucina composte da almeno quattro persone. Sono altresì iscritti di diritto all'Albo i docenti tecnico-pratici di cucina in servizio presso gli istituti professionali alberghieri di Stato o presso gli enti di formazione professionale del settore con almeno dieci anni di servizio documentati.
      3. All'atto dell'iscrizione all'Albo il richiedente deve depositare i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
      4. Le iscrizioni all'Albo non sono limitate nel numero.

Art. 4.
(Prove di esame).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale dell'Ordine delibera le materie e le prove, teoriche e pratiche, dell'esame di cui all'articolo 3, comma 1, comprendenti anche nozioni di scienza dell'alimentazione e di cucina del territorio.

Art. 5.
(Contributi economici).

      1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente,

 

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in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni svolte, sia dal Consiglio nazionale sia dai collegi professionali territoriali, ai corsi di aggiornamento professionale e sanitario e alla tenuta dell'Albo.

Art. 6.
(Azioni disciplinari).

      1. L'azione disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo è promossa dal presidente del competente collegio professionale, previa comunicazione scritta all'interessato. Il procedimento è disciplinato dal regolamento interno, di cui il Consiglio nazionale dell'Ordine deve dotarsi entro un mese dalla data della sua costituzione. Il procedimento deve in ogni caso prevedere l'audizione dell'interessato.
      2. Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine possono essere impugnate dagli interessati entro un mese dalla data di notificazione del provvedimento con ricorso presso il tribunale competente per territorio.
      3. A seguito dell'irrogazione della sanzione della radiazione dall'Albo, la reiscrizione può essere richiesta dopo che siano trascorsi almeno tre anni.
      4. Sulla domanda di reiscrizione di cui al comma 3 decide il Consiglio nazionale dell'Ordine, su parere del competente collegio professionale e sentito l'interessato.


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